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Il controllo delle macchine

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Il controllo delle macchine
(Last Updated On: 29 novembre 2018)

Il medico deve sempre controllare i macchinari che utilizza. Nel caso in questione è l’anestesista

Lemacchine o strumenti, intesi come attrezzature che utilizziamo nella diagnosi e cura, fanno parte integrante della professione e dell’operatività giornaliera, di molti medici e sanitari. Ma ancora vengono considerate come qualche cosa “a se stante”, che non fa strettamente parte della propria attività professionale, anche perché non si viene coinvolti nelle scelte fatte da altri.

La sentenza della Corte di Cassazione Civile (sentenza 27449/2018), configurando come responsabilità medica la verifica della corretta operatività degli strumenti impiegati, smentisce questa “separazione” tra professione e tecnologia.  Se il sanitario, non nello svolgimento della propria prestazione, non controlla l’efficienza degli strumenti e questi non funzionano come dovrebbero, può anche scattare il risarcimento del danno subito dal paziente.

Veniamo al fatto. Un soggetto, sottoposto ad intervento chirurgico estetico di mastoplastica additiva (presso una clinica privata), aveva subìto danni per un risveglio intraoperatorio per carenza di metodi adeguati di monitoraggio della profondità di sedazione, da parte dell’anestesista. Il paziente chiedeva il riconoscimento del danno alla persona, anche in considerazione che, per tale motivo, aveva interrotto il proprio processo di transizione dalla condizione maschile a quella femminile, iniziato prima dell’intervento.

In primo grado il tribunale rigettava la domanda, rilevando la mancanza di certezze in ordine al nesso causale. La Corte di Appello l’accoglieva, asserendo che l’incertezza sul nesso eziologico non poteva ricadere sul danneggiato. Non era possibile affermare la riconducibilità dell’incidente alla categoria di eventi fortuiti, vista la bassissima incidenza statistica di quest’ultimo.  

Liquidava quindi i danni alla persona, ma non i patrimoniali (richiesti in relazione alle diminuzioni di reddito di una società di capitali facente capo all’attore, dotata come tale, di autonoma personalità giuridica e autonoma legittimazione). Disattendeva l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, ritenendo autonomamente coperto il rischio anestesiologico.

Il ricorso in Cassazione, evidenziava il problema della verifica degli strumenti, che determina la colpa del medico se questo non dimostra (come in questo caso non ha dimostrato) di aver verificato o di essersi assicurato che ne fosse stata controllata la corretta operatività.

Sempre la Corte ha sottolineato che nei giudizi di risarcimento del danno, che deriva da inadempimento contrattuale (come avviene per quelli di risarcimento del danno da fatto illecito), occorre procedere a due accertamenti: uno sulla condotta colposa del responsabile e l’altro sul nesso causale, tra la  condotta ed il danno. Accertata la prima però, non è possibile avere la prova automatica del secondo o viceversa.

Il paziente che afferma inadempiuta o adempiuta in maniera non corretta la manovra (articolo 1218 del codice civile), deve provare oltre la colpa del medico, anche l’esistenza del nesso eziologico, “dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, la causa del danno”. Se la prova del nesso manca, la domanda va rigettata.

Nella domanda alla Cassazione, venivano accertati dei vizi motivazionali (va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame, da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito).“La corte territoriale ha rilevato che la domanda era svolta ‘a titolo personale’, sebbene relativa a un danno ‘riferibile a una società di capitali’ e tale lettura della domanda non è neppure censurata nei sopra detti termini”.

Su questi principi la Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Ha quindi assolto l’anestesista per carenza del nesso causale, anche se ha sottolineato il principio “essenziale” del controllo dei macchinari. E di macchine e strumenti nell’attività sanitaria, siamo circondati.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile Sentenza Sezione 3 N. 27449 Anno 2018 (in PDF allegato)
Valutare prima di operare   http://newmicro.altervista.org/?p=4651
Errare è umano, perseverare diabolico. Anche per la Cassazione   http://newmicro.altervista.org/?p=4809
Quando scatta la colpa medica   http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Specialista ma non troppo   http://newmicro.altervista.org/?p=4238
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione Civile – Sezione 3 _ Sentenza n. 27449 / 2018 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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