Blog

Infezione ospedaliera, ma quanto mi costi

Posted by:

Infezione ospedaliera, ma quanto mi costi
(Last Updated On: 31 ottobre 2018)

L’ospedale è responsabile se non dimostra di aver fatto tutto il necessario per evitarle

Molto sta cambiando in tema di Sepsi, anche a livello giudiziario. Le infezioni ospedaliere non sono solo e soltanto colpa di chi ha curato il paziente, ma anche della struttura dove il paziente è stato curato (e vanno condannate). Partendo da questo presupposto il Tribunale di Roma ha condannato un’azienda ospedaliera della Capitale a risarcire un paziente con novemila euro (piú IVA e spese processuali) per aver contratto, durante un ricovero e come conseguenza di questo, un’infezione che lo aveva costretto a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici.

Trattare tempestivamente questa malattia significa ridurne la mortalità e soprattutto non limitarsi al rispetto delle  linee guida (nazionali o regionali). Gli operatori sanitari devono garantire la gestione della sepsi e dello shock settico attraverso interventi diagnostico-terapeutici omogenei, sia a livello ospedaliero sia extra ospedaliero. Il giudice sottolinea: …“da tutto quanto espresso è doveroso concludere che è completamente inutile elaborare protocolli e linee-guida, da parte dei Comitati per le infezioni ospedaliere (CIO), ma è necessario invece vigilare quotidianamente, nei modi possibili e fattibili, sull’applicazione di esse sul campo, cosa che avviene di rado, come hanno dimostrato gli studi e che evidentemente non è avvenuto nel caso che abbiamo trattato”.

Veniamo al  fatto: il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico e gli venivano impiantate le valvole meccaniche (aortica e mitralica), previa sternotomia mediana, suturata con punti metallici,  al termine dell’intervento. Si era quindi manifestata una infezione della ferita sternale e veniva accertata la presenza di Corynebacterium amyicolatum. Il paziente era stato sottoposto a terapia antibiotica mirata, associata a Vac-therapy. Risolta l’infezione, la VAC era stata rimossa e la ferita suturata nuovamente.

Una volta dimesso, quasi un anno dopo, si manifestava una recidiva dell’infezione ed il paziente veniva nuovamente ricoverato e sottoposto a nuovo intervento chirurgico, per la rimozione dei fili metallici. In quell’occasione si confermava la presenza dell’infezione da Corynebacterium amyicolatum ed era quindi sottoposto nuovamente a terapia antibiotica.

Il paziente non si lamentava dell’intervento, ma dell’infezione ospedaliera per la quale chiedeva un risarcimento e l’ospedale si costituiva, contestando la domanda ed evidenziando che al paziente erano state somministrate le migliori terapie per debellare l’infezione insorta, sottolineando l’assenza di una diretta correlazione tra infezione ed operazione.

Secondo il Giudice, è pressoché impossibile individuare il luogo e il momento, il settore di attività, la causa scatenante, anche accertando la natura e provenienza ospedaliera del batterio contagiante il paziente ricoverato, pur nella certezza che questo non ne fosse affetto prima del ricovero (con relativa patologia infettiva). In altre parole, la mancata identificazione del dove, del quando e del come il batterio sia stato trasmesso al paziente, è una costante della vicenda, anche in sede giudiziale.

Sempre per il Giudice (e per il CTU) il punto debole della catena di protezione è nelle misure di sanifcazione. Una prima perizia rilevava il nesso causale tra l’intervento e l’infezione della ferita, da considerarsi a tutti gli effetti ospedaliera. Reputava in ogni caso che l’infezione non fosse attribuibile a mal-practice medica, quanto a deficit strutturali e organizzativi dell’ospedale. La perizia del CTU ritiene che il contagio presuppone una qualche carenza, una deficienza di attenzione e di messa in opera, in ordine alle procedure di sanificazione e di asetticità, che devono costantemente garantire la sicurezza del paziente, contro i contagi da infezioni nella struttura ospedaliera.

Una volta accertato che il paziente abbia contratto l’infezione, si legge nella sentenza, “in virtù dei principi che regolano l’onere della prova, in materia contrattuale non vi può essere alcun dubbio che incombe alla struttura ospedaliera provare di avere adottato tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione ambientale, al fine di evitare la contaminazione”.

Inevitabile la conclusione, che condanna la struttura al risarcimento del paziente. La sentenza rileva quindi il danno biologico, sia temporaneo sia permanente, evidenziando che le infezioni ospedaliere, oltre ad essere una contraddizione, rappresentano un problema reale della sanità pubblica, che comporta un peso economico per i cittadini ed un fallimento dell’assistenza.

Il motivo è l’assenza della prova, da parte della AO, di aver adottato tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione ambientale e che quindi il contagio non sia una complicanza prevedibile ed evitabile della prestazione al paziente. Da parte del nosocomio, è mancata la quotidiana, doverosa ed esigibile attenzione alla predisposizione ed attuazione di adeguate misure di sanificazione. Tranciante il commento del Giudice nella sentenza: …“deve ritenersi che il nosocomio non abbia predisposto e adottato adeguate misure di sanificazione e sull’applicazione di esse sul campo (cosa che avviene di rado)”.

Le Infezioni ospedaliere, ora, sono (anche) un problema delle strutture di ricovero, responsabili se non possono dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitarle. Non sono piú solo problemi di linee guida o prescrizioni dei sanitari.

BIBLIOWEB:

Tribunale di Roma, Sezione XIII° n. Reg 34214 – 2012, Sentenza del 27-9-2018 (vedi PDF allegato)

 Tribunale di Roma, Sezione XIII° n. Reg 34214 – 2012, Sentenza del 27-9-2018 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Giovanni Casiraghi

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni