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Ginecologo più diligente della media

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Ginecologo più diligente della media
(Last Updated On: 21 febbraio 2022)

esami diagnostici più approfonditi e danni conseguenti alla nascita di una figlia malformata

Particolare attenzione merita il pronunciamento della Cassazione che rigetta il ricorso avanzato da un medico nei confronti di una coppia, che si è vista negare il diritto di scelta e ha dovuto affrontare tutte le difficoltà che derivano dall’avere una figlia nata con malformazioni cardiache e alle dita. Viene confermata così la decisione della Corte di Appello che, come il giudice di primo grado, ha affermato che dal medico ginecologo specialista ci si attende necessariamente un livello di diligenza e perizia superiori a quelli generali che caratterizzano la professione medica, con conseguente spettanza alla coppia dei danni riportati dalla donna e dalla famiglia nel suo complesso.

Di seguito le conclusioni della Corte di Cassazione, III sezione Civile, Sentenza n.29002-2021, nello svolgimento della vicenda processuale.

Il fatto. Una coppia di genitori agisce in giudizio per chiedere i danni conseguenti alla nascita della loro bambina. Ritengono che il ginecologo di fiducia, non effettuando i necessari approfondimenti morfologici nei tempi previsti dalla scienza medica, ha impedito alla coppia di optare per l’interruzione della gravidanza. La figlia è infatti nata affetta dalla sindrome di Apert e dalla tetralogia di Fallot, condizioni che le impediscono di condurre una vita normale.

In primo grado la domanda viene accolta. In Appello i danni alla minore vengono inclusi, in quanto la stessa non può considerarsi come titolare di un “diritto a non nascere”. Contro tale sentenza il medico ricorre in Cassazione, sollevando quattro doglianze. La prima fa presente che la Corte d’appello ha errato nel valutare esami diagnostici e grado di diligenza richiesto ad un professionista. La seconda contrasta la scelta della corte di includere nelle malattie da cui era affetta la bambina, la volontà della donna d’interrompere la gravidanza e la prova di tale decisione. La terza rileva l’errata valutazione di alcune testimonianze, dalle quali è emersa la conferma della volontà abortiva della donna. La quarta ritiene nulla la sentenza per motivazione apparente, a causa dell’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel quantificare i danni.

La Corte di Cassazione, non convinta delle tesi difensive del sanitario, rigetta il ricorso per altrettante ragioni.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, alla luce delle prove valutate dai giudici di merito, la Corte di Appello ha imputato al medico ginecologo una carenza perché, in quanto professionista specialista, gli è richiesta una diligenza superiore a quella media della generale professione medica. Parametro che, nel caso di specie, non è stato rispettato. Il sanitario avrebbe dovuto vagliare più attentamente gli esami ecografici e fornire informazioni più dettagliate sulla possibilità di eseguire esami con una superiore capacità diagnostica.

Infondato il secondo motivo, perché è stato accertato, al fine di tutelare la salute psichica della madre, che la bambina fosse affetta da malformazioni cardiache e alle dita. Tale accertamento, compiuto in sede di merito perché inerente ai fatti, non può essere messo in discussione in sede di legittimità, perché finisce per tradursi nel tentativo di una rilettura dell’istruttoria, che non è consentita in tale sede.

Manifestamente inaccettabile anche il terzo motivo, con cui il medico lamenta l’errata percezione della volontà della donna ad interrompere la gravidanza. Trattasi anche questo di un accertamento riservato al giudice di merito che ha valorizzato, ai fini della decisione, non solo la richiesta di esami ecografici da parte della madre, ma ha poggiato la sua decisione sulle testimonianze rese, svalutando le “affermazioni di adesione al valore della vita, date in contesti pubblici di cerimonie religiose, quale il Battesimo.”

Infondato infine anche il quarto motivo, perché il ricorrente si limita a contestare una “duplicazione risarcitoria“, senza spiegare però le ragioni di tale affermazione. La censura si rivela quindi inidonea a incidere negativamente sulla pronuncia della Corte di Appello.

Per scongiurare dubbi sulla salute del feto, al medico ginecologo è richiesto uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello imposto dalle linee guida (LG). Non sempre, per i medici, è sufficiente attenersi alle LG: se la specificità del caso concreto impone uno standard di diligenza più elevato, il sanitario che non vi si conforma deve rispondere del proprio operato. Il mero rispetto delle LG non può “salvare” il medico dalla condanna conseguente all’omessa diagnosi di anomalie fetali, dalla quale è derivata una nascita indesiderata.

Diligenza superiore. Il principio era già stato affermato, dalla Corte d’appello di Catania con la sentenza numero 2137/2018, relativa alla vicenda di una bambina, nata con una gravissima malformazione, che i medici non avevano diagnosticato, impedendo alla madre di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni richieste dalla legge. Nel caso di specie, il medico aveva provato a sollevarsi da responsabilità asserendo di aver osservato le LG e, quindi, di non poter essere considerato in colpa.

Per i giudici bisogna considerare, oltre al fatto che in realtà non risultava la piena osservanza delle LG, la circostanza che “la conformità della condotta professionale alle linee guida non costituisce di per sé causa di esonero del sanitario da responsabilità tutte le volte in cui la specificità del caso concreto imponga uno standard di diligenza più elevato (Cass. n. 11208/17)“. In gravidanza le LG non bastano.

Con riferimento al nesso di causalità, la Corte d’appello ha rilevato che, in tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, nel momento in cui si va a stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza, ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, il giudice è chiamato ad accertare se la dovuta informazione avrebbe potuto determinare l’insorgere, in capo alla gestante, di un processo patologico capace di evolvere in un grave pericolo per la sua salute psichica.

Tornando al caso di specie del 2021, gli accertamenti espletati avevano ingenerato nei giudici la convinzione che fosse corretto affermare che, se la donna fosse stata posta dinanzi a un quadro informativo completo, nella stessa sarebbe con elevata probabilità insorto un processo patologico, capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica. E tanto era avvenuto, considerando che “un’attenta lettura delle immagini ecografiche avrebbe consentito di diagnosticare, in sede di descrizione delle parti anatomiche del feto, la sindattilia“, che avrebbe dovuto porre il sospetto ecografico della sindrome di Apert, poi riscontrata.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione III sezione Civile sent.n.29002-2021 (in PDFallegato)
Corte d Appello di Catania sent. n.2137-2018 (in PDF allegato)
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Coccole per la gravidanza https://newmicro.altervista.org/?p=8489
LG Covid: Gravidanza, parto, allattamento e bimbi 0-2 anni
https://newmicro.altervista.org/?p=8302
Informare il paziente https://newmicro.altervista.org/?p=7871
Perché la Gelli https://newmicro.altervista.org/?p=6665
Corresponsabili https://newmicro.altervista.org/?p=5381
Medici “salvi” se la paziente non si cura https://newmicro.altervista.org/?p=4749
Se il Consenso è poco chiaro https://newmicro.altervista.org/?p=3938
Profili di Colpa https://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione III sezione Civile sent.n.29002-2021 (PDF)

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 Corte d Appello di Catania sent. n.2137-2018 (PDF)

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Francesco Bondanini

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