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Consiglio di Stato e Direttori Generali

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Consiglio di Stato e Direttori Generali
(Last Updated On: 6 luglio 2020)

Giurisdizione del giudice amministrativo sull’atto di nomina del DG

ILdirettore generale costituisce l’organo apicale dell’Azienda sanitaria e dell’Azienda ospedaliera, con ampi poteri organizzativi e gestionali, contraddistinti da significativi margini di autonomia, dovendo assicurare, sotto sua responsabilità, l’equilibrio economico dell’azienda sanitaria affidatagli similarmente ai manager privati.

La designazione del Direttore Generale delle Aziende sanitarie e ospedaliere viene effettuata dall’organo di indirizzo politico ed è, dunque, immune dalle contaminazioni di concetti aziendali ed imprenditoriali propri del settore privato, che ispirano, secondo una matrice aziendalistica, l’azione da questi condotta a partire dall’atto organizzativo e dalle successive nomine dirigenziali, cui è attribuita valenza negoziale, in quanto adottati con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

La natura peculiare, marcatamente autonoma, del rapporto di lavoro che si instaura tra il direttore nominato e l’Amministratore, pone la controversia, concernente l’atto di investitura, nettamente al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi regolatori in esso compendiati. Il Consiglio di Stato controlla la legittimità e la correttezza degli atti amministrativi e funge da secondo grado di giudizio, per le decisioni del Tar.

L’intervento del legislatore (con il recente d.lgs. n. 171 del 2016), può essere letto come volto a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e gli organi apicali delle aziende, al fine di attenuare il legame “genetico” della nomina dei DG ad una matrice esclusivamente “ politica”, per orientare la scelta verso valutazioni di tipo prevalentemente tecnico professionale, in vista della selezione di professionalità maggiormente competenti ed adeguate, dal punto di vista tecnico, a ricoprire l’incarico.

Le modifiche introdotte, sebbene attenuino l’impatto della componente fiduciaria, non la eliminano del tutto, dal momento che la designazione tuttora fonda la sua giustificazione nel “intuitu personae”, in evidente continuità con il previgente assetto normativo. Si è efficacemente evidenziato che gli spazi di autonomia politica, riservati alla Giunta regionale nella scelta del DG, sono funzionali ad assicurare una fondamentale coerenza tra l’indirizzo politico regionale e la gestione aziendale (Cons. St., comm. spec., 5 maggio 2016, n. 1113).

La natura autonoma del rapporto costituisce il presupposto di tutte le decisioni delle Sezioni unite, che hanno operato il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo il criterio generale del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, escludendo la configurabilità di un rapporto di impiego pubblico.

Viene confermato l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che, in relazione allo speciale incarico qui in rilievo, si è sempre, in modo assolutamente conforme (senza eccezioni di sorta), pronunciata nel senso che il procedimento di nomina del DG va sicuramente ascritto alla categoria dei procedimenti autoritativi, preordinato alla scelta con esito di evidenza pubblica, del soggetto con il quale stipulare il contratto di lavoro.

L’atto di nomina del DG delle aziende sanitarie risulta qualificato come atto di alta amministrazione:  l’aspirante non può vantare situazioni di diritto soggettivo, rispetto alla scelta, ma solo di interesse legittimo, venendo in discussione non rapporti giuridici, connotati dalla coppia diritto-obbligo, ma esclusivamente la correttezza dell’azione amministrativa.

Proprio in ragione di ciò, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha stabilmente assegnato alla giurisdizione amministrativa di legittimità, le controversie concernenti il provvedimento di nomina (e l’esercizio di autotutela decisoria, mediante annullamento d’ufficio) e quello, partecipante della medesima natura, di conferma del DG, devolvendo alla giurisdizione del giudice ordinario, le sole controversie relative agli inadempimenti imputati al direttore e determinanti la decadenza dall’incarico (Cass. civ., Sez. Un., n. 4214 del 23 aprile 1998; Cons. St., sez. III, n. 6697 del 27 novembre 2018).

E’ proprio la stabilità dell’indirizzo giurisprudenziale, ripetutamente espresso, calibrato sulle specifiche peculiarità della figura professionale qui in argomento, che non consente di dissentire dai divisati arresti decisori, non potendo ad essi derogare sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di contenuto opposto (Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6040) affermati, in riferimento a figure professionali diverse da quelle qui in rilievo e che non replicano, dunque, a partire dal regime del rapporto di lavoro, il medesimo, peculiare status della figura dirigenziale in argomento.

Quindi sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso di impugnazione dell’atto di nomina del direttore generale delle aziende sanitarie e/o ospedaliere. A tale conclusione la Sezione è pervenuta proprio perchè l’atto di nomina (del DG) riflette la dignità giuridica di atto di alta amministrazione.

L’aspirante non può vantare situazioni di rispetto al corrispondente potere di scelta, ma soltanto di interesse legittimo, venendo in discussione una relazione declinabile secondo il binomio potere/ soggezione e non già secondo la coppia diritto-obbligo. L’affidamento delle funzioni di vertice delle Aziende sanitarie è fondato su un rapporto fiduciario del tipo intuitu personae, sull’esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.

BIBILIOWEB:

Consiglio di  Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, sentenza n.887/2020 (in PDF allegato)
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sull-atto-di-nomina-del-direttore-generale-delle-aziende-sanitarie-e-ospedaliere
Trasparenza, etica e legalità nel settore sanitario http://amicimedlab.altervista.org/?p=7825
Piano nazionale anticorruzione – Criteri http://newmicro.altervista.org/?p=6968
Consiglio di Stato e Accorpamento di Reparti http://newmicro.altervista.org/?p=6524
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Piano Nazionale Esiti http://newmicro.altervista.org/?p=3714

 Consiglio di  Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, sentenza n.887/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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