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Ritardo di Guarigione

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Ritardo di Guarigione
(Last Updated On: 21 marzo 2020)

La responsabilità sanitaria scatta anche quando l’intervento errato dei medici ritarda la guarigione

Allungare i tempi di guarigione (pur in assenza di un peggioramento della condizione di un paziente), definisce una condotta colposa se si configura una responsabilità medica per imperizia e negligenza.

Nella sentenza 5315/2020 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla vicenda riguardante tre sanitari (due ortopedici ed un radiologo), ha confermato l’assoluzione stabilita dalla Corte di Appello dal reato previsto dall’art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose. Il Tribunale li aveva condannati in base a questo articolo).

Ma al contempo, la sentenza è stata rinviata alla Corte di Appello per valutare i reati previsti dagli articoli 582 (“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”) e 583, commi 1 e 2 (La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: “1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”).

Il fatto. I medici sono stati accusati di non avere, nelle loro rispettive competenze (ortopedia e radiologia), diagnosticato al paziente l’esistenza di una frattura del corpo vertebrale L1, mancando, di conseguenza, di mettere in atto gli accertamenti per assicurargli la guarigione e determinando l’aggravamento delle sue condizioni con conseguente ritardo della terapia risolutiva.

Per difetto dei necessari approfondimenti diagnostici, la sentenza di secondo grado ha riconosciuto “anti-doverosa” la condotta dei tre medici, ma ha poi seguito le conclusioni dei periti, i quali hanno affermato che “i lievi esiti algo-disfunzionali ascrivibili al tipo di frattura lombare, sono ascrivibili primitivamente all’evento traumatico ed indipendenti dall’inadeguato trattamento”.

Per questo la Corte d’Appello, pur affermando che la condotta degli imputati è comunque censurabile, ha sottolineato che non avendo provocato alcuna lesione, non essendosi verificate limitazioni funzionali o altri processi patologici diversi da quello che si sarebbe comunque verificato anche, se gli imputati avessero tenuto il comportamento doveroso, non si era in presenza degli estremi per una condanna, appunto, in base all’articolo 590 del codice penale.

La Cassazione nella sua sentenza sottolinea, prima di tutto la particolarità del caso nel fatto che di fronte alla condotta colposa, per imperizia e negligenza, tenuta dai tre medici non si è prodotto un aggravamento della situazione del paziente. Ma l’inadeguato trattamento, in questo caso, coincide con il ritardo nella diagnosi e nel trattamento, “poi effettivamente posto in essere in un secondo momento dai medici intervenuti (a distanza di trenta giorni dalle dimissioni della persona offesa) e dal nosocomio ove era stata affidata alle cure degli imputati”.

La Cassazione quindi stabilisce che è da considerarsi ‘malattia‘ “non l’aggravamento della lesione, ma il prolungamento del tempo necessario per la sua riduzione o per la stabilizzazione definitiva, posto che detto ritardo non incide sulla perturbazione funzionale di tipo dinamico”.

La malattia infatti, nella sua nozione penalistica, non è il post factum della lesione, ma ne costituisce il nucleo intrinseco”. L’utilizzo del verbo ‘deriva‘, nel testo della norma cardine, di cui  all’art. 582 del codice penale, non indica un rapporto di conseguenzialità, ma cristallizza il concetto penalistico di malattia, come connotato della nozione penalistica di lesione personale.

E’ sulla “…durata della malattia (più o meno di quaranta giorni) o sulla specificità dell’alterazione funzionale che essa comporta (indebolimento o perdita di un senso o di un organo, perdita di un arto, grave compromissione o perdita della favella, della capacità di procreare, ecc.) che l’ordinamento  misura la sanzione penale, con l’introduzione delle aggravanti di cui all’art. 583, commi 1 e 2 cod. pen.”.

Quindi, secondo i giudici, da quanto detto si ricava che ogni condotta colposache intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex sè un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute”.

Essendo pacifico – conclude la Cassazione – che l’omessa diagnosi del crollo della vertebra L1 e della frattura pluri-frammentata, con conseguente omessa tempestiva prescrizione del trattamento di riduzione (busto ortopedico e fisioterapia), ha comportato l’adozione di misure di trattamento con un ritardo di trenta giorni, intervallo intercorso fra la dimissione dall’ospedale dove operavano i tre imputati e la data in cui i sanitari dell’ospedale diagnosticarono la frattura in L1, impartendo la cura, ne consegue la necessità di rivalutare l’incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della  persona offesa”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, sentenza, n. 5315 del 2020 (in PDF allegato)
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 Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, sentenza, n. 5315 del 2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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