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Se son POCT fioriranno…o forse no!

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Se son POCT fioriranno…o forse no!
(Last Updated On: 9 aprile 2016) 

La giurisprudenza ci sorprende sempre. La sentenza n° 204 del 4 febbraio 2014 del TAR della Toscana afferma senza ombra di dubbio che nessuno al di fuori del Dirigente di Laboratorio può assumersi la responsabilità di un esame di Laboratorio, sia pure eseguito tramite POCT ed anche in assenza di un formale referto.

La regione Toscana nel 2008 decise di spingere ad un utilizzo massiccio di sistemi POCT e stabilì: “La competenza professionale sull’intero processo di esecuzione analitica attraverso l’uso dei POCT…è attribuita al personale tecnico di laboratorio”.

La Delibera prevedeva che i POCT si dovessero configurare come veri e propri laboratori sostitutivi ed affermava che le ASL producessero un Atto formale con cui assegnare la direzione e le responsabilità di tali POCT ad un “POCT Manager Aziendale” ovvero Responsabile Tecnico con incarico per i POCT.

Tale Responsabile Tecnico poi, doveva assumere il ruolo di formatore di infermieri, farmacisti o medici di altre discipline cui veniva estesa la titolarità nell’utilizzo delle strumentazioni e nell’esecuzione degli esami.

Questa delibera non è piaciuta molto ad alcuni sindacati tra cui quello dei Biologi che han ben pensato di fare ricorso al TAR.

Dopo alcune vicissitudini giudiziarie ecco la sentenza:

Il TAR ha affermato che la legge riserva al Direttore del Laboratorio la verifica di attendibilità dei risultati e la firma dei referti confermando anche l’illegittimità di ordini di servizio che facciano ricadere “sui tecnici compiti e responsabilità che non competono loro come effettuare, durante l’orario di reperibilità dei medici, prestazioni di competenza medica come la sottoscrizione dei referti delle analisi, pur essendo essi del tutto privi di cognizioni in materia (Cons. di Stato 4304/03, TAR Toscana n.1772/00)”.

Nel caso in esame afferma il TAR “pur essendo formalmente assente un referto delle analisi sottoscritto dal tecnico, siamo indubbiamente in presenza di risultati delle analisi destinati ad esplicare una primaria importanza nel trattamento sanitario e, quindi, di una prestazione riservata all’intervento ed alla responsabilità del Direttore del Laboratorio che risponde anche del controllo dei relativi risultati”.

Ciò appare chiaro, afferma il TAR anche nella parte in cui si riserva la direzione delle attività al POCT Manager e non al Responsabile del Laboratorio e laddove si legittima l’attività di altro personale non di laboratorio.

In altre parole il TAR Toscana ha riconfermato senza ombra di dubbio il contesto delle responsabilità dirigenziali nel laboratorio clinico, ed in particolare del ruolo Medico ovvero l’esecuzione di prestazioni di competenza medica che devono essere svolte solo da Medico di Laboratorio.

La morale di questa sentenza è che le Regioni adeguino la propria organizzazione restituendo ai Laboratori Clinici il ruolo centrale nella diagnostica di laboratorio e ciò con grandi ed inequivocabili vantaggi per il sistema dell’assistenza.

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

 

Click per visualizzare la Documentazione

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Giuseppe Catanoso

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