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Guardia Medica “Telefonica”

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Guardia Medica “Telefonica”
(Last Updated On: 29 luglio 2022)

Lemalattie sono “H24, Sette giorni su Sette” ed è desiderio dei più usufruire di una prestazione medica. Ma l’assistenza fornita dipende dall’organizzazione, dalle risorse, dai vincoli e dalle persone. Chiediamo: chi si ammala la sera, di notte, la domenica o un altro giorno festivo, ha diritto ad avere un dottore a disposizione per un consulto e una valutazione di persona? Oppure deve accontentarsi di una diagnosi e di una terapia fatte al telefono? La guardia medica può rifiutare la visita a domicilio? La Cassazione si è pronunciata più volte su questa fattispecie.

Con la più recente sentenza ha stabilito che il medico che si trova operativo presso il servizio di guardia medica, potrebbe anche restare al suo posto e risolvere una situazione di apparente emergenza, senza muoversi dal suo ufficio, con una semplice telefonata. Il tutto senza incorrere nel reato di omissione di atti d’ufficio, a patto che quell’emergenza sia davvero apparente e NON reale. Quando la guardia medica può rifiutare la visita a domicilio?

La suprema corte ha affermato che è legittima la condotta del medico di Guardia medica che rifiuta la visita domiciliare e per telefono effettua la diagnosi e prescrive la terapia, essendo fondamentale il riferimento alla discrezionalità scientifica del sanitario, a fronte della richiesta di intervento del paziente. Infatti, il confronto telefonico è sufficiente per consentire al medico di azzardare una diagnosi, prescrivere una terapia farmacologica e, soprattutto, rifiutare l’intervento a domicilio.

Il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare e ciò in quanto la normativa, nell’enunciare quali siano i compiti e gli obblighi del medico di Guardia medica, espressamente prevede che, durante il turno, egli è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, ma non può venir meno lo spazio di discrezionalità scientifica necessario a valutare l’opportunità o la necessità delle modalità attraverso cui adempiere all’atto richiesto.

Discrezionalità altamente tecnica, della professione sanitaria, specie nella parte in cui deve essere decisa la tipologia di intervento che si rende opportuno e non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente. Qualora il medico in servizio presso la guardia medica si confronti al telefono con il paziente che lo abbia chiamato indicandogli una diagnosi, prescrivendogli una terapia farmacologica ma rifiutando l’intervento domiciliare non consuma il reato di omissione di atti d’ufficio in quanto il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare.

Nella fattispecie, la richiesta di intervento riguardava una paziente che, immobilizzata a letto da una settimana per aver riportato la frattura del bacino a seguito di una caduta, aveva richiesto l’intervento domiciliare del medico di guardia perché lamentava gravi dolori al basso ventre. L’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 41/1991 tuttora in vigore, nell’enunciare quali siano i compiti e gli obblighi del medico in servizio presso la Guardia medica espressamente prevede che «…durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente (…), entro la fine del turno cui è preposto».

Ma ciò non implica il venir meno dello spazio di discrezionalità scientifica necessario a valutare l’opportunità o la necessità del modo attraverso cui adempiere all’atto richiesto. La condotta della ricorrente che, a seguito di richiesta telefonica, ha comunque provveduto ad una diagnosi ed alla cura, non assume valenza di rifiuto penalmente rilevante, non essendo certo determinante il dato connesso all’esattezza o meno della diagnosi effettuata.

Né tale valutazione discrezionalmente operata dal medico può essere soppiantata dal fatto che la paziente e gli altri testi sentiti, abbiano concordemente affermato essere stato risolutivo l’intervento dell’infermiera chiamata che, secondo quanto emerso, avrebbe sostituito il catetere. Un dato che, se riconosciuto, conferma solo il NON necessario intervento domiciliare del sanitario.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione – 6a sezione Penale. Sentenza del 16 dicembre 2021, dep.15 febbraio 2022 n. 5380 (in PDF allegato)
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Il diritto a rifiutare le cure mediche https://newmicro.altervista.org/?p=8227
Corretta qualificazione della condotta https://newmicro.altervista.org/?p=7502
Il nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile https://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017

 Corte di Cassazione – 6a sezione Penale. Sentenza del 16 dicembre 2021, dep.15 febbraio 2022 n. 5380 (PDF)

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Francesco Bondanini

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