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Cartella clinica falsificata

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Cartella clinica falsificata
(Last Updated On: 7 agosto 2021)

Documentazione intervento chirurgico – il medico risponde penalmente

Una precauzione che il chirurgo può (e deve) mettere in atto è la compilazione della lista preoperatoria, che purtroppo alcuni pensano sia una inutile burocrazia. In verità è una delle soluzioni di risk management che, se non adottata, può portare a rispondere penalmente della negligenza ed anche di reati gravi, come il dolo eventuale. Il problema è stato affrontato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità da più di trent’anni, con una iniziale produzione di una check list e tornando ricorrentemente sull’argomento.

Il Ministero della salute si è speso da tempo (governo clinico) per contenere ed evitare i problemi correlati. La prima pubblicazione che formalizza, con diagrammi di flusso, il tema è del 2009: dieci anni dopo è stata aggiornata la check list, iscrivendo tre fasi critiche (Sign in, time out, sign out), con abbondante produzione di materiale esplicativo. Il Ministero invita ed autorizza tutte le strutture operanti nel SSN a riprodurre il materiale per fini didattici e non commerciali. A corredo della checklist e per un uso più fruibile, è stato prodotto anche materiale di informazione in tre video illustrativi.

La segnalazione di un evento sentinella, nei quali rientra il caso in trattazione, deve essere fatta al Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES), solo attraverso la piattaforma informatica dedicata. Nella Lista di eventi sentinella, al punto 2, troviamo infatti la “Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)”.

Sentenza della Cassazione. Il medico chirurgo che durante l’intervento si rende conto che sta operando l’arto sano, invece di quello che il paziente si è effettivamente fratturato, rischia di essere condannato per il reato di falso ideologico, se, per tentare di porre rimedio, falsifica la cartella clinica e gli atti estensibili di rilievo pubblicistico.

Questo è quello che è accaduto ad un ortopedico che, come emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, quinta sezione, numero 8015/2021, dovrà rispondere penalmente proprio per aver attestato la presenza di una frattura femorale sinistra su di una paziente che, invece, aveva riportato la frattura del femore destro.

Nel corso del giudizio, si è ritenuto di escludere che il medico non fosse consapevole della falsità. Si trattava, infatti, di un esperto primario ortopedico che difficilmente non avrebbe potuto rendersi conto dell’assenza della frattura al femore sinistro. Seppur l’atteggiamento iniziale fosse stato di certo ispirato da buona fede, la consapevolezza circa l’assenza della frattura, manifestatasi durante l’intervento eseguito sull’arto sano, ha reso di fatto “gravata da dolo” la falsa dichiarazione della diagnosi, nella scheda di sala operatoria.

Oltretutto, come affermato dalla Corte di Cassazione, anche se si volesse ritenere che, per stanchezza, il medico non si fosse reso conto dell’errore commesso nell’intervenire sull’arto sano, nel caso di specie egli si era quanto meno rappresentato nei termini del dolo, dato che il personale di sala gli aveva fatto notare che le attrezzature erano state tutte predisposte per un intervento sul femore destro.

Era certo, insomma, che il chirurgo si era “confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa“. Nulla, pertanto, lo può “salvare” dal rispondere del reato di falso.

Per la Corte il medico che falsifica la cartella clinica o la scheda di sala operatoria (documento ricompreso nella descrizione dell’intervento chirurgico), per tentare di nascondere il proprio errore, deve risponderne penalmente.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Penale, Sezione 5°, sentenza numero 8015 del 2021 (PDF allegato)
Governo clinico e sicurezza delle cure https://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioContenutiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&id=2612&area=qualita&menu=sicurezzachirurgia
Governo clinico e sicurezza delle cure Check List https://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioContenutiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&id=2610&area=qualita&menu=sicurezzachirurgia
Prevenzione delle infezioni in chirurgia ortopedica https://newmicro.altervista.org/?p=8571
Responsabilità di più medici https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Ancora sulla cartella clinica incompleta https://newmicro.altervista.org/?p=7825
Medici e falso ideologico https://newmicro.altervista.org/?p=6877
Nesso di causalità http://newmicro.altervista.org/?p=6120
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996

 Corte di Cassazione Penale, Sezione 5°, sentenza numero 8015 del 2021 (PDF)

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Francesco Bondanini

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