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Perché la Gelli

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Perché la Gelli
(Last Updated On: 19 novembre 2019)

Corte dei conti condanna un medico a risarcire 140mila euro all’A.O.

Questa li aveva anticipati per i danni subiti da una donna durante il parto

Meno conosciuta rispetto alla Corte di Cassazione Civile o Penale, la Corte dei Conti si occupa, nel legale, dell’aspetto “amministrativo – economico”. In alcuni casi rafforza il “corpo legislativo”, integrando la componente giurisprudenziale con leggi che trovano forma nell’interpretazione espressa tramite le sue sentenze, in positivo o in negativo. Nel caso in questione è in gioco la “non retroattività” di una norma.

Quando i fatti si sono verificati, la Legge 24/2017 non c’era. L’imperizia del medico e una serie di errori “grossolani” hanno convinto la Corte dei Conti a condannare il sanitario (sentenza 368/2019, Corte dei conti, sezione Calabria) al rimborso di 140mila euro (più gli interessi di legge e le spese legali), a favore di un’azienda ospedaliera che aveva già anticipato la somma ad una paziente che oltre ad aver perso il feto, aveva subito anche l’asportazione dell’utero.

In sede penale la procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, perché comunque il medico aveva seguito le procedure corrette, seppure in forte ritardo. Quindi niente negligenza, ma solo imperizia, anche secondo la Corte dei Conti.

Il fatto. Una gravida alla trentatreesima settimana, si recava presso il Pronto Soccorso di un’Azienda Ospedaliera con persistenti dolori pelvici, intorno alle 7 del mattino. Veniva ricoverata presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia e presa in carico dal dirigente medico di turno, con la diagnosi di “minaccia di parto prematuro”. Alle 08,10 veniva sottoposta a consulenza ginecologica specialistica che confermava la diagnosi di ingresso ed il medico richiedeva analisi urgenti (urgenza legata anche al fatto che, essendo domenica, era il modo per poterli far eseguire prontamente).  

Il parto cesareo e la conseguente asportazione (oltre che del feto deceduto) dell’utero, era avvenuta intorno alle 14,55. E solo dopo che era stata segnalata una sospetta “HELLP”, acronimo inglese, di emolisi (Hemolysis), aumento degli enzimi epatici (elevated Liver enzyme levels) e riduzione del numero di piastrine circolanti o trombocitopenia (Low Platelet count).

La sentenza.  La difesa del medico portava avanti la tesi che il ritardo e le conseguenze derivate (la perdita del feto e l’asportazione dell’utero), fossero dovute alla disorganizzazione della struttura e che comunque, basandosi sulla legge 24/2017, il medico non sarebbe stato avvisato dell’instaurazione del giudizio. Ma la Corte dei conti non è stata di questo avviso. Per quanto riguarda la legge 24/2017 perché i fatti sono antecedenti alla sua entrata in vigore e quindi la richiesta risulta inaccettabile.   

Il nesso di causalità tra la condotta dell’operatore sanitario e l’evento dannoso sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili probabilità di successo”: è la motivazione esplicitata dalla Corte. La Procura erariale contesta al medico diversi profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia.

A fronte di una diagnosi di ingresso di minaccia di parto prematuro’, non avrebbe ordinato la immediata esecuzione di una ecografia ostetrica approfondita, ma si sarebbe adoperato in tal senso soltanto alle ore 13,00, dopo aver preso visione dei valori ematici. In secondo luogo, pur avendo ordinato l’esame emocromocitometrico, definendolo “urgente”, non ne avrebbe sollecitato l’esecuzione, sicché il referto delle analisi, inviato alle 10:15, sarebbe stato esaminato soltanto alle 13,00.

Infine, a fronte di una sospetta “HELLP”, non “…avrebbe proceduto all’esecuzione immediata del taglio cesareo, ma avrebbe atteso l’arrivo del primario”. Il ritardo nell’esecuzione dell’ecografia e degli esami, tra cui l’emocromo, avrebbe impedito di diagnosticare tempestivamente la sindrome ‘HELLP’, che avrebbe a sua volta causato il distacco della placenta, la morte del feto e l’infarcimento dell’utero, con la conseguente necessità di procedere all’isterectomia totale.

Considerando i fatti accaduti, i magistrati hanno ritenuto quello del medico “…un comportamento riprovevole, non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell’esperienza, unitamente a una serie di errori indubbiamente non scusabili per la loro grossolanità o per l’assenza di cognizioni mediche, fondamentali attinenti alla professione”. Li giudica quindi eventi idonei a qualificare l’elemento soggettivo della colpa grave, nella condotta del sanitario”.

In pratica  ritiene che la condotta del medico abbia assunto efficacia determinante nella produzione dell’evento dannoso (responsabilità per imperizia), condannandolo al rimborso nei confronti dell’azienda, nonostante il sanitario non fosse stato preliminarmente informato della transazione tra ospedale e paziente, come previsto si debba fare in base alla legge Gelli.

Se volevamo un’ulteriore conferma dell’utilità della legge “Gelli”, anche questa sentenza della Corte dei Conti ne chiarisce l’indubbio “valore” !

BIBLIOWEB:

Corte dei Conti, sezione Calabria, sentenza  368 /2019 (in PDF allegato)
Clinica Vs Chirurgo http://newmicro.altervista.org/?p=6589
Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario http://newmicro.altervista.org/?p=6454
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Linee Guida e Buone Pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Linee Guida vestite di nuovo http://newmicro.altervista.org/?p=4687
BMJ commenta la Gelli http://newmicro.altervista.org/?p=4578
Sulle linee guida non si discute http://newmicro.altervista.org/?p=4507
La Legge Gelli si aggiorna http://newmicro.altervista.org/?p=3334
Linee Guida, ruolo cruciale http://newmicro.altervista.org/?p=3085
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Responsabilità professionale: la Legge c’è http://newmicro.altervista.org/?p=2450

 Corte dei Conti – Sezione Calabria _  Sentenza  368 /2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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