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Covid 19: infortunio sul lavoro

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Covid 19: infortunio sul lavoro
(Last Updated On: 26 luglio 2020)

E’ necessario documentarla con un tampone

ILDecreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 42 co. 2), convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro”, riconosce il Covid come infortunio sul lavoro. Le circolari INAIL chiariscono alcune situazioni sul tema: vengono riconosciuti a chi ha contratto la malattia i benefici dell’infortunio.

La tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”.

In pratica si presume che tutte le infezioni da coronavirus degli operatori sanitari hanno un nesso con l’attività lavorativa (salvo documentata evidenza contraria) e pertanto vanno considerati infortuni sul lavoro. Vanno pertanto respinti tentativi di disconoscere la natura professionale dell’infezione. “Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail, i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19”.

Ciò premesso, l’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.”, continua sempre la circolare.

L’inadempienza del datore di lavoro non condiziona il trattamento assicurativo spettante al lavoratore. E’ pertanto obbligo dell’Azienda e del medico certificatore (se sul territorio), di inoltrare la pratica. E’ evidente che l’acquisizione della diagnosi, previa esecuzione del tampone, riveste importanza decisiva. La mancata diagnosi non solo non configura infortunio sul lavoro ma espone l’interessato perfino alle penalizzazioni per assenza per malattia.

Infortunio sul Lavoro. I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sono tutti obbligatoriamente tutelati dall’assicurazione INAIL, per legge. L’infezione da Covid degli operatori sanitari va considerata infortunio sul lavoro e deve essere documentata dal tampone positivo. Dal momento dell’acquisizione del risultato, parte un periodo di 14 giorni di inabilità temporanea assoluta INAIL, in automatico, fino alla negativizzazione, anch’essa attestata da tampone. Alla negativizzazione il lavoratore può tornare in servizio.

Quarantena domiciliare fiduciaria. In assenza di tampone positivo, viene considerata malattia e non infortunio sul lavoro, pertanto a carico dell’INPS, anche se sono escluse le penalizzazioni per malattia essendo equiparata al ricovero ospedaliero e non conteggiata nel periodo di comporto. Parimenti, in presenza di disabilità ovvero di certificato stato di immunodepressione (o da esiti di patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita), il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero e non dà luogo a penalizzazioni di malattia e non viene conteggiato nel periodo di comporto (art. 26 commi 1 e 2 del decreto legge 17 maggio, n. 18).

Presenza di sintomi. Senza conferma del tampone, si può presentare certificazione di sospetta infezione o polmonite coronavirus (su normale modulistica o carta intestata ma non sul modulistica INAIL) che fa partire la tutela ordinaria INPS e che si commuta automaticamente in tutela INAIL.  Sarà necessario successivamente inviare esito del tampone positivo o di specifica titolazione anticorpale, che certifichino l’avvenuta infezione.

In mancanza delle prove diagnostiche è assai improbabile il riconoscimento di infortunio sul lavoro e con ogni probabilità l’affezione verrà archiviata come malattia comune. La certificazione provvisoria è utile inoltrarla alla sede INAIL provinciale, via raccomandata o PEC.

Modalità. Il medico certificatore compila la documentazione in triplice copia (una per il lavoratore, una per il datore di lavoro ed una per l’Istituto); la denuncia dell’infortunio è a carico del datore di lavoro. L’interessato ha diritto ad avere una copia e può inoltrarla “motu proprio” all’INAIL (indirizzo della sede provinciale) competente per residenza, mediante PEC o raccomandata. La certificazione può essere fatta da qualunque medico, anche libero professionista, iscritto all’albo, che può scaricare la modulistica di infortunio sul lavoro dal sito INAIL.

Iter. Per avviare la pratica INAIL sono necessari due elementi: la certificazione di infortunio di cui sopra e la denuncia del datore di lavoro; di norma la stessa INAIL sollecita i datori di lavoro, se al certificato di infortunio non fa seguito la denuncia datoriale. In presenza di certificazione, i datori di lavoro hanno l’obbligo di legge di inviarla all’Ente entro 3 giorni.

