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“Istruzioni tecniche” del FSE

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“Istruzioni tecniche” del FSE
(Last Updated On: 14 settembre 2017)

Molto si è scritto e detto sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), dalla sua istituzione ad oggi. L’ultimo “empasse” era legato all’adozione delle istruzioni tecniche, da osservare per la sua attivazione a livello nazionale. Con il decreto del 4 agosto del ministero dell’economia e finanze si è provveduto a risolvere questa pendenza (Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2017).

Ricostruire tutte le indicazioni e citazioni legislative è sicuramente cosa non facile. E’ buona cosa ricordare che la creazione del Dossier e del FSE è facoltativa: possono essere attivati solo col consenso specifico ulteriore dell’interessato. Varie Istituzioni si sono alternate, nella definizione delle diverse caratteristiche che deve avere  il FSE.

L’interessato deve essere informato che l’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati personali, mediante il dossier sanitario, non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste”. Il riferimento si trova nell’allegato A pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n 164 del 17 luglio 2015, pag. 22). Recepisce il provvedimento del Garante della Privacy (n.331 del 4 giugno 2015) e contiene le linee guida in materia di dossier sanitario.

In caso di revoca del consenso: “…le informazioni sanitarie presenti devono restare disponibili al professionista o alla struttura interna al titolare che le ha redatte e per eventuali conservazioni per obbligo di legge (art. 22, comma 5, del D.Lgs 196/2003), ma non devono essere più alimentate e condivise con altri professionisti degli altri reparti, che prenderanno in seguito in cura l’interessato”. (identica GU,ma a pag.27).

Per gli specialisti ambulatoriali è diventato un dovere contrattuale (collaborazione ai flussi informatici aziendali, art.4 dell’ACN 17/12/2015), normato dalle  le linee guida del Garante n.21 del 25 giugno 2009. La refertazione on-line è regolamentata dal DPCM 8 agosto 2013 (in GU n.243 del 16 ottobre 2013) che prevede la messa a disposizione, per l’assistito del SSN, del referto digitale o copia cartacea e all’art. 2 prevede, per il referto digitale, l’obbligo di firma digitale o elettronica, ai sensi degli artt. 21 e 24, comma 2, D.Lgs n.82/2005 (CAD = Codice Amministrazione Digitale). I dati sono conservati “in modo permanente e con modalità digitali” (art. 43 CAD,  regole tecniche (DPCM 13 novembre 2014 e DPCM 3 dicembre 2013). Per l’accesso online ai referti risultano dunque necessari:

- consenso per il FSE  all’azienda sanitaria dell’assistito;  
- referto firmato digitalmente dallo specialista;
- consenso   registrato al sistema informatico dedicato, da parte degli operatori aziendali (per rendere visibile la prestazione erogata ed il referto fornito dall’azienda  anche al MMG/PLS curante dell’assistito).

Nei riferimenti al testo in Gazzetta, troviamo l’interoperabilità dei “FSE” con  i dossier farmaceutici regionali e l’identificazione dell’assistito attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti – ANA (ad interim con l’elenco degli assistiti del sistema tessera sanitaria – TS,  fino alla realizzazione dell’ ANA).  A partire dal 30 aprile 2017, i dati presenti nel sistema TS vengono resi disponibili al sistema: le esenzioni, le prestazioni farmaceutiche e specialistiche erogate (SSN), i certificati di malattia telematici, l’assistenza protesica, termale e integrativa.  

L’infrastruttura Nazionale per l’interoperabilità – INI  tra i “FSE”, viene realizzata dal Ministero delle Finanze (che assume la titolarietà del trattamento dei dati). In questo modo rende disponibile ai sistemi “FSE”:

  • l’identificazione dell’assistito (allineamento con l’ANA) e verifica del consenso;
  • archiviazione e gestione dei consensi/revoche espressi dall’assistito;
  • interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
  • gestione delle codifiche nazionali e regionali (decreto PCM n.178/2015);
  • messa a disposizione dei dati del sistema TS.

Due vantaggi spiccano, fra gli altri, con l’utilizzo del FSE: il paziente andando dal medico non deve portare con se documenti (tutte le informazioni sono già sul PC/Server ed Il Medico di base può vedere i referti, le visite specialistiche, le relazioni di Pronto Soccorso ed i farmaci utilizzati (perché presenti sul PC server).

E’ già una realtà per 10 milioni di persone. L’archivio, gestito dal proprio medico, permette di gestire anche le attività burocratiche, senza spostarsi da casa! 

BIBLIOWEB:

Gazzetta Ufficiale n.195 / 22 agosto 2017 (in formato PDF)

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Marco Pradella

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