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Danno iatrogeno “in itinere”

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Danno iatrogeno “in itinere”
(Last Updated On: 23 dicembre 2021)

Responsabilità medica integrale. Il coinvolgimento INAIL

ILdanno iatrogeno differenziale è una “species” di lesione biologica che negli ultimi anni ha assunto un’importanza crescente, nei giudizi di responsabilità medica. Rappresenta il pregiudizio alla salute collegato all’aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente, derivato dal comportamento colposo di un sanitario. La concatenazione degli eventi avversi che producono danni iatrogeni differenziali susseguenti sono: l’insorgenza di una lesione della salute per colpa del terzo o per cause naturali, l’intervento di un medico per farvi fronte, l’errore del medico nella gestione del paziente, il conseguente aggravamento della lesione originaria.

Proprio questa catena di eventi differenzia il danno iatrogeno differenziale rispetto al generico danno biologico. Sebbene sul punto non siano mancati orientamenti contrastanti, deve ritenersi che al medico al quale, per la sua condotta colposa, sia imputabile l’aggravamento della patologia del paziente, deve essere addebitata la lesione integralmente, ricomprendendo quindi anche la lesione originaria. Quest’ultima è infatti l’antecedente logico, necessario, sul quale si inserisce la condotta colpevole del sanitario.

In sede di quantificazione del danno, si dovrà comunque tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati, in ragione della patologia originaria, rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza. Il danno, quindi, rappresenta la differenza tra l’invalidità residuata al paziente, in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque prodotta a causa della lesione, se il trattamento sanitario fosse stato corretto.

La questione della quantificazione risulta più complessa quando di mezzo c’è l’Inail, ossia quando non c’è solo in risarcimento del danno civilistico, ma anche l’indennizzo. Per fortuna proprio la Cassazione, con la sentenza n. 26117/2021 ha chiarito la questione, dettando anche una serie di importanti principi giuridici.

Il fatto. La vicenda riguarda un soggetto che, a causa di un incidente in itinere, ha riportato una certa percentuale d’invalidità, aggravata per le cure errate della ASL. L’uomo ha chiamato quindi in giudizio l’ASL stessa, per chiedere i danni. Le problematiche da risolvere, in questo caso, sono due. Prima di tutto occorre procedere alla liquidazione del danno differenziale, rappresentato dalla disparità tra il risarcimento del danno riconosciuto a livello civilistico e l’indennizzo INAIL. In secondo luogo occorre verificare se la quantificazione del danno subisce delle modifiche se il fatto illecito altrui, in questo caso quello della ASL, incide sui criteri di quantificazione, in presenza del solo aggravamento (danno iatrogeno) di una lesione che comunque si sarebbe verificata, ossia quello riconducibile all’infortunio in itinere.

La Cassazione risponde a queste due importanti questioni riconoscendo che, dall’indennizzo per danno biologico permanente definito INAIL, va sottratto il credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale. Se l’indennizzo viene riconosciuto in forma di rendita, si devono detrarre dal credito civilistico i ratei già riscossi e il valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita che spetta per il danno patrimoniale.

Per determinare invece il danno iatrogeno, causato dalla ASL, si monetizza prima di tutto il grado complessivo d’invalidità permanente accertato “in corpore”, poi si attribuisce un valore al grado d’invalidità permanente che sarebbe residuato all’infortunio, in assenza dell’errore medico e infine si detrae il secondo importo dal primo. Se la vittima del danno “iatrogeno” percepisce un indennizzo dall’ INAIL, il credito residuo nei confronti del responsabile va calcolato sottraendo, dal risarcimento dovuto per il danno iatrogeno, solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo Inail rispetto al controvalore monetario del danno base, che si sarebbe verificato in assenza dell’illecito.

Giurisprudenza. Annovera sul tema alcune sentenze che sono state pronunciate, in maniera significativa, in tema di danno iatrogeno differenziale.

La Cassazione Civile, sez. VI, con l’ordinanza “manifesto” n° 17407 del 30/08/2016, salva il ricorrente da evidenti vizi di forma del ricorso, in due righe: quando chi giudica è persona competente, ma soprattutto di buon senso, il formalismo cede al diritto ed alla giustizia. Mette ordine al dibattito del danno differenziale ossia la possibilità che il danneggiato possa ottenere un ulteriore risarcimento dal responsabile civile (e quindi dalla sua assicurazione), oltre all’indennizzo dovuto dall’INAIL.

La sottrazione “risarcimento assicurazione – indennizzo Inail” è errata: “…se l’assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, NON può esserci surrogazione. Il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che, dal punto di vista civilistico, possano dirsi effettivamente patiti” (e pagati).

Quindi la sottrazione potrà operarsi solo se i titoli sono identici. Andando per gradi, nessun dubbio sussiste in punto di danno biologico: “…la nozione civilistica di tale pregiudizio (art. 38 cod. ass. che secondo questa Corte è espressione d’un principio generale) coincide con la nozione assicurativa (art. 13 d. Igs, 23.2.2000 n. 38)“. Il calcolo differenziale andrà effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l’importo pagato dall’INAIL, ma per la stessa voce.

Per le invalidità permanenti superiori al 16%, l’INAIL paga all’assicurato una rendita. L’importo è stabilito dalla ‘Tabella che costituisce l’Allegato 5 al dm. 12.7.2000. Il valore risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima (All. 6). Riassumendo: il relativo indennizzo assicurativo potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano, solo se la vittima ha effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo e lo abbia riscosso.

Alcune precisazioni:

1) il risarcimento del danno biologico temporaneo in nessun caso potrà essere ridotto, per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, dal momento che l’INAIL non indennizza questo tipo di pregiudizio e se non v’è pagamento non può esserci surrogazione;

2) le spese mediche sostenute dall’Inail non possono essere detratte dal risarcimento aquiliano, se il responsabile non le ha pagate al danneggiato; la Cassazione testualmente afferma “…così, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dall’INAIL, il responsabile avrà causato un danno complessivo di 130: delle quali 100 andranno pagate alla vittima e 30 all’INAIL. Resta però fermamente escluso, che a causa della surrogazione dell’INAIL, il danno biologico della vittima (100) possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione“.

Un dato è certo: non va mai detratto dal risarcimento dell’assicuratore la quota spese sanitarie pagate dall’INAIL, soventemente non risarcite dall’assicuratore del responsabile altrimenti, per quanto detto sopra, si ritorce ai danni della vittima del sinistro.

Sempre la Cassazione, nella sentenza numero 6341/2014, ha affermato che “…in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore, rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario“.

Tale pronuncia è stata ripresa anche dalla sentenza numero 161/2018 (Tribunale di Rieti), ove si legge che “..è errato calcolare l’importo del danno effettuando l’operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità; l’operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile dall’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. L’ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali, ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l’invalidità e quello corrispondente all’invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico (intervento chirurgico o altro)”.

E’ necessario quindi “prima” liquidare il danno in euro e “poi” effettuare le operazioni aritmetiche e non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle sole percentuali di invalidità!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza numero 26117/2021 (in PDF allegato)
Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza numero 6341/2014 (in PDF allegato)
Tribunale di Rieti, sentenza numero 161/2018
Cassazione Civile, VI sezione, ordinanza 30/08/2016 n° 17407
Gli errori dei medici ricadono sull’ASL https://newmicro.altervista.org/?p=8826
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106

 Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza numero 26117/2021 (PDF)

 Un Click per Leggere

 Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza numero 6341/2014 (PDF)

 Un Click per Leggere

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Francesco Bondanini

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