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Bisturi ed imperizia

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Bisturi ed imperizia
(Last Updated On: 25 gennaio 2023)

Due sentenze della Corte sull’art. 590 c.p.

Lacapacità e la diligenza di un chirurgo si basano anche sulla padronanza dei mezzi a cui fa ricorso, primo fra tutti il bisturi. Anche i compiti istituzionali legati alla sorveglianza degli altri membri dell’équipe fanno parte, a pieno titolo, degli obblighi a cui è sottoposto. Su entrambe le situazioni la Suprema Corte è intervenuta nel 2022.

La decisione contenuta nella Sentenza n. 20652/22 della Cassazione, sezione 4° Penale, è di considerare responsabile di omicidio il medico chirurgo che esegue una laparoscopia imprimendo un’eccessiva pressione allo strumento e dando allo stesso un’inclinazione errata, tanto da lesionare l’aorta dell’addome sotto renale che può condurre a morte il paziente. Il fatto depone per una grave imperizia del medico, che quindi è ritenuto responsabile dell’omicidio cui è stato chiamato a rispondere.

Il Fatto. La sentenza della Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla responsabilità del medico chirurgo per il delitto di omicidio di una paziente per uso inappropriato del bisturi. Il medico aveva sottoposto la paziente ad un intervento di laparoscopia per la riparazione di un laparocele. Lo stesso, avrebbe agito però con grave imperizia, perché nell’introdurre nell’addome il trocar ottico, aveva sbagliato il punto di ingresso, agendo con forza e rapidità eccessive, tanto che aveva lacerato l’aorta addominale sotto renale, cagionando un’emorragia acuta e conseguente morte della paziente.

Il difensore del medico imputato, nel ricorrere in Cassazione, precisava che la responsabilità penale del medico era stata determinata da una errata gradazione della colpa. Il medico era stato accusato di colpa grave, senza però fornire sul punto un’adeguata motivazione. La Corte di appello era giunta a tale conclusione senza considerare la complessità dell’intervento, dovuta anche all’obesità della paziente e senza spiegare le ragioni del consulente di parte.

Il difensore faceva anche presente che la colpa non poteva essere addebitata al solo imputato, perché tutti i membri dell’equipe non avrebbero potuto rendersi conto, dalle immagini che restituiva il monitor, della profondità raggiunta dallo strumento e quindi dei tessuti mano a mano lesionati. Illogico ritenere il medico unico responsabile solo perché avrebbe eseguito la manovra in modo troppo repentino.

Per la Cassazione, però, i motivi sollevati dalla difesa sono del tutto infondati. Prima di tutto la Corte rileva congrua la motivazione sulla responsabilità del medico, da parte di entrambi i giudici di merito. Ricorda inoltre, come il decreto Balduzzi abbia introdotto “il parametro di valutazione dell’operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali” e come la successiva legge Gelli Bianco abbia previsto “una causa di non punibilità, qualora il medico agisca per imperizia ma nel rispetto delle linee guida applicabili al caso concreto.”

Nell’interpretare quest’ultima regola, contenuta nell’art. 590 sexies c.p, ha chiarito tuttavia che la causa di non punibilità prevista da questa norma per i fatti inquadrabili ai sensi degli articoli 589 e 590 c.p, non sia applicabile “…né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.”

Non regge quindi il motivo con cui si contesta l’inadeguata motivazione sulla gradazione della colpa perché dalla motivazione emerge chiaramente la gravità dell’imperizia del medico, considerato che “…la lunghezza del trocar, pure prendendo in considerazione quella di 15 cm, è inferiore alla distanza che intercorre tra aorta e punto di ingresso dello strumento, in quanto la differenza tra la lunghezza del trocar e la posizione dell’aorta è pari a quasi 4 cm, per cui il (…) non avrebbe potuto raggiungere l’aorta se non imprimendo una notevole pressione sul trocar”.

Errata anche l’inclinazione di ingresso dello strumento, non conforme a nessuna buona pratica medica. Conclusioni che hanno tenuto conto inoltre del grado di specializzazione del medico e della natura specifica del caso. Da qui la condanna.

Il secondo parere della Cassazione risale ad una sentenza a cavallo tra il 2021 e il 2022: anche qui trattava di un caso di colpa medica ex art. 590 c.p., ma qui interveniva sui rapporti tra medico ed infermiere e sull’interpretazione di una raccomandazione del Ministero della Salute.

Il Fatto. La Suprema Corte (Cassazione, 4a sezione Penale, sentenza n. 392-2022) affrontando il caso di ascesso retroperitoneale, causato da una garza laparotomica dimenticata nell’addome di una paziente a seguito di intervento chirurgico di istero-annessiectomia radicale, ha affermato che sussiste la responsabilità del primo operatore dell’equipe chirurgica e dell’infermiere della sala operatoria, nonostante la raccomandazione n. 2/2009 del Ministero della Salute affidi al personale infermieristico il conteggio, in entrata e in uscita, delle garze e degli strumenti adoperati nel contesto di un intervento chirurgico.

Ciò in quanto, pur essendo tale controllo affidato al personale infermieristico, tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di verifica, al fine di scongiurare l’evento avverso. Dunque, il capo chirurgo è in ogni caso responsabile per le lesioni cagionate delle garze rimaste nel sito dell’intervento, in quanto incombe su di lui un dovere proprio di evitare ogni evento avverso, anche connesso alla ritenzione del materiale nel corpo del paziente. Impegno derivante dalla posizione stessa di garanzia che egli assume con l’atto operatorio.

La sentenza chiarisce la corretta relazione tra i due ruoli professionali, ribadendo la responsabilità del capo équipe!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione,  4a sezione Penale, sentenza n. 20652-2022 (PDF allegato)
Corte di Cassazione,  4a sezione Penale, sentenza n.   392  -2022 (PDF allegato)
Governo Clinico raccomandazione n. 2-2009  “Raccomandazione per prevenire la ritenzione di  Garze, Strumenti o altro materiale all’interno del Sito Chirurgico” – Ministero della Salute (allegato PDF) https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=585
Risarcire l’ASL https://newmicro.altervista.org/?p=9532
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004
La ripresa della Chirurgia https://newmicro.altervista.org/?p=7580
Perché la Gelli https://newmicro.altervista.org/?p=6665
Clinica Vs Chirurgo https://newmicro.altervista.org/?p=6589
Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario http://newmicro.altervista.org/?p=6454
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Linee Guida e Buone Pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
BMJ commenta la Gelli http://newmicro.altervista.org/?p=4578
La Legge Gelli si aggiorna https://newmicro.altervista.org/?p=3334
Sì alle linee guida, se aderenti al caso concreto https://newmicro.altervista.org/?p=3108
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Responsabilità professionale: la legge c’è https://newmicro.altervista.org/?p=2450

 Corte di Cassazione,  4a sezione Penale, Sentenza n. 20652-2022 (PDF)

Un Click per Leggere

 Corte di Cassazione,  4a sezione Penale, sentenza n.   392  -  2022 (PDF)

Un Click per Leggere

 Ministero della Salute: Governo Clinico -  “Raccomandazione per prevenire la ritenzione di  Garze, Strumenti o altro materiale all’interno del Sito Chirurgico- n.2/2008 (PDF)

Un Click per Leggere

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Francesco Bondanini

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