L’Inail prevede un indennizzo in caso di danno biologico, a seguito di infortunio sul lavoro, superiore o uguale al 6%; tuttavia riduzioni inferiori al 6% vengono certificate in un fascicolo personale e concorrono, in caso di successive lesioni, al raggiungimento della soglia indennizzabile. L’infortunio comporta l’esenzione dalle penalizzazione di malattia, a prescindere dagli esiti.

Responsabilità. In caso di contagio da Covid-19, dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro (INAIL, Circolare N.13/2020).

Non dipendenti.  I lavoratori parasubordinati e CO.CO.CO. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sono parimenti coperti da assicurazione INAIL. Altre categorie di convenzionati hanno rapporti con compagnie di assicurazione private, per la copertura degli infortuni sul lavoro. Per i contratti libero-professionali e per i cosiddetti “incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa” (di cui al articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto legge 9 marzo 2020 n.14) occorre verificare se nel contratto stipulato è prevista la copertura assicurativa.

Specializzandi. Per i medici in formazione, la questione è più articolata del previsto. Per l’Università di cui fa parte la Scuola, NON devono essere assicurati; il contrario vale per le ASL dove prestano attività, come fossero apprendisti in formazione. Le ASL sono tenute a pagare il premio. Quindi, per analogia, gli specializzandi coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica, a rigore dovrebbero essere tutelati dall’azienda ospedaliera che li accoglie tenuta a versare un premio e garantire assicurazione INAIL per il periodo di interesse.

Le Aziende Sanitarie sono tenute (dall’ 01.11.2006, data di entrata in vigore delle norme), ad assumersi gli oneri relativi alla assicurazione obbligatoria INAIL, a prescindere “…dalla pubblicazione del contratto, costituendo appositi rapporti assicurativi presso le competenti Sedi INAIL, a favore dei medici impegnati nelle scuole di specializzazione”. Tenuto conto delle finalità della formazione, tali sanitari sono da ricondurre agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, da assicurare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65, in presenza delle lavorazioni rischiose di cui all’art. 1, n. 28 del medesimo Testo Unico.

Sorveglianza sanitaria eccezionale. Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19, ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’INAIL pur con le ben note vicissitudini, si è “spesa” pesantemente durante la pandemia, come attestano le pubblicazioni sul sito, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale o il Dossier Speciale COVID-19.

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Per testo2

BIBLIOWEB:

Sito Inail https://www.inail.it/cs/internet/home.html
INAIL Circolari https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?pageNumber=1
INAIL circolare n 13 del 3 aprile 2020 (in PDF allegato)
INAIL circolare n 22 del 20 maggio 2020 (in PDF allegato)
INAIL – Servizio Sorveglianza Sanitaria Eccezionale – Tabelle 1 e 2 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” aprile 2020 (in PDF allegato)
INAIL – DOSSIER SPECIALE COVID-19 – 2020 (in PDF allegato)
Indicatori per la definizione del rischio di contagio personale del lavoratore – ANMAMC – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Medici Competenti; COVID -19 / Fase 2: Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro. Vademecum del Medico Competente  – Versione 28/04/2020 (vedi infografica e PDF allegati)
In vitro veritas http://newmicro.altervista.org/?p=7509
L’indagine di sieroprevalenza http://newmicro.altervista.org/?p=7425
COVID-19 Angeli e demoni http://newmicro.altervista.org/?p=7407
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria http://newmicro.altervista.org/?p=7333
Covid 19 Test sierologici http://newmicro.altervista.org/?p=7319
COVID-19 Il silenzio degli innocenti http://newmicro.altervista.org/?p=7288
Coronavirus, Mascherine e Immunodepressi http://newmicro.altervista.org/?p=7169
Sicurezza sul lavoro in Sanità http://newmicro.altervista.org/?p=3411

 INAIL – “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” aprile 2020 (Pdf-FlipBook)  

 Un Click per Leggere

 INAIL : Circolari n.13 e n.22 / Dossier speciale COVID / Chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (Pdf)

Un Click per Leggere

 

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Sergio Galmarini

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