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Informare il paziente

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Informare il paziente
(Last Updated On: 17 ottobre 2020)

Dovere del medico, l’analisi della Cassazione

LaCorte di Cassazione spesso è intervenuta con proprie sentenze per definire casi clinici “originali” (dalla chirurgia plastica alla schizofrenia), scegliendo una modalità di comunicazione “particolare”, l’ordinanza (come aveva già fatto nel 2018), per analizzare i danni che il medico può essere chiamato a risarcire.

Le novità contenute nell’ordinanza numero 17806/2020, della Corte di Cassazione, definiscono più compiutamente l’omessa o insufficiente informazione del paziente da parte del medico, definendone alcune tipologie ed analizzando le ipotesi che si possono configurare in termini risarcitori. La violazione del dovere di informare il paziente, da parte del medico, può dar luogo a diverse conseguenze, analizzate puntualmente dalla Cassazione.

1 – Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico.
2 – Omessa informazione e danno alla salute senza colpa del medico.
3 – Omessa informazione e nessun danno alla salute del paziente.
4 - Impossibilità di accedere ad accertamenti più accurati.

Primo caso – Riguarda un’omessa o insufficiente informazione circa un intervento, a seguito del quale, il paziente ha subito un danno alla salute, per colpa del medico. In tal caso, il risarcimento è limitato al danno alla salute (morale e relazionale) se il paziente, ove correttamente informato, avesse scelto comunque di sottoporsi all’intervento. Se invece il paziente avesse scelto di non sottoporvisi, il risarcimento non è limitato al danno alla salute, ma comprende anche il danno da lesione del suo diritto all’autodeterminazione. Quindi risulta dirimente la scelta del paziente.

Secondo caso. Si può verificare un’altra ipotesi, quella dell’omessa informazione in relazione ad un intervento in conseguenza del quale il paziente ha subito un danno alla salute, a causa della condotta NON colposa del medico. Anche qui la scelta del paziente è dirimente.

Se il paziente avesse scelto di non sottoporsi all’intervento, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento alla lesione del diritto all’autodeterminazione, mentre la lesione della salute va valutata tenendo conto dell’eventuale differenza tra il maggior danno biologico, derivante dall’intervento ed il preesistente stato patologico del paziente.

Terzo caso. Il paziente non è stato informato circa un intervento, che non gli ha cagionato alcun danno ed al quale egli avrebbe scelto comunque di sottoporsi. Lo stesso non ha diritto ad alcun risarcimento.

Quarto caso. Un’ultima e rilevante ipotesi: quella in cui il paziente non è stato informato (o è stato informato in maniera inadeguata o insufficiente) e da tale omissione o inadeguatezza diagnostica, non gli è derivato un danno alla salute, ma in ogni caso non gli è stato possibile accedere ad accertamenti più accurati e attendibili.

Questa casistica ci tocca da vicino per “l’inadeguatezza diagnostica”. Il Paziente può essere risarcito della lesione del suo diritto all’autodeterminazione, solo se riesce a dimostrare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano derivati dei danni consistenti in una sofferenza soggettiva e nella contrazione della propria libertà di disporre di sè stesso.

Questa sintesi della Cassazione ci porta all’importanza che riveste nel rapporto medico – paziente il Consenso informato, uno dei cardini di tale relazione. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta e la sua formalizzazione, trattandosi di Atto Pubblico, altri sono gli approfondimenti sul tema o su alcune parti, con sentenze della Cassazione. Ma questo, anche se collegato, è un altro tema!

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile -Sezione Terza – Ordinanza n. 17806/2020 (in PDF allegato)
Consenso informato e Schizofrenia http://newmicro.altervista.org/?p=7206
Ritardo di Guarigione http://newmicro.altervista.org/?p=7138
Consenso informato “manoscritto” http://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più http://newmicro.altervista.org/?p=6828
Diagnosi tardiva di tumore http://newmicro.altervista.org/?p=6230
Informare in modo corretto il paziente è sempre fondamentale http://newmicro.altervista.org/?p=4613
Il medico interprete e l’obbligo informativo http://newmicro.altervista.org/?p=4108

 Cassazione Civile -Sezione Terza – Ordinanza n. 17806/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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