Decreto 206 funzione pubblica e la visita di controllo INPS per tutti i dipendenti
Col Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 (Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017) in vigore dal 13 gennaio 2018 ed il Polo unico INPS, è cambiato lo scenario delle visite di controllo ai dipendenti assenti per malattia. Dal primo settembre 2017 l’Inps, già preposto agli accertamenti sanitari per i dipendenti del settore privato assenti dal lavoro per malattia, coordina anche le visite fiscali per i lavoratori del settore pubblico. L’istituzione del Polo Unico, ha infatti determinato un passaggio di consegne dalle Asl all’Ente Previdenziale, diventato unico incaricato delle visite di controllo.
Cambia lo scenario. La visita di controllo per tutti i dipendenti, sia pubblici sia privati, può essere disposta direttamente dall’Istituto Previdenziale o richiesta dal datore di lavoro, anche ripetutamente, durante il periodo di astensione dal lavoro.
Gli orari di reperibilità ad oggi, sono i seguenti:
Dipendenti del settore privato: tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, inclusi festivi e prefestivi.
Dipendenti Pubblici: tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, inclusi festivi e prefestivi.
Il cambiamento nel pubblico è in funzione della riforma Madia e dei suoi decreti attuativi, previsti nel regolamento emanato col Decreto della Funzione pubblica, che entra in vigore dal 13 gennaio 2018. Si ricorda che anche nelle situazioni determinanti l’esenzione dall’obbligo di reperibilità, potrebbe essere richiesta ed eseguita la visita fiscale
La Visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente, mediante utilizzo del canale telematico (INPS) che procede all’assegnazione dell’incarico ai medici preposti alle visite fiscali domiciliari. Le ispezioni possono essere effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva (vicine alle giornate festive e/o di riposo settimanale) e nelle fasce di reperibilità, per i dipendenti pubblici.
Il dipendente in stato di malattia, in virtù dell’art. 5 del d.l. 463/93 ha l’obbligo di assicurare la reperibilità, al fine di rendere possibile all’Amministrazione, di effettuare le doverose verifiche. L’inosservanza delle disposizioni, determina la decadenza del trattamento economico d’indennità per il lavoratore.
Esclusioni dall’obbligo delle fasce. Previste quando l’assenza è legata a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta, che faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A o a patologie della tabella E, allegate al Dpr 834/1981;
c) stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Verbale. Il medico dovrà redigerlo telematicamente (e trasmetterlo all’Inps). Deve contenere la valutazione medico-legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro. Sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo sul Portale dell’Inps.
Assenza al momento della visita. Il medico fiscale rilascia un invito a visita ambulatoriale, per il primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato al dipendente in base alle modalità decise dall’Inps.
Rifiuto dell’esito della visita. Deve essere eccepito subito al medico, che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente, che sarà subito invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, sempre presso l’Ufficio medico legale dell’Inps, competente per territorio.
Rientro al lavoro anticipato per guarigione (prima della scadenza del certificato). Va richiesto un documento sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia o ad un altro, in caso però di assenza o impedimento assoluto del primo.
Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, del 17 maggio – 26 settembre 2016, n. 18858. Con tale sentenza la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore pubblico, assente per malattia, che non abbia provveduto all’invio del certificato di malattia, non può essere licenziato qualora la sussistenza dello stato di malattia sia stato certificato dal medico di controllo INPS. Viene avvalorata la potestà del medico di controllo di assegnare prognosi, anche di un solo giorno, come nella fattispecie, anche in assenza, al momento, di un certificato di malattia emesso dal medico curante convenzionato o da una struttura pubblica, nelle ore successive. In conclusione questa sentenza, oltre all’aspetto puramente giuridico (sentenze, ricorsi, appelli, ecc.) circoscrive, all’interno di un unico campo, quella che è la funzione di principio dell’attività medica: la tutela della salute del lavoratore, un supporto nel percorso di diritto ed il rispetto del dovere verso la società e la collettività.
BIBLIOWEB:
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (GG. UU. n. 250 del 12 settembre 1983 e n. 310 del 11 novembre 1983)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206, art.1, del 18/12/2009
Decreto “Madia”- Decreto 17 ottobre 2017, n 206- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (PDF-FlipBook in allegato)
Sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro, del 17 maggio, pubblicata il 26 settembre 2016, n. 18858 (in allegato PDF)
Decreto 17 ottobre 2017, n 206 – Decreto “Madia” (PDF-FlipBook)
Corte di Cassazione Civile - Sez. Lavoro Sentenza Num. 18858 Anno 2016 / Data pubblicazione: 26/09/2016 (PDF)
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