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Consenso informato e rinvii

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Consenso informato e rinvii
(Last Updated On: 20 aprile 2022)

non è necessario per rimandare l’intervento

Negli ultimi anni il rapporto medico – paziente è sensibilmente cambiato, sotto molteplici punti di vista e, tra le altre cose, è stata superata anche la concezione paternalistica che poneva il primo in una posizione completamente dominante nei confronti del secondo. Il consenso informato esprime questo cambiamento: non esiste alcun obbligo di legge di acquisirlo per iscritto; in “abstracto” si deve quindi ritenere ammissibile anche un consenso informato semplicemente verbale.

In concreto, non si può non considerare le inevitabili difficoltà che potrebbero sorgere sul piano probatorio, nel caso in cui il consenso sia stato acquisito in forma “tacita” e la vicenda sfoci in un contenzioso. Per tale ragione è preferibile che il consenso informato sia manifestato dal paziente sempre per iscritto.

Non si tratta solo di assenso all’intervento medico, ma di un consenso che necessita di un’adeguata informazione. Non a caso in lingua inglese ci si esprime con “informato e acconsento”, con una formula che comprende anche l’indicazione di eventuali alternative terapeutiche, del rischio di possibili complicanze e delle eventuali carenze di dotazioni strutturali della struttura sanitaria alla quale il paziente si è rivolto.

Il modello di consenso informato deve essere redatto in modo da essere facilmente leggibile e comprensibile dal paziente, meglio ancora utilizzando, ove possibile, delle illustrazioni. Siamo spesso ancora lontani da tali traguardi ed il consenso viene ancora vissuto come un atto burocratico, un “di più” rispetto alla cura. Sicuramente è necessario, se il soggetto deve essere sottoposto ad un trattamento sanitario. Ma quando lo stesso viene rimandato, come ci si comporta?

L’ Ordinanza n. 39084/2021 della Corte di Cassazione, entrando nello specifico, risolve il quesito.  Il consenso informato NON è necessario se il medico decide di differire un intervento chirurgico.

Il fatto. Un paziente si sottopone a due interventi chirurgici al braccio destro (ulna), in due ospedali differenti della medesima ASL; il primo perché consigliato da uno specialista, il secondo invece perché il braccio non aveva ancora recuperato la piena funzionalità ed era ancora dolorante. In base a questi ultimi motivi, ritenendo che i due interventi non fossero stati eseguiti bene, cita in giudizio sia la Asl che i due medici specialisti, ritenendo che la mancata guarigione ed i postumi fossero da attribuire alla loro responsabilità.

La domanda però viene rigettata in primo e in secondo grado, per carenza del nesso di causa tra il dolore associato alla scarsa funzionalità dell’arto sofferta dal paziente e la condotta dei due medici. Non è stata inoltre dimostrata la rilevanza della mancata informazione relativa al primo intervento. Il paziente, nel ricorrere in Cassazione, contesta la decisione della Corte d’Appello, basandosi sui seguenti motivi:

- lamenta l’erronea qualificazione del titolo di responsabilità (responsabilità contrattuale ed aquilana) con conseguente erronea decisione sull’onere della prova.
– ritiene quindi che sia stato escluso il nesso di causa, riproponendo al riguardo gli stessi argomenti presentati in appello.
– considera mancante il consenso informato, non avendo ricevuto informazioni circa il differimento di uno degli interventi cui era stato sottoposto.

Esprimendosi sui motivi, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché (1) di certo, come sostenuto dalla Corte di Appello, spettava al paziente dimostrare il nesso di causa tra gli interventi eseguiti dai medici ed il danno dallo stesso lamentato. Inoltre, (2) l’accertamento del nesso causale spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per difetto di motivazione, che però nel caso di specie non sussiste. Il CTU ha infatti escluso il nesso di causa tra operazioni e condizioni dell’arto del paziente. Tale accertamento non può più essere messo in discussione, come vorrebbe il ricorrente, essendo motivato solo ad ottenere un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti.

Infine, (3) non è dato comprendere e non è possibile quindi sindacare le ragioni per le quali uno degli interventi sia stato rinviato. In ogni caso, precisa la Cassazione, il ricorso è infondato perché “postula che vi sia diritto ad informazione per il differimento di un intervento: è atto che non implica un trattamento sanitario per l’appunto, ma un suo differimento.”

Sbaglia il ricorrente nell’affermare che il paziente ha il diritto di dare il consenso anche alla non esecuzione dell’intervento. In pratica, dato il consenso per l’intervento, lo stesso non deve essere nuovamente informato se non viene eseguito o rimandato, trattandosi infatti di una scelta rimessa alla scienza del medico. Non ha motivo il consenso al differimento nel caso di un intervento già deciso ed assentito.

Il paziente, in sostanza, può dare il consenso ad un intervento a cui si deve sottoporre, non può però pretendere che lo stesso venga effettuato se il medico lo ritiene superfluo o comunque non necessario. Quindi non serve il consenso al differimento dell’intervento chirurgico.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione – 6a Sezione – Ordinanza n.39084/2021 (in PDF allegato)
Il consenso informato è atto medico https://newmicro.altervista.org/?p=8439
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Consenso Informato e Schizofrenia https://newmicro.altervista.org/?p=7206
Consenso informato “manoscritto” https://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più https://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento https://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” https://newmicro.altervista.org/?p=5655
L’urgenza prevale sul consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=4555
Diagnostica per immagini, consenso informato e dematerializzazione http://newmicro.altervista.org/?p=4293
Consenso informato “salvavita” https://newmicro.altervista.org/?p=4168
Se il consenso è poco chiaro https://newmicro.altervista.org/?p=3938
DAT e consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=3801

 Corte di Cassazione – 6a Sezione – Ordinanza n.39084/2021 (PDF)

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Francesco Bondanini

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