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Medici e falso ideologico

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Medici e falso ideologico
(Last Updated On: 15 gennaio 2020)

Due sentenze della Cassazione Penale tornano sul tema

Nelle sentenze giudiziarie quando si parla di “falso” commesso da medici, generalmente viene considerato il falso materiale, mentre quello ideologico è sicuramente di più difficile trattazione. Per tali motivi rivestono particolare interesse giurisprudenziale le due recenti sentenze, entrambe del 2019, che trattano tale reato.

La più recente giurisprudenza si richiama ai caratteri fondamentali di un documento, la genuinità e la veridicità, per distinguere agevolmente i due concetti di “falso materiale” e di “falso ideologico”: il primo viene identificato con la condotta che compromette la genuinità di un documento, mentre  il secondo con la condotta che ne altera la veridicità. Più specificatamente, la falsità materiale si concretizza nella condotta diretta a modificare una realtà documentale preesistente con contraffazione o alterazione, rispetto a quella che l’autore del falso fa apparire

La falsità ideologica attiene al contenuto (e non alla forma) del documento. Consiste in quella condotta tesa a redigere un documento, che quindi è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l’autore, il cui contenuto, però, non corrisponde al vero. Le due sentenze riguardano le ricette del SSN ed un certificato con false attestazioni.

Prima  Sentenza

Un medico in quiescenza, dal SSN, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al medico convenzionato (originario coimputato), recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato, ex artt. 479 – 482 / cod. pen., perché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità, al medico convenzionato, delle visite e delle conseguenti prescrizioni.

In tale caso non è prospettabile l’innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti, i quali ben conoscono il proprio medico. Detti atti svolgono…”una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i presupposti, di fatto, della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario”.

Il ricorso si basava su un unico motivo con il quale veniva denunciata l’erronea applicazione della legge penale: l’imputato si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette, firmandole con il proprio nome accanto al timbro del medico in quiescenza, nella veste di sostituto di questi. Secondo le circolari emanate in materia da alcune Regioni, il sostituto del medico convenzionato deve compilare la ricetta sul ricettario del titolare, apponendo il doppio timbro (del titolare e del sostituto, se posseduto) e la sola firma del sostituto. In ogni caso il paziente ben sa chi ha di fronte.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, basato sull’innocuità del falso (inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico), in quanto tali atti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto, della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario.

Seconda Sentenza

L’imputato, appartenente alla Polizia Penitenziaria, era stato reputato responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico, per avere (in concorso con il medico di base convenzionato con la A.S.L. ed il medico in servizio presso la Casa Circondariale) effettuato certificati attestanti, in modo falso, patologie varie. I certificati venivano poi utilizzati per giustificare le assenze dal lavoro (tra il 09/07/2013 ed il 13/10/2013).

La giurisprudenza di legittimità considera atto pubblico quella parte del certificato afferente all’asserita, ma non compiuta, visita medica ed è questa la medesima fattispecie concreta in esame. Posto che il ricorrente richiedeva, al medico, il rilascio di una certificazione indicante l’esistenza di sintomi di una patologia non verificata dalla visita, (fatti che erano stati acquisiti anche attraverso intercettazioni utilizzate in altro processo, per illeciti di droga), la cassazione ha respinto il ricorso. I motivi esplicitati nella sentenza sono chiari.

Integra il delitto di falsità ideologica, commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fide-facente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ. è (oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione) la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova.

Cioè è precostituito, a garanzia della pubblica fede, redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, (nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice): ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione, caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

La compilazione delle ricette (all’epoca “rosse”) del SSN e la certificazione di malattia assumono, anche, un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

E’ imperativo allora ricordarsene !

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, Sezione quinta Penale, Sentenza n. 14681/19  (in PDF allegato)   (n.b: ricette del SSN compilate da altro medico)
Corte di Cassazione, Sezione quinta Penale Sentenza n. 45146/19 (in PDF allegato)     (n.b: certificato medico senza visita)
Libertà di prescrivere http://newmicro.altervista.org/?p=6330
Il Vademecum della Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Nesso di causalità http://newmicro.altervista.org/?p=6120
Nei Giudizi la statistica non basta http://newmicro.altervista.org/?p=5892
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione, Sezione quinta Penale, Sentenza n. 14681/19 (PDF)

 Un Click per Leggere

 Corte di Cassazione, Sezione quinta Penale, Sentenza n. 45146/19 (PDF)

 Un Click per Leggere

 

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Francesco Bondanini

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