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Sulle Linee Guida non si discute

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Sulle Linee Guida non si discute
(Last Updated On: 14 luglio 2018)

La Cassazione ribadisce, con una nuova sentenza, l’importanza del riferimento alle linee guida e condanna due medici accusati di aver provocato la morte di un paziente.

Il “fatto” era avvenuto per omessa somministrazione, alla vittima di un incidente stradale, della terapia eparinica indicata dalle linee guida, che prevedono, per i pazienti con periodo di allettamento maggiore di tre giorni (con età superiore ai 40 anni o in situazione di sovrappeso corporeo), la terapia antitrombotica.  Si era determinato un trombo nelle vene dell’arto inferiore destro (una forma di tromboembolia acuta massiva), con conseguente arresto cardiaco respiratorio, cui è seguito il decesso.

La profilassi, in base alle linee-guida, secondo il perito (nominato dal giudice per le indagini preliminari), avrebbe con altissima probabilità bloccato l’embolia polmonare, almeno nell’entità verificatasi. L’indice di rischio tromboembolico che presentava il paziente (≥ a 4), in situazione di ipomobilità ed anziano (71 anni), avrebbe dovuto indurre i medici a somministrare la profilassi eparinica.

Gli imputati si erano appellati al principio della “colpa lieve” della Balduzzi ma, per la Cassazione, ciò può valere solo se comunque ci si è attenuti alle linee guida.  L’articolo 3, comma 1, della legge Balduzzi è più favorevole dell’articolo 590-sexies del codice penale introdotto con la legge Gelli. La Cassazione (sezioni riunite) lo aveva già affermato, con la sentenza numero 8770/2018 e ora la quarta sezione penale torna sull’argomento, ribadendolo con la sentenza 29133/2018.

E questo ha valore sia se la condotta del medico è caratterizzata da colpa lieve per negligenza o imprudenza, sia se c’è un errore determinato da colpa lieve che deriva da imperizia, intervenuto nella scelta delle linee guida. La legge 8 novembre 2012, n.189, art. 3, comma primo, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica, diversi dall’Imperizia.

“Nondimeno, il presupposto applicativo è la conformità della condotta alle linee guida, ove esistenti, ed alle buone pratiche, pacificamente mancata nel caso di specie, non avendo i sanitari neppure correttamente approfondito la valutazione dello score di rischio, come accertato con sentenza doppia, conforme di merito. Il che consente di affermare la sussistenza di una colpa grave dei medici, rilevante non solo ai sensi del Dl 158/2012, ma anche rispetto ai criteri generati regolanti la colpa medico-professionale, prima dell’entrata in vigore della legge disciplinante in modo specifico la colpa medica”.

La Cassazione in sostanza ha stabilito l’applicabilità al caso del decreto Balduzzi e ha confermato l’impossibilità di concedere la limitazione della responsabilità, in caso di colpa lieve, prevista dall’articolo 3, comma 1, della stessa legge. Il suo presupposto applicativo sarebbe stato però la conformità della condotta dei medici alle linee guida e alle buone pratiche, che invece è mancata.

Quindi “colpa grave” per i medici, sia in base alla legge Balduzzi sia rispetto ai criteri generali che regolano la colpa medico-professionale, ancor prima dell’entrata in vigore della legge Gelli.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29133/2018 (in PDF allegato)
Legge 8 novembre 2012, n.189 “Balduzzi”
Legge 24/2017  “Gelli”
la Legge Gelli si aggiorna   http://newmicro.altervista.org/?p=3334
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Linee guida per Decreto (in sei articoli)   http://newmicro.altervista.org/?p=4078
Sì alle linee guida, se aderenti al caso concreto   http://newmicro.altervista.org/?p=3108
Linee guida, ruolo cruciale http://newmicro.altervista.org/?p=3085

 La Corte Suprema di Cassazione – Quarta Sezione Penale -  Sentenza 29133/2018 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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