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Svolgimento delle superiori mansioni primariali

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Svolgimento delle superiori mansioni primariali
(Last Updated On: 28 maggio 2017)

Non è concepibile che la struttura sanitaria soffra di situazioni di “vacatio” quanto alla figura primariale e resti priva di un organo di vertice, posizione cui sono connesse complesse e delicate competenze e responsabilità, non fungibili con altre figure professionali, essendo relative ad attività da garantire inderogabilmente, in quanto costituenti un servizio obbligatorio ed essenziale, per la collettività. Naturalmente, occorre la dimostrazione dell’effettivo espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante.

A dirlo non è uno dei “facenti funzione” che costellano il Sistema Sanitario, ma il Consiglio di Stato,  con la Sentenza n.1758 del 2017 (pubblicata il 13 Aprile).

La sentenza del TAR Campania ( sez V^ n.7743 /2009) era stata impugnata dall’Azienda Sanitaria locale di B., che contestava la domanda (parzialmente accolta) di un dirigente medico di I° livello, volta al riconoscimento delle differenze retributive e relativo trattamento economico accessorio, connesse allo svolgimento di funzioni superiori, nella specie, appartenenti alla dirigenza di II° livello – “Divisione Sanitaria di Salute Mentale”.

Sul punto ed in particolare sullo svolgimento delle funzioni superiori e nello specifico di quelle primariali, occorre richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche legati a precedenti pareri già espressi (n. 6803/2011, 697, 1591 e 1826/2012) dai cui il Collegio non intende discostarsi, in forza dei quali il riconoscimento di tali mansioni può prescindere, finanche, dall’adozione di un atto organizzativo dell’Amministrazione.

Ne consegue che ove sussistano tali presupposti, come nella specie in questione (atto formale d’incarico e posto vacante – documenti prodotti nel giudizio di primo grado), ferma restando la non computabilità dei primi sessanta giorni, affermata anche dal giudice di prime cure, spettano, ai sensi dell’art. 29/2°c del DPR n. 761/1979, applicabile “ratione temporis”, le differenze retributive per l’intero periodo di svolgimento delle superiori mansioni primariali.

Vi erano molte sentenze, nei tre gradi di giudizio, che affrontavano il problema, ma fornivano l’interpretazione del caso specifico, entrando raramente nel merito generale della problematica, dando valutazioni con sentenze che venivano successivamente interpretate dalle amministrazioni non in questione, in maniera “impropria”.

In particolare la sentenza  n. 9879/2017  della Cassazione Sezione Lavoro, affermava che il fatto di essere vicari, non comporta da parte del sostituto, l’abbandono dei suoi compiti originari, ma solo il loro graduale ampliamento fino all’eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa. Escludeva la legittimità della richiesta della ricorrente sul fatto che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, “ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità”.

Proprio per questo è importante la sentenza del Consiglio di Stato, che definisce le motivazioni a cui far riferimento quando si affronta la problematica, riaffrontando la necessità della figura primariale.

Molte amministrazioni pubbliche (e i loro uffici personale) regionali e locali, dovranno rivedere inevitabilmente le loro procedure interne per adeguarsi alla sentenza del Consiglio di Stato.

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile Sentenza n. 16299 /2015 pubblicata il 3/8/2015 – Dirigenza Medica – Istituto della sostituzione Mansioni superiori – applicabilità art.2103 c.c.
Cassazione Civile Sentenza n. 9879 /2017 pubblicata il 19/4/2017 – riconoscimento mansioni superiori
Tar Friuli Venezia Giulia Sentenza n. 297 /2015 pubblicata il 23/6/2015 – Direttore di struttura complessa è incarico di fiducia
Tar Lazio Sentenza n. 4397 /2017 pubblicata il 7/4/2017 – Affido incarichi dirigenza medica Giurisdizione
Consiglio di Stato Sentenza n. 1758/17 pubblicata il 13/4/2017 (vedi PDF allegati)

   Legislazione,  Dirigenza Medica e Mansioni Superiori (in formato PDF)


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Giuseppe Catanoso

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