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Corretta qualificazione della condotta

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Corretta qualificazione della condotta
(Last Updated On: 21 giugno 2020)

Corte di Cassazione Penale, negligenza, imprudenza o imperizia?

Con la Sentenza N. 15258 del 2020, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità medica e dell’applicazione delle Linee Guida, meglio definendo i contorni della condotta da tenersi. In particolare “…nel nuovo quadro definito dall’art. 590-sexies codice penale, la non punibilità può essere riconosciuta solo al sanitario che abbia fatto applicazione di linee guida, correttamente individuate come appropriate e che abbia errato nella loro applicazione.”

Di qui la necessità, per il giudice, di operare la corretta qualificazione della condotta, accertando se essa sia stata negligente, imprudente o imperita. L’occasione è stata fornita da una situazione di procedura penale legata alle situazioni di possibile estinzione del reato, per prescrizione, a scavalco tra la vecchia giurisprudenza, la legge n. 189/2012 “Balduzzi” e la nuova, definita dalla 24/2017 o “Gelli”.

Il Fatto. Nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, erano stati entrambi condannati alla pena di un anno di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie), per aver causato la morte di una Paziente, a seguito della rottura di un aneurisma intracranico.

La vicenda ha avuto inizio il 25 maggio 2010, quando la signora si presentava all’ospedale e veniva sottoposta a TAC cerebrale, senza contrasto, da parte del medico radiologo: questi, secondo l’accertamento condotto dal primo giudice, ometteva di diagnosticare una già presente emorragia subaracnoidea (ESA). Il giorno successivo la stessa veniva nuovamente sottoposta a TAC, con referto: “reperti tac odierni invariati rispetto ai precedenti (di ieri)”.

Dopo un periodo di degenza, la paziente venne dimessa il 5.6.2010, con diagnosi di ‘cefalea a frigore’. Il 30 giugno 2010, la donna si presentò nuovamente al pronto soccorso dell’ospedale, lamentando sindrome vertiginosa perdurante da circa un mese; venne visitata nuovamente dal medico di PS che, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta esecuzione di due esami TAC encefalo, omise di disporre l’esecuzione di rachicentesi o di un nuovo esame TAC encefalo e dimise la paziente con la diagnosi di sindrome vertiginosa.

Nei giorni successivi le condizioni di salute subirono un peggioramento ed il 13 luglio 2010 la donna decedette a causa di un’emorragia subaracnoidea, determinata dalla rottura di un aneurisma intracranico. Non essendo contestata la ricostruzione dei fatti, ivi compresa la significatività delle due TAC eseguite il 25 e 26 maggio 2010 e la correlazione causale tra l’omessa diagnosi e l’evento morte, la Corte d’Appello approfondiva il tema della misura della divergenza tra condotta doverosa e condotta concretamente tenuta, anche attraverso una perizia, disposta nel giudizio di secondo grado.

Le conclusioni  sono state che si erano sottovalutati i sintomi patognomonici ampiamente manifesti e non si era dato luogo ad un iter diagnostico (che poteva portare fino alla esecuzione di puntura lombare), rendendo quindi impossibile il trattamento precoce dell’aneurisma. La condotta del medico di PS fu, per un verso negligente e per un altro imperita. Grave la colpa del sanitario, stante la ragguardevole deviazione, rispetto all’agire appropriato, quale definito dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, che prevedono l’esecuzione di angioTac. Di conseguenza viene ravvisata grave imperizia ed altrettanto grave negligenza.

Ma la sentenza fornisce anche indicazioni su come la decisione deve riuscire a delineare l’origine dell’errore, poiché ove sia il carattere negligente o imprudente della condotta, nel fare da fondamento alla pronuncia di condanna, non può che trovare, se persiste incertezza in ordine all’origine, il canone del favor rei, quale complemento della regola del “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Ciò precisato, si ritiene che, pur con la prudenza richiesta da un tema così intricato, ai fini che qui occupano, ci si possa giovare della definizione che “l’imperizia è concetto proprio dell’esercizio di una professione e si configura nella violazione delle «regole tecniche» della scienza e della pratica (o lege artis), con ciò differenziandosi dalla imprudenza e negligenza, alla cui base vi è la violazione di cautele attuabili secondo la comune esperienza”.

Partendo da questo assunto, possono essere definite alcune implicazioni:

- la perizia è attività che richiede competenze tecnico – scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma, per le particolari situazioni del contesto; presuppone la necessità che il compito richieda competenze che non appartengono al quivis de populo e che sono tipiche di specifiche professionalità;
- l’agire dei professionisti (e quindi anche dei sanitari), in linea di massima si presta ad essere valutato primariamente in termini di perizia/imperizia. Per definizione, le attività professionali richiedono l’uso di perizia, cioè il rispetto delle regole che disciplinano il modo in cui quelle attività devono essere compiute, al fine di raggiungere lo scopo per il quale sono previste. Ciò non esclude che l’evento possa essere stato determinato da un errore originato da negligenza o da imprudenza.

Sarà allora necessario isolare con precisione tale errore, sulla scorta di pertinenti dati fattuali che ne attestino la ricorrenza.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Quarta Penale Sentenza N. 15258/2020 – Corretta qualificazione della condotta  (in PDF Allegato)
L’Errore Diagnostico http://newmicro.altervista.org/?p=6268
Nei Giudizi la statistica non basta http://newmicro.altervista.org/?p=5892
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Linee Guida vestite di nuovo http://newmicro.altervista.org/?p=4687
Sulle linee guida non si discute http://newmicro.altervista.org/?p=4507
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe http://newmicro.altervista.org/?p=3527
La Legge Gelli si aggiorna http://newmicro.altervista.org/?p=3334
Linee Guida, ruolo cruciale http://newmicro.altervista.org/?p=3085
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Responsabilità professionale: la Legge c’è http://newmicro.altervista.org/?p=2450

 Corte di Cassazione – Quarta Penale – Sentenza N. 15258/2020 – Corretta qualificazione della condotta (PDF)

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Francesco Bondanini

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