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Truffa di coppia

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Truffa di coppia
(Last Updated On: 26 aprile 2020)

Timbrare il cartellino è una delle situazioni che ci richiamano ai nostri doveri, con ricordi (non sempre piacevoli), come quello dei cosiddetti “furbetti del cartellino”. Proprio con la sentenza 35414/2019 ritorniamo su questo “tema dolente”. Una delle sorprese è che non stiamo trattando di una piccola cittadina (magari del sud), dove la situazione clientelare sarebbe attesa dai più.

Il caso in oggetto si è verificato a Milano e la giustizia si esprime in modo chiaro. È truffa aggravata se il medico dipendente fa timbrare il cartellino da altri, in particolar modo se è per gestire uno studio privato. Viene condannata anche la moglie, che dichiara di essere titolare dell’attività, per aggirare la norma sull’esercizio della libera professione.

Il fatto. Se il Tribunale aveva assolto i due coniugi, la Corte d’Appello li aveva condannati (con sospensione dall’esecuzione della pena la moglie) sostenendo che il primo giudizio aveva disatteso di rilevare che i motivi di appello del pubblico ministero non attenessero ad una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, ma soltanto all’omessa valutazione di fonti di prova, tra cui anche prove dichiarative, il cui contenuto così come acquisito, non è stato valutato dal Tribunale.

Complessivamente considerate, avrebbero portato ad un giudizio di colpevolezza degli imputati, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In particolare aveva omesso di valutare correttamente alcune prove documentali (quali il rapporto della G.d.F., la lettera dichiarativa dell’ex direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera) per una serie di carenze motivazionali.

La sentenza della Cassazione ha confermato le condanne inflitte a due coniugi dalla Corte di Appello per la violazione di una lunga serie di articoli del codice penale. La coppia è stata condannata per truffa aggravata, in quanto il marito, Direttore di Struttura Complessa in un ospedale (con rapporto di esclusiva per la quale percepiva la relativa indennità), risultava anche direttore sanitario titolare, effettivo dello studio dentistico falsamente intestato alla moglie.

Le conclusioni raggiunte dalla seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza 35414/ 2019, hanno confermato le condanne inflitte ai due coniugi, per la violazione di una serie di articoli del codice penale: 110, “truffa e concorso in truffa”; 640 “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”; 61, “aggravanti per violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio”; 81, “concorso formale in reato continuato”.

La Cassazione quindi ha respinto le motivazioni nel ricorso dei due coniugi, rilevando che la timbratura del cartellino risultava in alcuni giorni omessa ed in altri era stata effettuata da un collega. Per quanto riguarda la titolarietà dello studio, ha rilevato che i giudici di appello si erano fondati su un verbale di ispezione amministrativa dei NAS, dal quale risultava che lo stesso imputato si era dichiarato direttore sanitario dello studio.

L’approfondita disamina del caso ha evidenziato i rapporti tra la struttura pubblica e il medico, facendo riferimento al rapporto di esclusiva, a tempo pieno, che questi aveva con la struttura sanitaria ed alla posizione di incompatibilità, sulla base della normativa riguardante il rapporto di pubblico impiego. Plateale quindi, la situazione di ingiusto profitto ottenuto dal ricorrente, nel percepire l’indennità di esclusiva e le altre connesse gratifiche economiche.

La Cassazione ha rilevato, per quel che riguarda la truffa, che il professionista lavorava in esclusiva ed a tempo pieno per la struttura sanitaria pubblica, percependo la relativa indennità. In questo ambito, anche l’apporto causale della moglie si dimostra determinante, con la conseguenza che la stessa è stata condannata in concorso per il delitto di falso.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 35414/2019  (in PDF allegato)
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 Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 35414/2019 (PDF)

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Mirella Cicciò

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