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DAT & consenso informato

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DAT & consenso informato
(Last Updated On: 23 gennaio 2018)

Legge sul biotestamento: vigente dal 31 gennaio 

L’etica della comunicazione sanitaria “ ne ha fatta di strada” dalla Legge 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), passando per la Legge 38/2010 (Cure palliative e Terapia del Dolore), per arrivare alla “legge Gelli” e con l’ultima del 22 dicembre 2017, n. 219. Tutte concorrono a definire in senso ampio, sia dal punto di vista dei valori sia delle competenze degli operatori, le modalità con cui ci relazioniamo alle persone assistite, per fornire le informazioni cliniche.

Oltre che regolamentare e ridefinire i temi etici, chiamano ogni cittadino a partecipare alle decisioni per le proprie cure e l’ultima pone una particolare enfasi sul fine vita. Contestualizzate dalle leggi precedentemente citate, il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) possono trovare coerenza e connessioni, con gli impegni delle organizzazioni sanitarie e dei professionisti per la sicurezza delle cure, la trasparenza e più in generale per la centralità della persona assistita.

Il titolo della legge 22 dicembre 2017, n. 219 è Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio). Il primo articolo non a caso contiene il titolo “Consenso informato”: è la prima legge che lo definisce per il contesto italiano. Fino a “ieri”, nonostante questo concetto permeasse non poco l’attività sanitaria, non era contenuto in una legge dello stato.

Sempre il primo articolo disciplina le linee generali: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso “libero e informato” della persona interessata (tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge). Dopo il riferimento alla Costituzione Italiana (articoli 2, 13 e 32) viene  citata la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (1 Dignità umana, 2 Diritto alla vita e 3 Diritto all’integrità della persona).

Il presupposto del consenso informato (atto fondante) nel quale devono fondersi l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, promuove e valorizza una “nuova” relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. In tale relazione vengono coinvolti (se il paziente lo desidera), anche i suoi familiari, o la parte dell’unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Il diritto all’informazione è inteso come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata in modo completo ed aggiornato (ed a lei comprensibile). Comprende diagnosi, prognosi, i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative: vanno trattate anche le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia agli stessi.

Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiuto (qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o per singoli atti del trattamento stesso), come anche la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (anche se la revoca comporta l’interruzione del trattamento, incluse nutrizione ed  idratazione artificiali).

L’accettazione, la revoca, il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Con una norma di garanzia, viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative, di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore).

Quanto alle modalità di espressione del consenso (che, in qualsiasi forma sia espresso, risulta incluso nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico), viene stabilito che sia espresso in forma scritta o se le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano, alla persona con disabilità, di comunicare.

In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest’obbligo, è esente da ogni responsabilità civile o penale. Il medico, con il consenso del paziente, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda  continua, in associazione con la terapia del dolore.

Per le situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile rispettando (ove possibile) la volontà del paziente. Ogni azienda sanitaria, pubblica o privata, garantisce, con proprie modalità organizzative, la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale.

La Legge tratta (fortunatamente), nei diversi articoli, le situazioni particolari, come i minori o specifiche terapie vietate fino a ieri. Una legge “buona”, con una componente etica marcata, anche se appesantirà inevitabilmente l’attività di compilazione della cartella clinica, per i colleghi.  

Il vantaggio è un diritto in più per tutti noi cittadini. L’invito è a leggerla, semplicemente.

BIBLIOWEB:

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219  Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00006/SG
Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” http://www.camera.it/parlam/leggi/00150l.htm
La legge Gelli si aggiorna http://newmicro.altervista.org/?p=3334
Responsabilità Professionale: la legge c’è  http://newmicro.altervista.org/?p=2450
Il Dolore  http://newmicro.altervista.org/?p=3356
Fascicolo sanitario elettronico: chiedilo al sito  http://newmicro.altervista.org/?p=3350
Cartella clinica incompleta http://amicimedlab.altervista.org/?p=10423

 Legge 22 Dicembre 2017, n.219 – Consenso informato (GU n.12 del 16-1-2018) (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

 

   

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Giovanni Casiraghi

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