Blog

Consenso informato “salvavita”

Posted by:

Consenso informato “salvavita”
(Last Updated On: 22 aprile 2018)

Se le volontà del paziente non sono chiare, in caso di terapie salvavita, decide solo l’équipe medica

Con la legge 219/2017 affiorano una serie di problematiche di non semplice soluzione, di cui la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT, atto amministrativo che richiede la determinazione di sedi idonee e la preparazione del personale, al controllo del documento),è solo uno dei nuovi obblighi. Stiamo parlando di  una buona legge, che per la prima volta definisce il “consenso informato”, sanando una mancanza legislativa particolarmente sentita. Ma  occorre che l’amministrazione renda fruibile il diritto, in modo che i medici e gli infermieri possano dar concretezza alle volontà espresse dal cittadino.

Allo stato delle cose, dobbiamo ripiegare sul coinvolgimento del cittadino che avrà (e terrà con sé) una copia del documento, sperando che qualcuno lo trovi al momento del bisogno (cioè quando non fosse in grado di esprimere direttamente le sue volontà). Dal punto di vista dei medici questo non basta.  La trascrizione in un registro, oppure l’inserimento delle DAT (con il consenso del cittadino), in un qualsivoglia strumento elettronico, ci riporta alla fruibilità assegnata al FSE (o altro strumento informatico). Deve essere realmente fruibile dal medico, che si trova di fronte al caso ed utilizzabile da Comuni e Notai: non è poca cosa, vista l’estrema variabilità delle soluzioni informatiche e la confusione imperante ovunque, in questo settore.

Tutto riconduce ai pareri espressi nei tribunali (Giurisprudenza), che ci indirizzano verso il mondo reale, con un’interpretazione che mette a fuoco diverse situazioni “problematiche”, in cui inevitabilmente la professione medica si trova ad agire. Il consenso informato è un elemento base del rapporto medico-paziente, ma in caso sia necessario un intervento salvavita, a cui lo stesso paziente non può acconsentire, non lo è più. Questo emerge anche in base alle ultime modifiche che la legge 219/2017, secondo il Tribunale di Modena (decreto 18 gennaio 2018), ha introdotto in materia di consenso informato.

Il caso è quello di un paziente in stato di incoscienza, per il quale l’amministratore di sostegno a cui era stato affidato aveva chiesto, al tribunale, l’autorizzazione per una tracheotomia. Il paziente (affetto da distrofia miotica di Steinert, in fase avanzata) con il quale non era più possibile dialogare, aveva più volte espresso la volontà di non sottoporsi a tale operazione, quando era ancora nel pieno delle sue facoltà mentali. Ma aveva anche affermato di voler continuare a vivere. Per garantirgli la sopravvivenza, a questo punto, la tracheotomia era l’unico intervento disponibile.

La volontà era chiaramente contraddittoria, considerando che nel caso specifico l’intervento si configurava come terapia salva-vita. Il Tribunale ha deciso che non solo il mancato consenso alla tracheotomia non dovesse essere ascoltato, ma che nemmeno l’amministratore di sostegno  (in questo caso), poteva decidere per il paziente, ma solo il personale medico-sanitario, che ha la responsabilità diretta di assicurare al paziente le cure necessarie.

E’ noto come si possa prescindere dal consenso informato del paziente, in campo medico­-sanitario, in una situazione di urgenza o di stato di necessità, a fronte di una condizione di incoscienza della persona. In tali casi, in forza del codice di deontologia  medica (art. 36: “il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà espresse, tenendo canto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate“) l’operazione compiuta dal personale sanitario è scriminata ex art. 54 c.p. ed ex art. 2045 c.c. .

Tale soluzione è suffragata anche dall’art. 1, comma 7, della legge n. 219 del 22 dicembre  2017  (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018) “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che recita: “Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i componenti dell’equipe sanitaria, assicurano le cure  necessarie,  nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”.

“Compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza, sussistendo uno stato di necessità, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall’amministratore di sostegno (arg. ex art. 3, comma 4, legge n. 219/2017).

Tenendo conto di tutto ciò, il Tribunale, nel decreto, ha rigettato la richiesta dell’amministratore di sostegno perché:

1. nel caso di intervento salvavita ed in condizioni di contraddittorietà dell’espressione della volontà del paziente, a decidere è comunque l’équipe medica.

2. La richiesta dell’amministratore di sostegno al Tribunale era inutile a prescindere, visto l’oggetto (l’esecuzione della tracheotomia) ed il fatto che comunque l’amministratore di sostegno ha il potere decisionale anche senza l’intervento dei giudici (in questo caso, appunto, inutile perché corrispondente alla scelta dell’équipe medica).

3. La contraddittorietà della volontà del paziente, nel momento in cui questa poteva essere espressa, toglie comunque il dubbio sull’intervento medico da eseguire, che in questo caso deve privilegiare la vita, anche in presenza di eventuale volontà contraria dell’amministratore di sostegno (in questo caso oltretutto tale volontà negativa non c’era).

Con la sentenza 6688/2018 della Cassazione civile, anche questo decreto aiuta a delineare più nitidamente il campo del consenso informato e delle DAT previste dalla recente legge 219/2017.

BIBLIOWEB:

Decreto Tribunale di Modena Sezione II Civile del 18 gennaio 2018 (in allegato PDF)
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di  disposizioni  anticipate di trattamento” in vigore dal 31-1-2018. http://newmicro.altervista.org/?p=3801
Cassazione Civile, sezione III, 19 marzo 2018 sentenza n.6688 
Cassazione Civile, sezione III, 18 settembre 2008 sentenza n. 23846 http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20civile/Responsabilit_%20civile/default.aspx?id=5559&vistaraw=yes#
Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938

 Decreto Tribunale di Modena Sezione II Civile – 18 gennaio 2018 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Giuseppe Catanoso

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni