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Rifiuti e discrezionalità

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Rifiuti e discrezionalità
(Last Updated On: 9 febbraio 2023)

Responsabile il medico che rifiuta di visitare il paziente in codice giallo

Lalibertà di scelta finisce dove iniziano i diritti di un’altra persona. Rifiutarsi di visitare un paziente è reato, soprattutto se la situazione clinica è grave. Commette il reato di rifiuto di atti di ufficio il medico che si astiene, categoricamente (e in malo modo), dal visitare un paziente oncologico con versamento pleurico in corso. L’aggressione del figlio non gli ha impedito di fare la visita essendo stata successiva e conseguente al rifiuto opposto dal medico (che l’aveva considerata inutile). Il reato si delinea per violazione dell’art. 328 del c.p..

La vicenda: un medico viene ritenuto responsabile nel giudizio di primo e di secondo grado, del “Rifiuto di atti di ufficio”, di cui all’articolo predetto. Nella sua qualità di medico in servizio nel reparto di medicina, ha rifiutato indebitamente di compiere un atto che, per ragioni mediche, doveva essere compiuto senza ritardo. Lo stesso si è infatti rifiutato di visitare un paziente neoplastico che presentava un versamento pleurico destro, dopo l’accesso al Pronto Soccorso e a cui, a causa delle difficoltà respiratorie, era stato assegnato un codice giallo in quanto affetto da una forma morbosa grave.

Il sanitario, dopo il suo accesso nel reparto con 45 minuti di ritardo rispetto all’inizio del turno pomeridiano, si è rifiutato di visitare il paziente suddetto, nonostante i solleciti del figlio, a cui il medico, dopo aver usato toni forti e decisamente poco delicati, voltava, le spalle allontanandosi.

Il difensore dell’imputato, nel ricorso in Cassazione, contesta come primo motivo, non rilevando il ritardo con cui il medico è giunto in reparto perché, al limite, può rappresentare un inadempimento contrattuale ma nel caso di specie risulta privo di valenza penale. Fa presente che il vero responsabile semmai, della mancata visita, sarebbe il medico del turno precedente, che non può lasciare il reparto fin quando il medico successivo non sia arrivato.

Come terzo argomento il difensore evidenzia un travisamento della prova, in ordine alle testimonianze rese dagli infermieri del turno delle ore 14.00, in quanto uno di essi non ha chiamato il medico al telefono e il centralino ha contatto quest’ultimo una sola volta. Nel quarto motivo evidenzia che allo stesso, in realtà, è stato impedito di vistare il paziente perché aggredito dal figlio di quest’ultimo. Nel quinto deduce l’omessa motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, infine, nel sesto contesta la violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio da parte della corte di merito.

La Cassazione rigetta il ricorso: i primi due motivi sono inammissibili, perché specifici. Le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha ritenuto provato il rifiuto dell’imputato al compimento degli atti d’ufficio a cui era tenuto. E ciò non a causa del ritardo, bensì del rifiuto netto apposto dallo stesso ad eseguire la visita. Il ritardo è solo stato considerato come indice rivelatore della condotta del medico nella vicenda nel suo complesso.

Inammissibile il terzo motivo, perché la chiamata dell’infermiere non è decisiva ai fini del decidere e perché il motivo è finalizzato ad una rilettura di quanto già appurato. Inammissibile anche il quarto motivo, nel quale l’imputato ha affermato che: “….la visita al paziente non si sia potuta svolgere a causa della feroce aggressione da parte dei famigliari del degente“. In realtà sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata, hanno accertato che il rifiuto dell’imputato a visitare il paziente è stato anteriore all’aggressione (ed anzi ne è stato la causa!).

Inammissibile anche il quinto motivo, sempre perché aspecifico, così come il sesto, in quanto fornisce una ricostruzione alternativa della vicenda. Infondato anche il motivo aggiuntivo, nel quale il difensore dell’imputato ha evidenziato che nel lasso di tempo in cui l’imputato è stato ricoverato per il pestaggio del figlio del paziente, quest’ultimo non è stato comunque sottoposto a cure aggiuntive rispetto a quanto già prestato in Pronto Soccorso.

