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(Last Updated On: 6 gennaio 2019)

I master specialistici per le professioni sanitarie

Molto sta cambiando nelle professioni sanitarie. La definizione dei nuovi ordini professionali, anche se fonte di continue discussioni (e rinvii), ci parla di una nuova dignità di chi lavora in sanità, con nuova definizione di ruoli e di percorsi di studio. Non è stata una strada semplice, ne’ facile, ne’ breve. Come previsto dalla legge 43/2006, si è arrivati a riconoscere che anche un non medico possa essere un professionista  “specialista”. Ci sono voluti comunque dodici anni.

Il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Università (MIUR), dopo anni di riunioni dell’Osservatorio delle professioni sanitarie, hanno finalmente definito l’elenco dei master specialistici che, in attuazione dell’articolo 6 della legge 43/06, costituiscono il requisito per il conferimento dell’incarico di professionista specialista, così come, appunto,  il recente CCNL  del comparto sanità dispone.

Gli ultimi sei anni sono legati ai lavori dall’Osservatorio Nazionale (Decreto Interministeriale  MIUR-Salute del 10 marzo 2016, n. 155) per l’individuazione dei master universitari specialistici per le professioni sanitarie. Si possono riassumere in uno stringato elenco, mancando indicazioni di maggiore esaustività su: CFU, reali sbocchi professionali, eventuali limiti della indicata “trasversalità” di alcuni percorsi, collegamenti contrattuali  non precisati, nemmeno nel CCNL.

Da quanto previsto nel contratto, il riconoscimento dei master è comunque un passo fondamentale per l’attribuzione degli incarichi di “professionista specialista”. La strada è però ancora lunga, perché stiamo solo alla prima tappa del processo di istituzione e di attuazione degli incarichi, anche se questa fase iniziale costituisce un positivo avanzamento del processo stesso. Ciò solleva legittime perplessità su quando e soprattutto sul come, detti lavori, abbiano effettivamente inciso (ricadute amministrative).

La legge è comunque un “Giano bifronte”: mentre all’art 6 comma a sembra esaustivo, per la figura del coordinatore, l’inquadramento, prevedendo come obbligatorio il conseguimento del master in “Management delle Professioni Sanitarie” (per l’abilitazione alle funzioni di coordinamento), al comma b, se da una parte riconferma il professionista specialista in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche, dall’altra lascia alle aziende la possibilità di ritenere, gli altri titoli in questione, semplicemente come “preferenziali” e non obbligatori (i.e.per le funzioni di coordinamento).

Continuerà quindi il “limbo” normativo, lasciato alla  libera interpretazione (abitudinaria) da struttura a struttura, non essendo ad oggi “normati” i profili specialistici con relative responsabilità, doveri e, soprattutto, indennità (già quella per il coordinamento è abbastanza “ridotta”). Funzioni fino ad oggi espresse in maniera volutamente “generica”, forse per meglio agevolare i conferimenti di molto discusse posizioni organizzative, ritenute finora come “unica possibilità di carriera per i professionisti non medici”.

E’ in ogni caso certamente una fase storica importante, con un risultato indubbio: il Consiglio d’Europa lo aveva indicato come obiettivo nel 1983, i decreti ministeriali di istituzione dei profili professionali (ex terzo comma dell’art.6 del dlgs 502/92), prevedeva sin dal 1994 che fosse normata la formazione complementare post-diploma (disattesa dal Ministero della Salute). L’art.6, della legge 43/06, aveva previsto l’istituzione del “professionista specialista” a cui si accedeva con il relativo master. Finalmente siamo al recente CCNL del comparto sanità che prevede norme e  modalità, requisiti e retribuzione, per l’affidamento dell’incarico di professionista sanitario “specialista”, dopo decenni di buio totale nella normativa e nei contratti.

Veniamo alla descrizione dei corsi di master (circa 90), specialistici di primo livello, di cui all’art 6 della Legge n. 43/06. Sono state individuate 3 tipologie:

1)    Trasversali. Rivolti a tutte o parte delle professioni, con contenuti organizzativo-gestionali, didattici e di ricerca (prevalentemente). Per questi Master il percorso didattico può essere unico per i professionisti, ma con CFU dedicati da applicare alla specifica area professionale.

2)   Interprofessionali. Rivolti a due o più professioni, su tematiche cliniche, a forte integrazione interprofessionale. Il piano didattico deve prevedere, oltre a CFU comuni tra le professioni, anche CFU dedicati all’approfondimento di aspetti e competenze specifici per ogni professione cui è aperto il master.

3)   Specialistici di ciascuna professione. Rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione. Sono da distinguere i Master che abbiano una “certezza di spendibilità operativa” (ai fini dell’art. 16 comma 7 del CCNL), dai Master che una professione può proporre perché ritiene che in quell’ambito sia opportuno certificare delle competenze avanzate (ad esempio nella libera professione).

L’avvio della procedura di istituzione e di attivazione dei Corsi passa agli organismi preposti del Ministero della Salute e del MIUR, fra cui il CUN, sia per la definizione degli ordinamenti didattici sia per la valutazione dei fabbisogni formativi, anche tramite le Regioni, in analogia ai Corsi di Laurea triennale e di Laurea Magistrale.

BIBLIOWEB:

Master specialistici per le professioni sanitarie – Osservatorio Professioni Sanitarie  del MIUR (in PDF-FlipBook allegato)
Ordine Multiprofessione: pronti via !  http://newmicro.altervista.org/?p=4489
Arriva il nuovo ordine multi “professione” http://newmicro.altervista.org/?p=3868

 OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE _ MIUR – Proposte di Master approvate al 17 dicembre 2018 (PDF-FlipBook)

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Sergio Galmarini

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