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(Last Updated On: 20 giugno 2021)

 L’azione legale collettiva

Prassi consolidata negli Stati Uniti, in Italia a seguito della riforma del 2019, la class action (azione legale collettiva condotta da uno o più utenti nei confronti del medesimo soggetto per tutelare i diritti vantati da più consumatori), non è più disciplinata dal Codice del Consumo ma, dal maggio 2021, dal Codice di procedura civile (all’interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto), in materia di azione di classe.

La legge n. 31/2019, recante le nuove disposizioni in materia di azione di classe, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019. Le nuove norme però non sono entrate in vigore da subito, bensì (a seguito di molteplici rinvii) dal 19 maggio 2021. Le disposizioni si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre alle condotte già poste in essere, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza (Codice del Consumo, art.140-bis). 

La class-action, o azione di classe, rappresenta un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei: i diritti vantati da ogni utente sono individuali, ma il procedimento giudiziale è collettivo. Con il transito all’interno del codice di procedura civile, l’istituto dell’azione di classe è stato potenziato. Il suo campo di applicazione, in particolare, è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo e oggettivo, sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi ed anche per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

Oggetto dell’azione di classe. Dal punto di vista oggettivo, la nuova azione di classe si può esperire per tutelare tutte le situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In sostanza, la proponibilità non è limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza non più indispensabile.

Legittimazione attiva e passiva. L’azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile può essere esperita nei confronti degli autori della condotta lesiva, che possono essere sia imprese che enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Legittimati a proporre l’azione, invece, sono:

- ciascun componente della classe;
- le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia), i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti.

La riforma ha esteso la legittimazione attiva a proporre l’azione, facendo venir meno la riserva dello strumento della class action ai soli consumatori o alle associazioni a cui questi avevano dato mandato o a cui i consumatori partecipavano.

Il procedimento. La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso (non più citazione), esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal più snello e celere rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss.) ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito.

Il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dal deposito, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza (reclamabile innanzi alla Corte d’Appello) sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere, è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione “Class Action – Azioni di Classe”, è possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione. Il Ministero ha reso disponibile un utile vademecum che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all’azione di classe e di consultazione del fascicolo.

L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata nel suddetto portale dei servizi telematici, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Inammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile:

- quando è manifestamente infondata;
- quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Se l’istanza è dichiarata inammissibile, il ricorrente può riproporre l’azione di classe qualora si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Adesione all’azione di classe. Si aderisce mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. Può essere effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action. Il Ministero della Giustizia è stato chiamato ad approvare un modello da utilizzare per presentare la domanda, la quale deve contenere l’indicazione del Tribunale ed i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire, in particolare:

- i dati identificativi dell’aderente;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore;
- la determinazione dell’oggetto della domanda;
- l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- l’indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- l’attestazione: “…consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri“;
- i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente;
- la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

Il Procedimento. Il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione. Il Tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda, con sentenza che andrà pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, entro 15 giorni dal deposito.

Il Giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda e se ammette l’azione, fissa termini e modalità più opportune per la pubblicità, ai fini della tempestiva adesione. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce anche un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla data di scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa a cura della cancelleria al Ministero dello Sviluppo economico, che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero.

Già con l’ordinanza che ammette l’azione di classe, il Tribunale fissa un termine perentorio, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici, per l’adesione all’azione medesima, da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, non potranno essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte saranno riunite all’azione principale.

Il Tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti, in relazione all’oggetto del giudizio. Per l’accertamento della responsabilità del resistente, potrà avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Inoltre, su istanza motivata del ricorrente contenente l’indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice potrà ordinare al resistente l’esibizione delle prove “significative” che rientrano nella sua disponibilità, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione.

A tal proposito, il magistrato valuterà anche se le prove di cui è richiesta l’esibizione, contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi. La parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, va incontro a tutta una serie di sanzioni amministrative pecuniarie e il giudice, valutato ogni elemento di prova, potrà ritenere “dimostrato” il fatto al quale la prova si riferisce.

La sentenza stabilisce la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei, nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

Class action contro la Pubblica Amministrazione. Ai sensi del Dlgs. n. 198/2009, la class action è esperibile anche nei confronti della pubblica amministrazione o del concessionario del servizio pubblico “…al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione di un servizio pubblico“. Viene quindi stabilito chi può agire, contro chi, per quali ragioni, come si svolge il procedimento e a quali esiti può condurre, precisando che la concreta applicazione della legge, nei riguardi di Regioni ed Enti Locali, richiede l’emanazione progressiva di decreti da parte del Presidente del Consiglio.

BIBLIOWEB:

Legge 12 aprile 2019, n.31 (in PDF)
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – Vademecum Class action – Azione di classe  (vedi allegato)
Camera dei Deputati – Provvedimento 19 maggio 2021 (in PDF allegato)
Portale Servizi Telematici (PST) https://pst.giustizia.it/PST/
D. lgs. 20 dic. 2009, n. 198 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/12/31/009G0207/sg

 Legge 12 aprile 2019, n.31 (PDF)

Un Click per Leggere

 Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Vademecum Class action – Azione di classe (PDF)

Un Click per Leggere

 Camera dei Deputati – Provvedimento 19 maggio 2021 (PDF)

Un Click per Leggere

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Giovanni Casiraghi

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