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Il diritto a rifiutare le cure mediche

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Il diritto a rifiutare le cure mediche
(Last Updated On: 27 febbraio 2021)

Consenso informato, principi costituzionali e trasfusioni

Nel 2020 è diminuita del 5% la raccolta di globuli rossi in Italia. Un calo di circa 139 mila unità, imputabile alle difficoltà dovute all’epidemia da Covid-19. Lo documentano i dati pubblicati sul sito del Centro Nazionale Sangue (CNS), secondo cui la riduzione è stata compensata da una diminuzione dei consumi dovuti alle tecniche di ‘patient-blood-management’ da parte degli ospedali, gli stessi che hanno visto una contrazione dell’attività non legata al virus.

Nello stesso anno le attività dei servizi trasfusionali sono state caratterizzate anche dal calo della raccolta di plasma. Anche nel mese di gennaio, registra sempre il CNS, permangono alcune difficoltà, a volte così gravi da spingere diverse regioni a richiedere l’avvio di procedure di compensazione interregionale (attraverso la bacheca SisTra) e a sollecitare le associazioni dei donatori ad intensificare le chiamate.

Nel 2020 sono state raccolte 2.409.822 unità di sangue, in calo rispetto alle 2.548.004 del 2019, un dato che era sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Il calo ha riguardato tutte le regioni e le Province Autonome. Va sottolineato che grazie allo sforzo del CNS e delle associazioni, si è riusciti a garantire una donazione in sicurezza, anche nei periodi peggiori della pandemia. Rimane l’invito a contattare il centro o l’associazione più vicina per programmare una donazione.

Si può dire, allora, che tutto è definito nel ”patient blood management”? Non proprio. La Cassazione ritorna sull’argomento trasfusioni in relazione ai testimoni di Geova ed al consenso informato. La vicenda esaminata risale a un periodo antecedente alla normativa stabilita dalla Legge n.219/2017 (recanteNorme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“). La Suprema Corte ritiene che a sostegno del diritto di rifiutare l’emotrasfusione, allegato dalla ricorrente, vi sia “un complesso concorso di principi“, rappresentato da quello “all’autodeterminazione” in materia di trattamento sanitario (art. 32 Cost.) e da quello di “libertà religiosa” (art. 19 Cost.).

Tale osmosi di principi costituzionali, non incontra quelli di segno contrario, suscettibili di bilanciamento (nel caso di specie). Il paziente Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione, pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo. La premessa è che emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione, anche in ipotesi di pericolo di vita.

I Giudici rammentano, in prima battuta, come il paziente abbia sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche qualora tale rifiuto possa causarne la morte; per essere valido ed esonerare il medico dal potere-dovere di intervenire, tale dissenso deve essere espresso in modo inequivoco ed attuale.

Non é sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso, formulata ex ante ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita. E’ necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure (cfr. Cass. 23676/2008).

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 29469/2020, pronunciata a seguito dell’istanza di una donna, testimone di Geova, che aveva agito in giudizio per chiedere il risarcimento danni e la restituzione di quanto corrisposto per l’opera professionale dei medici. In particolare, la domanda sorge in quanto, in occasione del parto effettuato con taglio cesareo, a seguito di un’emorragia, erano state eseguite trasfusioni di sangue, nonostante la contrarietà manifestata dalla donna.

Ed è proprio sulla mancata considerazione del dissenso manifestato dalla paziente, che è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, posto che i giudici di merito avevano ritenuto che non vi fosse stato un espresso, inequivoco e attuale dissenso all’emotrasfusione.

In particolare, si riteneva che, avendo la paziente accettato l’intervento di laparotomia esplorativa, ciò implicasse l’accettazione di tutte le sue fasi, ivi compresa la necessità di trasfusioni in caso di pericolo di vita. Conseguentemente, per la Corte territoriale, sarebbe stato irrilevante accertare l’eventuale effettivo dissenso rispetto alla trasfusione, una volta che la paziente non avesse ritenuto di rifiutare l’intervento chirurgico connesso alle trasfusioni.

Dissenso all’emotrasfusione. Secondo la Cassazione “la circostanza della necessità dell’emo-trasfusione è priva di rilievo, ai fini della insorgenza di un principio da contrapporre a quello dell’autodeterminazione e della libertà religiosa“. In pratica, richiamato il complesso dei principi costituzionali applicabili in materia, il Collegio ritiene che la paziente avesse il diritto di rifiutare l’emotrasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento sanitario e che l’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa, non abbia implicato anche l’accettazione dell’emotrasfusione.

Dunque, la dichiarazione anticipata di dissenso all’emotrasfusione non è neutralizzata dal consenso prestato al trattamento sanitario che può causare un’eventuale emorragia con indicazione alla trasfusione.

Le garanzie nei confronti dei medici. Enunciato il principio che riconosce il diritto del paziente Testimone di Geova a rifiutare l’emotrasfusione, anche qualora abbia prestato consenso al trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, la Suprema Corte rimanda al giudice di merito l’accertamento, in relazione all’intervento di un informato, inequivoco, autentico e attuale dissenso della paziente.

Quanto alla responsabilità dei sanitari, dato uno sguardo a quanto stabilito dalla Legge n. 219/2017, la sentenza chiarisce che “la posizione del medico non è esente da garanzie in circostanze come quella del caso di specie“.

In pratica, “prestare il consenso ad un intervento chirurgico, al quale è consustanziale il rischio emorragico, con l’inequivoca manifestazione di dissenso all’esecuzione di trasfusione di sangue ove il detto rischio si avveri, significa esigere dal medico un trattamento sanitario contrario sia alle buone pratiche clinico-assistenziali sia alla deontologica professionale“. Dunque, spiega la Cassazione, a fronte di tale determinazione del paziente, il medico NON ha obblighi professionali.

BIBLIOWEB:

Legge n. 219/2017  “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“.  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 29469/2020 (in PDF allegato)
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Danno da Vaccini non obbligatori: risarciti https://newmicro.altervista.org/?p=7609
Errori Trasfusionali https://newmicro.altervista.org/?p=6867
Governance trasfusionale https://newmicro.altervista.org/?p=6620
ll Piano per il Sangue https://newmicro.altervista.org/?p=4872
Sangue ISO e non solo https://newmicro.altervista.org/?p=4734
World Blood Donor Day in Italia e nel mondo https://newmicro.altervista.org/?p=4406
Patient Blood Management https://newmicro.altervista.org/?p=4058

 Corte di Cassazione -  III Sezione Civile -  Sentenza n. 29469/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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