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Assunzioni di Giustizia

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Assunzioni di Giustizia
(Last Updated On: 27 gennaio 2021)

Assunzione nella PA per i testimoni di giustizia

E’la prima volta che ai testimoni, coloro che denunciano il crimine ed il malaffare, viene dedicata una legge su misura. L’associazione dei termini è formalizzata da Paolo De Chiara, giornalista autore del libro dallo stesso titolo. La nuova legge è dedicata alle testimoni di legalità Lea Garofalo e Rita Atria, che hanno combattuto le mafie, alle loro vite devastate ed al ruolo svolto di “esiliate di stato”.

Le Istituzioni rispondono e si prendono cura dei testimoni. Sulla G.U del 21.12.2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 174/2020 del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia. Il provvedimento contiene il “Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione,” come previsto dall’art. 7, co.1, lettera h), della legge n. 6/2018”. La riforma prevede misure di protezione per i testimoni di giustizia, che possono consistere in tutele speciali, sostegno economico, di reinserimento sociale e lavorativo.

Le misure di protezione sono “personalizzate“, nel senso che vanno individuate caso per caso (in base alla situazione di pericolo o alla condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti) e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, fatta eccezione per le situazioni eccezionali e temporanee, dettate dall’esigenza di salvaguardare l’incolumità personale.

Vengono garantite, di norma, la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre il trasferimento in località protette, l’uso di documenti di copertura, cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all’attualità del pericolo.

Al testimone andrà comunque garantita una esistenza dignitosa e assicurata una condizione economica “equivalente a quella preesistente” (vengono riconosciuti assegno, pagamento spese sanitarie, assistenza legale, ecc.), oltre al diritto alla conservazione del posto di lavoro o, laddove questo sia stato perso in ragione delle dichiarazioni rese, “il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto“.

La norma a cui il decreto dà attuazione per assicurare il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, prevede l’accesso “in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, … a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione (PA), con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti“.

La norma precisa che “alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa”, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza (..) in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Testimoni di giustizia: chi sono. La legge n. 6/2018 introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, figura diversa dal collaboratore di giustizia, che non ha commesso reati e che è vittima o ha assistito a crimini che ha deciso di denunciare all’autorità. In particolare, stabilisce che è testimone di giustizia colui che:

1 – rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
2 – assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
3 – non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni;
4 – non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione, né è sottoposto ad un procedimento in corso nei suoi confronti, per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
5 – si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l’assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela, adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Assunzione. Possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione o quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 5, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione, deliberate dalla commissione centrale ed erano in possesso di particolari requisiti.

Il Diritto all’assunzione in una PA viene riconosciuto anche, in via sostitutiva, al coniuge, ai figli e in subordine ai fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi e ammessi alle misure di protezione, se l’avente diritto principale non esercita il diritto al collocamento obbligatorio.

Nel dare attuazione alla suddetta disposizione, il decreto precisa che, ai fini dell’assunzione dei testimoni di giustizia, con il termine pubbliche amministrazioni devono intendersi quelle definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 ovvero: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie,…”.

Hanno diritto ad accedere all’assunzione obbligatoria i testimoni di giustizia a cui non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell’assegno periodico (riconosciuto a quei testimoni che non siano riusciti a riacquistare una propria autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio) ed a quelli a cui, prima dell’entrata in vigore della legge n. 6/2018, non è stata riconosciuta la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale, contemplate dall’art.16-ter del dlgs n. 8/1991 e che non sono riusciti a riconquistare un’autonomia lavorativa o a godere di un reddito proprio.

Domanda (Istruttoria). Per accedere all’assunzione diretta presso una PA, il testimone di giustizia deve redigere la domanda su un apposito modulo e presentarla alla Commissione Centrale tramite il Servizio Centrale  (ricezione). Chi non vuole accedere personalmente al programma di assunzione deve indicare un solo parente tra coniuge, figli e, in via subordinata, fratelli stabilmente conviventi. Il Servizio Centrale comunica alla Commissione i dati relativi alle previste misure di reinserimento sociale e lavorativo, gli interventi finalizzati al reinserimento sociale e le misure straordinarie di natura economica, per i soggetti sottoposti a programmi speciali.

Assegnazione. La Commissione, ricevute tutte queste informazioni, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione diretta e se l’esito è positivo delibera l’accesso al programma di assunzione, comunica l’esito al soggetto interessato e trasmette gli atti al Servizio Centrale. E’ tenuto alla redazione ed alla conservazione di un elenco dei soggetti che hanno accesso al programma di assunzione, in cui vengono collocati, in via prioritaria, quelli che non godono di nessuna misura.

Entro il 30 giugno di ogni anno, esegue una ricognizione dei posti disponibili e acquisisce dalle PA i dati relativi al numero, tipologia e sedi in cui è possibile riservare posti ai testimoni di giustizia. In base a questi dati, ogni sei mesi il Servizio aggiorna l’elenco e ne dà notizia alla Commissione. L’assegnazione dei posti viene disposta dal Servizio Centrale (in base all’elenco), tenendo conto naturalmente del titolo di studio e della professionalità acquisita dal testimone di giustizia, che ha 15 giorni dalla notifica dell’assegnazione per manifestare il proprio assenso.

Il Servizio Centrale si occupa di sottoporre i candidati a prove di idoneità, con modalità in grado di tutelarne la riservatezza e garantisce la formazione propedeutica ai soggetti inseriti nell’elenco, con l’organizzazione di corsi di breve durata e compatibili con le misure di protezione a cui sono sottoposti. Per ragioni di sicurezza è prevista la possibilità di assegnare il testimone di giustizia ad una sede diversa rispetto a quella di prima assegnazione nella stessa o in altre amministrazioni. Il rifiuto o il mancato assenso, pone l’interessato nell’ultima posizione dell’elenco, a meno che il rifiuto non sia giustificato, in questo caso conserva la posizione originaria.

L’obiettivo è anche di aumentare la trasparenza della PA, con cittadini degni di stima, ai quali lo Stato finalmente riconosce un premio per il senso civico dimostrato.

BIBLIOWEB:

Decreto interministeriale n. 174/2020 del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia – G.U del 21.12.2020 (in PDF allegato)
Legge n. 6/2018 (vedi PDF allegato)
Whistleblowing 2019 https://newmicro.altervista.org/?p=7617
Piano nazionale anticorruzione – Criteri https://newmicro.altervista.org/?p=6968
Risk Management & Trasparenza: quanto vale in ospedale?
https://newmicro.altervista.org/?p=6153
Livelli Essenziali Anticorruzione https://newmicro.altervista.org/?p=4394
Dicono di Noi. Anticorruzione e Trasparenza in Sanità https://newmicro.altervista.org/?p=3183

 Decreto interministeriale n. 174/2020 del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia – G.U 21.12.2020 / Legge n. 6/2018 (PDF)

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Francesco Bondanini

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