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Corresponsabili

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Corresponsabili
(Last Updated On: 6 febbraio 2019)

Ginecologo e ostetrica corresponsabili se è mal gestita la sofferenza fetale 

Lavorare “insieme” è un imperativo in medicina, perché l’obiettivo è assistere il/la paziente con le nostre attività: in una parola, lavorare in “èquipe”. La frammentazione dell’assistenza è aggravata spesso dall’incomunicabilità tra figure professionali, per i motivi più vari e purtroppo a farne le spese può essere proprio il/la paziente. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 47801/2018, che entra nel merito di un episodio di sofferenza fetale.

Nel caso di danni al neonato per sofferenza fetale, c’è corresponsabilità tra ostetrica e ginecologo e le ostetriche hanno un ruolo di primo piano, con responsabilità non inferiori a quelle del medico. Nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, c’è corresponsabilità del ginecologo e, nel caso della responsabilità delle ostetriche, nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico (in caso di danni al neonato), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in èquipe.

Il fatto. Un bambino, dopo la nascita, riporta delle lesioni celebrali irreversibili, dovute a sofferenza, legata anche al fatto che le figure sanitarie avevano aspettato un tempo eccessivo prima di ricorrere al  taglio cesareo. La responsabilità del medico riguardava l’accertamento delle condizioni della partoriente, dall’inizio del suo turno: non si sarebbe dovuto limitare ad assicurare la reperibilità, ma avrebbe dovuto vigilare sull’evolversi della situazione.

Tale comportamento (corretto) avrebbe permesso di allestire la sala operatoria per il parto cesareo e di conoscere l’evoluzione delle condizioni della partoriente e del nascituro, peggiorate nel tempo. Al contrario, con il comportamento tenuto, il medico si è reso consapevole della situazione solo al momento in cui è stato chiamato dall’ostetrica, quando ormai era troppo tardi.

Secondo i giudici questo configura una condotta omissiva, escludendo la colpa non grave. Una responsabilità sicuramente congiunta a quella dell’ostetrica, essendo ormai affermata la corresponsabilità del ginecologo e delle ostetriche, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze di figure professionali che lavorano in equipe.

La sentenza. Ha confermato la responsabilità penale del medico che, dall’accusa di aver provocato al neonato una lesione da cui era derivata una grave e probabilmente insanabile malattia, si era difeso riconoscendo, in una situazione giudicata non preoccupante e di travaglio di parto spontaneo, il solo monitoraggio come adeguata sorveglianza, gestibile in via esclusiva dall’ostetrica.

In effetti, anche l’ostetrica può essere chiamata a rispondere, ma il medico, in una gravidanza a rischio, non può limitarsi a garantire la propria reperibilità durante il parto, ma deve attivamente sorvegliare l’evolversi delle condizioni della partoriente e del nascituro. Per la Cassazioneè noto che, in tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall’agente:

a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;

b) la misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell’agente;                     

c) la motivazione della condotta;                                                                                                        

d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa”.

Parametri ben analizzati dai giudici di merito e si può solo aggiungere “che il tema dei segnali di sofferenza fetale e delle possibili, gravissime conseguenze di un intervento tardivo, è ampiamente noto non solo in letteratura medica, ma anche in giurisprudenza; ne discende che il grado di scostamento della condotta omissiva del medico, valutato congiuntamente alla (necessaria) consapevolezza delle cautele da adottare in una situazione come quella che si stava manifestando, (e che doveva essergli nota, quanto meno nelle sue prospettive, fin dal momento dell’assunzione del servizio di turno), impone di escludere, nella specie, possa parlarsi di colpa non grave”.

Considerando la ricostruzione “della condotta doverosa omessa” dall’odierno ricorrente, della prevedibilità delle gravissime conseguenze che tale omissione avrebbe comportato e infine del prodursi delle stesse, è di tutta evidenza che il grado della colpa, alla stregua degli indicati parametri, è stato correttamente qualificato come “grave”.

Il comportamento alternativo, doveroso e “salvifico”, a più riprese indicato nella sentenza della Cassazione, ricorda che…”il bambino sarebbe stato estratto almeno un’ora prima e ciò, alla luce della tempistica narrata in sentenza, avrebbe scongiurato il rischio che l’ipossia desse luogo al fenomeno di acidosi metabolica, alla base delle gravissime lesioni cerebrali riportate”.

Segnala anche che la collaborazione, per chi lavora in èquipe, “è dovuta”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 -19 ottobre 2018, n. 47801  (in PDF allegato)
Quando scatta la colpa medica   http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe   http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione – sez. IV Penale, sentenza 5 – 19 ottobre 2018, n. 47801 (PDF)

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Francesco Bondanini

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