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Sì alle linee guida, se aderenti al caso concreto

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Sì alle linee guida, se aderenti al caso concreto
(Last Updated On: 18 agosto 2017)

Sentenza 28187/2017 della Cassazione Penale

Tutti abbiamo assistito al dibattito sulla legge 24/2017, diventata per tutti la “Legge Gelli” e generalmente si era tutti d’accordo (medici, avvocati, assicuratori, altri stakeholders) nel vederla “alla prova dei fatti”, in concreto.

Ci siamo: con la sentenza 28187, la Cassazione penale per la prima volta interpreta la legge 24/2017, che ha avuto (commento dei giudici) l’ambizione normativa di riscrivere a fondo la disciplina dell’omicidio e delle lesioni colpose in ambito sanitario. Il nuovo articolo 590-sexies, del Codice penale, presenta però evidenti “incongruenze interne, tanto da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo”. In sintesi, vanno bene le linee guida per valutare la colpa, ma solo se queste sono aderenti al caso concreto, senza generalizzazioni.

I giudici della Cassazione penale hanno sottolineato che la nuova legge ha aspetti contraddittori quando, da una parte esclude la punibilità in caso di rispetto delle linee guida e dall’altra ne delimita l’applicazione ai casi di imperizia. Contraddizione che potrebbe essere eliminata solo ammettendo che il legislatore ha voluto escludere sanzioni anche nei confronti del sanitario che, sottolinea la sentenza, pur avendo provocato una lesione a causa di una condotta rimproverabile per imperizia (in qualche momento dell’intervento terapeutico), ha comunque utilizzato direttive qualificate, anche quando queste sono del tutto estranee al momento in cui si è poi espressa l’imperizia e manifestato il danno.

Il caso trattato, nello specifico, riguarda uno psichiatra al quale erano state ascritte una serie di condotte omissive, riguardanti un paziente di una struttura a bassa soglia assistenziale, che avrebbero favorito il comportamento suicidario di quest’ultimo. Il Gip ha giudicato che l’azione dello psichiatra non può considerarsi come causa scatenante dell’imprevedibile gesto. La parte civile ha opposto ricorso, sostenendo che i precedenti del paziente dovevano far valutare la possibilità dell’atto, rimarcando che lo psichiatra effettuò specifiche scelte terapeutiche, anche contro il parere espresso da altri professionisti, riducendo la terapia farmacologica, a fronte di un forte aumento degli stimoli esterni cui il paziente era sottoposto.

Da qui la sottolineatura  dei Giudici di Cassazione:   si deve conciliare il rispetto delle linee guida e l’attenzione al caso concreto. In questo modo si riconosce lo sforzo della legge 24/17 di costruire un sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria che ne assicuri lo svolgimento in maniera uniforme ed aderente ad evidenze scientifiche controllate, col doppio effetto che all’istituzione sanitaria è assicurato il governo dell’attività medica ed il professionista deve attenersi a queste, ma ha anche il diritto di vedere giudicata la propria condotta, sulla base delle direttive che gli sono state imposte.

Ma la Cassazione fa una considerazione ulteriore: tutto deve avvenire “quando le raccomandazioni generali siano pertinenti alla fattispecie concreta”. Va verificato se sono state attualizzate in modo corretto, nell’ambito del rapporto terapeutico, con attenzione particolare al caso concreto. Viene fatto anche l’esempio di un chirurgo che asporta una neoplasia addominale, ma, per errore, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria ed il paziente muore. Quindi  l’osservanza pedissequa delle linee guida, che hanno contenuti di orientamento, sarebbe in conflitto (sostengono i Giudici) con l’articolo 32 della Costituzione: si tratterebbe infatti di un radicale depotenziamento della tutela della salute.

La sentenza fornisce anche una serie di indicazioni per disciplinare la fase transitoria e la successione di norme penali, nel tempo e negli ambiti in cui la riforma non troverà applicazione. Campi ed eventi ad esempio, non governati dalle linee guida ed in quelli ove le linee guida ci sono, ma le caratteristiche del caso concreto portano a escluderle.

BIBLIOWEB: 

  • Corte di Cassazione penale IV sezione Sentenza n. 28187 del 2017 (in allegato PDF)

Corte di Cassazione – Sentenza 28187/17  (in formato PDF)

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Giuseppe Catanoso

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