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Errare è umano, perseverare diabolico. Anche per la Cassazione

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Errare è umano, perseverare diabolico. Anche per la Cassazione
(Last Updated On: 4 ottobre 2018)

Imperizia e imprudenza se medico reitera lo stesso rischio

Correre più volte lo stesso rischio, nonostante se ne conosca il pericolo, può configurare, per il medico, imperizia e imprudenza. In questo senso la Cassazione (sentenza 33405/2018) ha accolto il ricorso del Pm e delle parti civili contro l’assoluzione di un’anestesista, accusata di aver provocato la morte di bimbo di 17 mesi, dopo aver tentato per sette volte di incannulare le vene del collo del paziente, in assenza di un rischio di vita immediato e nell’ambito di un intervento programmato. Dopo l’ennesimo infruttuoso tentativo si è verificata l’insorgenza di complicanze (difficoltà respiratorie) e le sue condizioni sono divenute critiche, fino al decesso.

Come medici sappiamo che è raccomandabile non ripetere il tentativo dopo due falliti: dello stesso parere il Consulente, che ha correlato (vista l’autopsia, nesso causale) la morte del piccolo paziente  con la condotta censurabile di chi, una volta risultato infruttuoso l’accesso chirurgico a livello della regione prossimale della coscia sinistra, provò a trovare un’altra vena sia sugli arti che nella giugulare interna. Quest’ultima pratica ha provocato un emotorace bilaterale, causa della morte.

In base alle risultanze  peritali, la sentenza recepisce la buona pratica medica, “spiegando” che aumentando  i  tentativi infruttuosi  d’incannulamento di un  vaso centrale, aumentano i rischi di attualizzare la complicanza. Con cinque tentativi falliti, si hanno complicanze di natura meccanica, come la perforazione delle cupole pleuriche e l’emotorace, in una percentuale pari ail’85% dei casi circa. In questo caso le prove  di  reperimento  delle  giugulari  interne sono state sette ed è quindi chiaro che la complicanza dell’emotorace bilaterale, con così tanti  tentativi falliti,  aveva  un rischio molto elevato di verificarsi, con conseguenze letali.

In aggiunta, le caratteristiche del piccolo paziente: di basso peso (a 17 mesi di soli 6,5 kg), a causa degli spazi anatomici ridotti, della natura del tessuto cutaneo e sottocutaneo, della mobilità del vaso e della relativa tortuosità. Difficoltà che aumentavano ulteriormente la probabilità di causare complicanze letali e che avrebbero dovuto suggerire, secondo la sentenza, “un atteggiamento più  prudente ed attendista, non essendovi indicazioni per un intervento d’urgenza”.

Il fatto è accaduto nel 2007 quando “mancavano” sia la legge Balduzzi sia la Gelli-Bianco: secondo la Cassazione, è quindi impossibile l’applicazione dell’articolo 590-sexies (dovrebbe  essere limitata alla parte in cui richiama le buone pratiche assistenziali) come pure l’articolo 560-sexies del codice penale, previsto, appunto, dalla legge 24/2017 per la parte che riguarda le linee guida. Per quanto riguarda la legge Balduzzi, la Cassazione sottolinea che questa escludeva la responsabilità penale solo in caso di rispetto “dell’arte medica”.

Secondo la Cassazione, l’anestesista non poteva ignorare i rischi di una manovra che, secondo i periti, non andava tentata più di due volte. E se anche il medico non fosse imputabile di imperizia, resterebbe in piedi la tesi dell’imprudenza. Il reato è però estinto per prescrizione, ma l’assoluzione è annullata e rinviata per un nuovo verdetto agli effetti civili, nel quale dovrà essere valutato anche il grado di colpa.

Per la Corte d’Appello andava escluso l’omicidio colposo, per insussistenza del fatto. Aveva escluso l’imperizia sulla base delle relazioni dei periti nominati dal Gip, che avevano evidenziato la grande difficoltà tecnica dell’incannulazione della giugulare e l’elevatissimo rischio di trombosi. In assenza di linee guida, non hanno verificato l’esistenza delle buone pratiche clinico assistenziali. Ma la Cassazione, come abbiamo visto, non è stata d’accordo (pronunciamento rescindente). 

Ci viene in mente un classico del risk management, di inizio millennio: “Errare è umano”. Nel caso di questa sentenza, aggiungerei: “perseverare diabolico”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, IV sezione Penale, sentenza 33405/2018 (in PDF allegato)
To Err is Human: Building a Safer Health System. Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America; Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS,   editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077248
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La legge Gelli si aggiorna http://newmicro.altervista.org/?p=3334

 Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale _ Sentenza n.33405-18  (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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