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Licenziamento e certificato di malattia

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Licenziamento e certificato di malattia
(Last Updated On: 31 ottobre 2020)

Si può licenziare chi presenta il certificato di malattia in ritardo

Leregole sono importanti in ogni contratto: quello di lavoro non fa eccezione. A ricordarcelo questa sentenza della Corte di Cassazione, che richiama severamente al rispetto dei tempi per accedere ai benefici della copertura prevista in caso di malattia. Con la sentenza n. 18956/2020 per la Cassazione è legittimo il licenziamento del dipendente che è rimasto assente e ha presentato in ritardo i certificati medici di malattia

Sentenza conclusiva di un procedimento in cui la sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda con cui una lavoratrice aveva chiesto che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare, intimatole dalla società datrice di lavoro, a causa delle ingiustificate assenze dal lavoro (dal 3 ottobre al 2 novembre 2014 e nei giorni 8 e 9 febbraio 2015).

La Corte d’Appello, in particolare, aveva ritenuto l’assenza della lavoratrice nel periodo compreso tra il 3 e l’8 ottobre 2014, ingiustificata, perché non coperte da certificato medico (giunto in ritardo) e stante una precedente contestazione, considerando congrua e tempestiva la sanzione irrogata, anche per la mancata presentazione sul posto di lavoro dopo l’assenza ingiustificata nei giorni 8 e 9 febbraio 2015.

La lavoratrice però contestava le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello, sollevando quattro motivi di doglianza davanti alla Corte di Cassazione.

1 – deduce la nullità della sentenza in quanto la Corte, nonostante la mancata produzione di parte, non ha acquisito il fascicolo di primo grado;
2 – si lamenta di come la Corte abbia erroneamente ritenuto intempestiva la contestazione (comunicata il 12.02.2015), in riferimento all’assenza ingiustificata per il tardivo invio della certificazione medica, relativa all’intervallo temporale compreso tra il 3 ottobre ed il 2 novembre 2014;
3 – si doleva di come, a fronte della certificazione medica attestante lo stato di malattia, le sia stata contestata l’assenza ingiustificata e di come tale condotta sia stata ritenuta rilevante, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
4 – infine, contestava la rilevanza del provvedimento disciplinare del 23 settembre 2014, ai fini del licenziamento, visto che il procedimento era rimasto sospeso.

La Cassazione, con la sentenza, rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. La Corte, dell’impugnazione, non può infatti sopperire alla mancata produzione di parte, chiedendo il fascicolo. Infondate in ogni caso anche le altre censure, in quanto è corretto il principio di diritto a cui si è richiamata la Corte territoriale, secondo cui “devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili a uno stato di malattia“.

Ne consegue la rilevanza disciplinare delle condotte della lavoratrice, la regolarità formale dei provvedimenti assunti dal datore di lavoro, considerando corrette le valutazioni della Corte che fanno riferimento alla tempestività delle contestazioni, alla mera sospensione del procedimento avviato dopo la contestazione del 23 settembre 2014 ed alla congruità della sanzione irrogata, prevista dall’art. 42, lett. E, del CCNL di categoria, per ogni episodio oggetto di contestazione.

In buona sostanza, il ritardo nella produzione dei certificati medici rende l’assenza “ingiustificata”: il dipendente può essere licenziato anche se la malattia è vera! Infatti è compito del lavoratore  comunicare la malattia al datore di lavoro, ad esempio comunicando il numero di protocollo  del certificato telematico di malattia all’INPS.

La produzione di tale Certificato, stampato dal software INPS, dà atto della presa in carico da parte dell’Ente, rendendo contemporaneamente nota l’eventualità dell’accertamento, previsto contrattualmente, del datore di lavoro. Chi non controlla se il certificato è stato ricevuto dall’Ente è anch’esso passibile di licenziamento.

Come abbiamo sottolineato all’inizio dell’articolo, sulle regole che modulano i contratti “non si scherza”: prendere sottogamba gli impegni (obbligatori) può costare caro.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 18956/2020 (in PDF allegato)
Covid 19: Infortunio sul lavoro http://newmicro.altervista.org/?p=7639
La reperibilità può costare il posto. Anche ai Primari http://newmicro.altervista.org/?p=6395
Il vademecum della Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Disabilità e Diritti http://newmicro.altervista.org/?p=5318
Errare è umano, perseverare diabolico. Anche per la cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=4809

 Corte di Cassazione – Sezione Lavoro -  Sentenza n. 18956/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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