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Il ritardo è colpevole

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Il ritardo è colpevole
(Last Updated On: 22 febbraio 2019)

Pediatra sottovaluta i sintomi di una polmonite e il bimbo muore

Lavisita domiciliare del Pediatra è una delle condizioni più discusse, ma allo stesso tempo più importanti, dell’attività di cura nei confronti dei piccoli pazienti. Anche la Cassazione interviene sul tema, con una sentenza, la n. 3206 del 2019, che stigmatizza il comportamento atteso nel caso specifico, per chi è tenuto a fornire questo particolare tipo di assistenza.

Per la Corte di Cassazione Penale il pediatra non può rinviare la visita domiciliare ed una volta effettuata, non può non identificare una violenta infezione in atto, omettendo allo stesso tempo di indirizzare i genitori del bambino a un controllo presso il pronto soccorso, alla effettuazione di esami strumentali e di laboratorio.

Partendo da questi presupposti, non poteva che respingere  il ricorso di una pediatra  che riteneva di essere scusabile, nonostante avesse ritardato la visita domiciliare, perché aveva agito con colpa lieve  e nel rispetto delle linee guida della comunità scientifica. Tale interpretazione non era stata condivisa nei due gradi di merito (Tribunale e Corte d’appello), che l’avevano condannata per omicidio colposo.

Il fatto. Interpellata dalla famiglia di un bambino di 17 mesi, che presentava febbre alta, la pediatra si era limitata a prescrivere (telefonicamente) farmaci antipiretici (paracetamolo e poi ibuprofene). Dopo la visita  pomeridiana, non aveva formulato una corretta diagnosi, nonostante un improvviso e forte calo della temperatura corporea e la contemporanea comparsa di un esantema petecchiale (segno grave di sepsi in atto).

La dottoressa considerava il quadro interpretabile come semplici sintomi di influenza: all’esame obiettivo (che avrebbe potuto fornire dati reali del quadro clinico di polmonite in atto) non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante e neppure altri indicatori (frequenze cardiaca e respiratori, pressione arteriosa), che indirizzavano in altro senso. Non aveva avviato il bimbo al pronto soccorso, per effettuare esami. Una visita accurata sarebbe stata fondamentale per rilevare i parametri del piccolo, che avrebbe consentito di somministrare cure vitali. La morte era avvenuta nella stessa serata, per complicanze respiratorie. 

La sentenza. La Cassazione conferma il parere dei due gradi di giudizio: è omicidio colposo. Spiega quindi che “per quanto  attiene alla ‘colpa  lieve’ (invocata  dalla  ricorrente),  è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, escludendola, l’ipotesi, data la notevole divergenza tra la condotta tenuta e quella che avrebbe dovuto tenere, considerando la grave sottovalutazione del quadro clinico (condizioni generali  e  respiratorie  del  piccolo),  che avrebbero imposto la necessità di invio al pronto soccorso, con specifici riscontri mediante esami di laboratorio”.

La marcata divergenza da una appropriata condotta medica della pediatra, è stata certamente qualificabile in  termini  di  colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui all’art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi)”.

La Cassazione esclude l’applicazione della citata Legge, che decriminalizza la condotta del medico nel rispetto dell’applicazione delle linee guida medico-scientifiche, sottolineando che “le condotte omissive contestate hanno determinato le condizioni dell’evento fatale, con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale, potendosi escludere che la morte del bambino si sarebbe verificata,  in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, se l’imputata non avesse omesso i comportamenti dovuti sul piano della migliore perizia e diligenza medica”.

Confermata (ed inevitabile) quindi la condanna, con il pagamento delle spese processuali. Nell’assistenza al paziente….“il ritardo è colpevole”!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 3206 2019, depositata il 23 gennaio 2019  (in PDF allegato)
Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione – sez. IV Penale, sentenza n.3206 / 2019 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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