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Tattoo ed Esercizio abusivo della professione

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Tattoo ed Esercizio abusivo della professione
(Last Updated On: 31 ottobre 2021)

Per la maggior parte degli italiani che ricorrono ad aghi e inchiostri, il tattoo è una forma di body-art Si tratta di un fenomeno in crescita che va osservato con attenzione anche per le sue ricadute sanitarie. L’Unione Europea ha sintetizzato, nella pubblicazione del 2016, “Safety of tattoos and permanent make up” i risultati emersi da convegni e workshop tematici tenutisi nel 2014-15. La prima fotografia italiana è dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’indagine condotta su un campione di circa 8 mila persone, rappresentativo della popolazione dai 12 anni in su.

I dati sui tattoo riguardano quasi 7 milioni di persone, circa il 13% della popolazione (12,8%). Sono più diffusi fra le donne (13,8%) che tra gli uomini (11,7%). E se nella maggior parte dei casi il primo tatuaggio viene fatto a 25 anni, i più ‘decorati’ sono i connazionali dai 35 ai 44 anni (29,9%); circa 1,5 milioni hanno 25-34 anni e quasi 8 su 100 (7,7%) sono minorenni. La maggior parte dei tatuati si dice soddisfatta del risultato (il 92,2%). Ma una percentuale elevata, il 17,2%, ha dichiarato di voler rimuovere il tatuaggio ed il 4,3% dei pentiti lo ha già cancellato. Inevitabile l’interesse per le complicanze giudiziarie (e sanitarie).

L’attività di tatuaggio si sostanzia nella inoculazione di pigmenti con micro-aghi nel derma: il tatuaggio è visibile attraverso lo strato più superficiale della pelle che è l’epidermide, ma il pigmento colorato rìsiede nel derma, che è il secondo strato della cute e che ha cellule più stabili  dell’epidermide e, per tale proprietà, mantiene nel tempo la colorazione inoculata. La loro realizzazione non è ricompresa nell’attività medica, al contrario della loro rimozione.

La distinzione tra l’attività di realizzazione e l’operazione di rimozione è che, a differenza della prima, la seconda richiede un intervento di chirurgia plastica. Per rimuovere un tatuaggio non è sufficiente operare a livello dell’epidermide: è necessario incidere il derma, mediante escissione del tratto tatuato, ovvero raggiungerne gli strati profondi. Per evitare l’esito cicatriziale possono essere applicate le più moderne tecniche Laser. Per tale motivo è necessario ricorrere all’intervento di un medico, al quale è demandata la scelta della tecnica da seguire per raggiungere l’obiettivo.

Si tratta, in entrambi i casi, di atti tipicamente medici, in ragione dell’invasività organica del mezzo da utilizzare, vuoi per i suoi effetti dolorifici, vuoi per gli elevati margini di rischio, tanto da dover essere praticato con intervento anestesiologico e previo espresso consenso informato del singolo paziente. Una delle tecniche idonee è, secondo quanto si legge nella sentenza, quella del laser, mentre non è corretto l’utilizzo della tecnica della luce pulsata, alla quale ha fatto ricorso l’imputato.

Concreta l’elemento materiale del reato di esercizio abusivo, secondo il dettato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Nel caso in questione, la paziente si era rivolta al centro estetico «Raggio di sole» per far rimuovere dal braccio un tatuaggio; in tale centro estetico operava un professionista esterno, noto a tutti con il soprannome di «dott. Svizzera», che si recava periodicamente presso il Centro, con la propria attrezzatura, per effettuare la rimozione di tatuaggi con la tecnica della luce pulsata (utilizzata anche per l’epilazione definitiva).

Durante l’incontro con l’imputato, presentatosi come dott. Stefano, questi le aveva spiegato di essere un dermatologo; come esito dell’intervento si era prodotta una ferita ulcerosa in corrispondenza della zona trattata. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto integrato il reato di esercizio abusivo della professione medica e, in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività di rimozione di tatuaggi fosse compresa nel settore delle attività medico-chirurgìche, tanto è vero che la stessa persona offesa era stata posta in contatto con l’imputato, nella convinzione di fruire dell’attività specializzata di un medico, presentatosi come tale (dermatologo!).

La Suprema Corte ha affermato che in considerazione del fatto che nell’attività medica devono includersi anche quelle operazioni che non hanno come obiettivo primario la diagnosi e la cura di una patologia ma che mirano all’eliminazione di un inestetismo, per il tramite di tecniche chirurgiche o da eseguirsi in anestesia. Ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione medico-chirurgica, non assume alcun rilievo il carattere non convenzionale e sperimentale del tipo di trattamento terapeutico praticato, se questo presenti caratteristiche di invasività e incidenza sull’organismo del paziente, i cui effetti possono essere valutati solo da professionisti muniti di apposita abilitazione.

Al crescere del fenomeno tattoo, inevitabilmente si complica l’aspetto legale.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione 4° Sezione Penale – Sentenza n. 28174/2021 (in PDF allegato)
Piccinini P, Pakalin S, Contor L, et al. Safety of tattoos and permanent make up. Final report.  Administrative Arrangement N. 2014-33617 – Analysis conducted on behalf of DG JUST- Commissione Europea JRC Science for Policy Report 2016 (vedi PDF allegato).
Informare il paziente  https://newmicro.altervista.org/?p=7871
Consenso informato in più https://newmicro.altervista.org/?p=6828
Informare in modo corretto il paziente è sempre fondamentale https://newmicro.altervista.org/?p=4613
Il medico interprete e l’obbligo informativo https://newmicro.altervista.org/?p=4108

 Corte di Cassazione 4° Sezione Penale – Sentenza n. 28174/2021 (PDF)

Un Click per Leggere

 Safety of tattoos and permanent make up - Analysis conducted on behalf of DG JUST- Commissione Europea JRC Science for Policy Report 2016 (PDF)

Un Click per Leggere

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Francesco Bondanini

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