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Consenso informato in più

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Consenso informato in più
(Last Updated On: 26 dicembre 2019)

Chirurgia estetica: il consenso informato deve essere espresso anche sul risultato ottenibile

Non tutte le chirurgie sono eguali: la Cassazione richiede al medico estetico, oltre al consenso informato all’intervento, anche quello al risultato. Con l’ordinanza 29827/2019, la  terza sezione civile ha chiarito che il consenso informato, nella chirurgia estetica, è più vasto. Non deve solo acquisire l’accettazione per il tipo di intervento, dal paziente, ma anche quella sul risultato estetico che ne deriverà, perché questa è una scelta privata e riservata a chi si sottopone all’intervento.

La Corte conferma la condanna a risarcire il danno di due pazienti (stabilita dalla Corte di Appello) per un intervento di mastoplastica che ha incrementato, senza consenso delle pazienti, il volume del seno di due taglie.

Il fatto. Un medico estetico viene condannato in appello (con modifica della sentenza del Tribunale) al pagamento rispettivamente di 90mila e 111mila euro circa, a due donne, madre e figlia, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancanza di un valido e preventivo consenso informato all’esecuzione di mastoplastica additiva, con inserimento di protesi.

Avendo utilizzato la protesi senza avvisare che gli interventi, così come eseguiti, avrebbero comportato un aumento di due taglie, evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell’aspetto estetico, nei fatti il chirurgo non aveva eseguito gli interventi correttamente.  

L’ordinanza. Stabilisce che il medico confonde il danno da lesione alla salute, con la lesione del diritto a esprimere, prima di una operazione, un consapevole consenso informato e omette anche di considerare la particolarità della chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, “ma…anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile”.

La scelta è riservata al paziente (cosa estremamente privata). E’ questo, appunto, l’inadempimento qualificato ascritto al medico che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare alle due pazienti, quale sarebbe stato l’esito dell’operazione.

L’esecuzione di un diverso intervento, quale che sia la tecnica utilizzata, con modalità più o meno corretta, implica di per sé non solo un inadempimento contrattuale (ex art. 1218 e.e.), ma anche la lesione dell’integrità psicofisica della paziente (ex art. 2043 e.e.), sottoposta ad un inutile rischio chirurgico e costretta, in seguito, a rioperarsi, per eliminare l’effetto indesiderato (l’aumento del volume del seno) e ottenere quello voluto, tramite revisione della mastopessi.

Rimborso. Ritenendo che la Corte d’Appello abbia liquidato il danno non patrimoniale (riconosciuto per cattiva esecuzione degli interventi, con conseguente modifica non voluta dell’aspetto estetico di entrambe) attraverso una “valutazione equitativa della inabilità temporanea, rapportata al lasso di tempo tra gli interventi eseguiti ed i successivi, ai quali si sono sottoposte, per eliminare i risultati non voluti e conseguire l’effetto estetico non raggiunto a causa della cattiva esecuzione dell’intervento, agganciando la liquidazione equitativa della voce di danno correttamente individuata, alle tabelle milanesi, indicate da questa Corte, come idoneo parametro di riferimento”.

La Cassazione, sottolineando la ragione della Corte di Appello, ha confermato la condanna al risarcimento, dando atto “della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale”. Quindi oltre al risarcimento, condanna il medico anche alle spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione civile, ordinanza 29827 del 18 novembre 2019 (in PDF allegato)
Consenso informato o risarcimento http://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” http://newmicro.altervista.org/?p=5655
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Cassazione: conta anche la situazione del paziente http://newmicro.altervista.org/?p=5349
C’è chi dice di no (Cassazione) http://newmicro.altervista.org/?p=5202
Medici “salvi” se la paziente non si cura http://newmicro.altervista.org/?p=4749
Consenso informato “salvavita”  http://newmicro.altervista.org/?p=4168
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938

 Corte di Cassazione -  sezione civile – Ordinanza 29827 del 18 novembre 2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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