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Consenso informato falso

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Consenso informato falso
(Last Updated On: 18 marzo 2023)

Commette reato il medico che altera il modulo per il consenso informato

Lacura è nulla senza il consenso (informato). Questo assioma dovrebbe guidare tutte le scelte mediche, ma spesso sul tema interviene la Cassazione, come nel caso della sentenza n. 4803/2023.

Secondo la suprema Corte, commette reato di falso materiale aggravato, il medico che altera il documento di consenso informato, perché questa dichiarazione, contenuta nella cartella clinica, ha valore di atto fide-facente, anche se il consenso viene espresso in forma orale.

Un medico viene condannato per il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato, previsto dall’art. 476 c.p., per aver alterato, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di chirurgia plastica, il modulo del consenso informato relativo all’intervento, apportando allo stesso modifiche successive. Nel ricorrere in Cassazione, il medico contesta l’addebito dell’aggravante che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni, se la falsità riguarda un atto che fa fede in assenza di querela di falso.

Per l’imputato il modulo del consenso, anche se fa parte della cartella clinica essendo firmato dal paziente e controfirmato dal medico, non possiede la qualità di atto fide-facente. Hanno tale natura solo gli atti che attestano fatti svolti durante la terapia o l’intervento chirurgico. Motivo di ricorso che la Cassazione in verità ritiene manifestamente infondato.

Ha tale valore anche il documento destinato alla raccolta del consenso informato del paziente se attesta la manifestazione del consenso all’intervento chirurgico. L’atto avrebbe conservato il suo valore anche se il paziente lo avesse manifestato in forma orale.

Negli ultimi anni il rapporto medico – paziente è sensibilmente cambiato, sotto molteplici punti di vista e, tra le altre cose, è stata superata anche la concezione paternalistica che poneva il primo in una posizione completamente dominante, nei confronti del secondo. E’ proprio a tale proposito che viene posta in rilievo la disciplina del consenso informato. Essa è fondata sull’idea che un intervento medico non può considerarsi lecito se prima il paziente non ha ricevuto le informazioni riguardanti la sua patologia ed i trattamenti a cui sarà sottoposto o non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.

Non si tratta, evidentemente, solo di assenso all’intervento medico, ma di un consenso che necessita di un’adeguata informazione, che deve comprendere anche l’indicazione di eventuali alternative terapeutiche, del rischio di possibili complicanze e delle eventuali carenze di dotazioni strutturali della struttura sanitaria alla quale il paziente si è rivolto.

L’obiettivo è quello di permettere al soggetto di esprimere una consapevole adesione al trattamento sanitario proposto in relazione al suo stato di salute e, di conseguenza, il suo raggiungimento necessita che l’informativa sia completa, esaustiva e tale da permettere la salvaguardia della autodeterminazione, della libertà e della dignità dell’individuo e il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione italiana, in virtù del quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“.

La forma del consenso informato. Non esiste alcun obbligo di legge di acquisirlo per iscritto, con la conseguenza che si deve astrattamente ritenere ammissibile anche un atto semplicemente verbale.

In concreto, tuttavia, non si può non considerare le inevitabili difficoltà che potrebbero sorgere, sul piano probatorio, nel caso in cui il consenso sia stato acquisito in forma verbale e la vicenda sfoci in un contenzioso. È proprio per tale ragione che si rende assolutamente preferibile che il consenso sia manifestato dal paziente sempre per iscritto.

E’ bene evidenziare che non è sufficiente la mera sottoscrizione di un modulo “precompilato”. È importante che il modello di acquisizione del consenso informato non sia troppo stringato (come detto poc’anzi l’informativa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per consentire al paziente una scelta libera e consapevole) e nemmeno troppo prolisso o scritto con l’utilizzo di termini tecnici che potrebbero non essere compresi.

In definitiva, il modello di consenso informato deve essere redatto in modo da essere facilmente leggibile e comprensibile dal paziente, meglio ancora utilizzando, ove possibile, delle illustrazioni. Deve contenere l’espressione della proposta di cura dei sanitari e, successivamente, del consenso dell’interessato. Come ribadito dalla sentenza, il medico che altera il modulo (al pari di altri atti contenuti nella cartella clinica), commette un “reato di falso materiale in atto pubblico aggravato” (atto fide-facente).

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Sez. 5a Penale Sent. n. 4803/2023 (in PDF allegato)
Consenso informato e rinvii http://newmicro.altervista.org/?p=9110
Il consenso informato è atto medico https://newmicro.altervista.org/?p=8439
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Consenso Informato e Schizofrenia https://newmicro.altervista.org/?p=7206
Consenso informato “manoscritto” https://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più https://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento https://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” https://newmicro.altervista.org/?p=5655
L’urgenza prevale sul consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=4555
Diagnostica per immagini, consenso informato e dematerializzazione http://newmicro.altervista.org/?p=4293
Consenso informato “salvavita” https://newmicro.altervista.org/?p=4168
Se il consenso è poco chiaro https://newmicro.altervista.org/?p=3938
DAT e consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=3801

 Corte di Cassazione – Sez. 5a Penale – Sent. n. 4803/2023   (PDF)

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Francesco Bondanini

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