Dalla sentenza emerge che “…sono state accertate poi le plurime sollecitazioni rivolte all’appellante affinché si recasse a visitare quel degente, così come la scelta delibata di non farlo… Netto è il rifiuto di visitare l’uomo, manifestato anche inforcando il corridoio che portava al reparto di cardiologia, abbandonando parenti e paziente e decidendo di non visitarlo.” Viene precisato che “…si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro in attesa da un’ora e mezza.”

Ricorda la Cassazione che quando si è in presenza di una situazione critica, come in questo caso, ci si pone al di fuori della discrezionalità del medico. Queste, in sintesi, le conclusioni contenute nella Sentenza n. 23406/2022.

Un caso simile aveva indotto la Corte (vedi Cc, sez.6a Penale, n. 8377/2020) ad esprimersi su un sanitario di guardia medica in servizio, per aver indebitamente rifiutato di effettuare una visita domiciliare ad una paziente malata terminale di cancro, in preda ad atroci sofferenze, atto che avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo!

L’articolo 328 del codice penale regola i reati di rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio, scissi in due temi distinti.  Il primo comma dell’articolo regola, appunto, il reato di rifiuto d’atto d’ufficio. Il secondo comma invece, si occupa di definire il reato di omissione e regolarne le sanzioni relative.

L’articolo 328 mira a sanzionare l’inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondono alle richieste effettuate dai cittadini o altri enti. La normativa in oggetto è applicabile sia ai Pubblici Ufficiali che ad ogni pubblico dipendente, che si rifiuti o ometta di esercitare le sue mansioni.

Il rifiuto d’atto d’ufficio è un reato che si verifica se un Pubblico Ufficiale o un dipendente pubblico rifiuta, in maniera diretta, di esercitare una sua mansione, sia a seguito di un ordine di un proprio superiore, sia a fronte di una situazione che richiede, per legge, un’immediata reazione. Si tratta in sostanza di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente.

Il reato è tale solo a fronte di un atto non adeguatamente motivato. Il rifiuto d’ufficio è un reato che si verifica contro gli stessi pubblici uffici. Ad esempio, un Ufficiale di Polizia che si rifiuti di eseguire un ordine diretto di un suo superiore, incorre nel reato di rifiuto d’atti d’ufficio, così come un geologo che, conscio della situazione di pericolo strutturale di una particolare zona o edificio, non prenda i dovuti provvedimenti.

La sanzione prevista varia da un minimo di 6 mesi sino a 2 anni di detenzione e sono previste anche sanzioni pecuniarie fino a 1000 euro, oltre a sanzioni disciplinari culminanti nell’interdizione completa dai pubblici uffici, in base alla gravità del fatto.

L’omissione d’atto d’ufficio si configura invece a fronte di una mancata risposta e non per un esplicito e diretto diniego. Questo reato è imputabile se, una volta trascorsi 30 giorni da una richiesta, non si abbia ancora ottenuto alcuna risposta, né delle giustificazioni per il ritardo. In sostanza, il silenzio è omissione. La richiesta di cui sopra deve essere formulata sotto forma di diffida formale: se ignorata, avrà dunque luogo l’omissione. Questo evento vale sia verso altri pubblici uffici sia verso privati cittadini, ed è punibile con reclusione fino ad un anno e con una multa non oltre i 1032 euro, oltre a sanzioni disciplinari.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione 6a Penale, sentenza n. 23406-2022 (vedi PDF allegato)
Corte di Cassazione, sezione 6a Penale, n. 8377/2020 (in PDF allegato)
Risarcimento fifty fifty https://newmicro.altervista.org/?p=9578
PS obbligo approfondire https://newmicro.altervista.org/?p=9161
Consenso informato e rinvii https://newmicro.altervista.org/?p=9110
Mancata diagnosi https://newmicro.altervista.org/?p=9024
Intervento tempestivo: danno evitato o ridotto? https://newmicro.altervista.org/?p=8986
Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106

Corte di Cassazione, sezione 6a Penale, sentenza n. 23406-2022 (PDF)

Un Click per Leggere

Corte di Cassazione, sezione 6a Penale, n. 8377/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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