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Gli errori dei medici ricadono sull’ASL

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Gli errori dei medici ricadono sull’ASL
(Last Updated On: 18 novembre 2021)

Laresponsabilità medica viene declinata anche in base all’attività svolta dal medico come ostetrico, chirurgo plastico, anestesista rianimatore o medico di medicina generale. Per i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio sanitario di base c’è una “novità”: possono agire, per ottenere il risarcimento, non solo verso lo stesso sanitario ma anche nei confronti del “ASL” di appartenenza. La conclusione, che fino a qualche tempo fa era in realtà dibattuta, ha avuto una sua definitiva consacrazione con la legge Gelli.

Proprio in quest’ultima (legge numero 24/2017) l’articolo 7, comma 1, sancisce a chiare lettere che “…la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose“.

Non meno interessante il comma 2, che recita “…la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina“.

In pratica, nel rispetto del principio della posizione, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e, quindi, anche dell’operato dei soggetti dei quali si avvale, poco importa che siano stati scelti dal paziente.

Ancora la Gelli, con l’articolo 10, stabilisce gli obblighi assicurativi posti a carico delle strutture. In relazione alla responsabilità contrattuale degli enti, per danni provocati nell’esercizio dell’attività sanitaria intesa in “sensu latu”, stabilisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.

Anche per danni cagionati dal personale, a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione, di ricerca clinica, in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina.

La legge Gelli, in realtà, non ha fatto altro che recepire una conclusione alla quale era già giunta la Corte di cassazione nella sentenza numero 6243/2015, ponendosi in controtendenza rispetto all’orientamento all’epoca maggioritario. Nel caso di specie, proprio sposando tale orientamento, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della ASL per l’operato del medico di base, ritenendo che gli obblighi del SSN non si estendessero sino a ricomprendere la prestazione professionale di tale sanitario, ma solo l’organizzazione della medicina generale e che non si potesse applicare il cosiddetto contratto sociale.

Per la Cassazione però non può non considerarsi che, a un’attenta lettura, la legge numero 833/1978 istitutiva del SSN, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, mira a garantire i livelli minimi e uniformi delle prestazioni sanitarie ai cittadini anche inserendo l’assistenza medico-generica tra le prestazioni curative affidate alle ASL.

In forza delle disposizioni di tale legge, le ASL erogano l’assistenza medico-generica sia in forma domiciliare sia in forma ambulatoriale, assicurando i livelli di prestazione fissati dal piano sanitario nazionale. In pratica il paziente, nello scegliere il proprio medico di famiglia, conduce tramite la ASL un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del SSN e non verso o contro il medico prescelto.

Sulla base di tali osservazioni, ampiamente argomentate, la Cassazione è quindi giunta già nel 2015 ad una conclusione resa incontrovertibile dalla legge Gelli: degli errori del medico di famiglia risponde anche la struttura sanitaria.

«L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N., in base ai livelli stabiliti secondo la legge».

Ciò perché il debitore della prestazione è l’ASL, nel quadro dei LEA. Il fatto che sia un convenzionato ad erogare la prestazione è solo incidentale, nonostante che il medico sia scelto dal paziente con rapporto di fiducia. Ancora oggi resta però un dubbio: a che titolo rispondono i medici di base?

Ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l’impostazione della legge Gelli fa propendere per la responsabilità extracontrattuale del medico di base, così come quella degli altri medici che non agiscono nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente con il paziente. Non mancano, tuttavia, interpreti che, facendo leva sulla vocazione libero professionale dell’attività concretamente svolta dai medici di famiglia, ritengono che gli stessi siano invece chiamati rispondere a titolo contrattuale.

La gestione del rischio rappresenta il “core” di qualunque attività clinica. Nel caso del MMG, tale gestione, da parte della ASL, dovrebbe estendersi ai percorsi territoriali di prevenzione e di continuità di cura. Sotto questo profilo, a fronte di uno sforzo organizzativo notevole ma necessario per la sanità italiana, la ferma direzione intrapresa dalla legge Gelli potrebbe costituire una grande opportunità.

Se di responsabilità deve trattarsi, alla ASL deve darsi la possibilità di governarne i fattori di rischio. Ribaltando nuovamente l’angolo visuale, la stessa ASL non potrà essere considerata responsabile se non è posta in condizione di cogestire il processo di prevenzione e cura, in stretta sinergia con i MMG. In questo nuovo scenario, si aprirebbe una stagione di raccordo tra ospedale e territorio, giustificando ulteriormente la responsabilità ed il connesso obbligo assicurativo a carico delle ASL.

In ogni caso oggi gli errori dei medici, anche di base, ricadono civilmente sulla ASL e la Gelli lo sancisce indiscutibilmente!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile – Sezione 3° – Sentenza n. 6243/2015 (in PDF allegato)
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Il Danno è complessivo https://newmicro.altervista.org/?p=8557
Trasfusioni: l’onere della prova https://newmicro.altervista.org/?p=8456
Il consenso informato è atto medico https://newmicro.altervista.org/?p=8439
Il diritto a rifiutare le cure mediche https://newmicro.altervista.org/?p=8227
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004
Perché la Gelli https://newmicro.altervista.org/?p=6665

 Corte di Cassazione Civile – Sezione 3° – Sentenza n. 6243/2015 (PDF)

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Francesco Bondanini

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