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Monetizzazione ferie “non consumate”

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Monetizzazione ferie “non consumate”
(Last Updated On: 29 aprile 2017)

Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 2000/2017

Ci siamo sentiti dire spesso dagli uffici personale che le ferie non godute erano state annullate allo scadere dell’anno o che venivano perse: molti di noi “a denti stretti” se ne facevano una ragione e inghiottivano il “boccone amaro”. Ma forse era bene informarsi: le cose non stavano proprio così. Tale interpretazione era già stata messa in dubbio da una sentenza riguardante i Dirigenti di II livello, per i quali non si applicava tale regola, come chiarito da una precedente sentenza della Corte di Cassazione.

Proprio la Cassazione ritorna chiarendo ulteriormente il problema del principio di diritto: l’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria; per intenderci quello che dispone il “pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”.

Con questa sentenza viene fornita la corretta  interpretazione, in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.

“Ne discende che – sia detto in sintesi – ai ricorrenti si applica il principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio, per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa, in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento”.

Le ferie, con relativa programmazione, sono compiti dei Dirigenti di II livello e della Direzione Sanitaria, che deve tener conto della continuità delle cure da assicurare come struttura sanitaria.

I ricorrenti erano medici di primo livello, senza il potere di programmarsi le ferie e di conseguenza viene dichiarata legittima la richiesta di monetizzazione delle ferie non godute, stante la prova della presenza in servizio: al datore di lavoro l’onere della prova del relativo pagamento, come spesso ribadito dalla Cassazione (CC sentenze n.22751/04, n. 26985/09 e n.8521/15)

In pratica, le ferie non fruite, sono al sicuro: o le recuperiamo alla fine del rapporto di lavoro o vengono monetizzate.

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 2000/2017 (in allegato)
http://www.foroeuropeo.it/home/materie/532-lavoro/17858-lavoro-lavoro-subordinato-indennita-sostitutiva-delle-ferie-corte-di-cassazione-sez-l-sentenza-n-26985-del-22-12-2009
http://www.giur.uniroma3.it/materiale/forense/forense/materiale/processuale%20civile/2011/Giurisprudenza_rito_lavoro.pdf

 Documentazione allegata (in formato PDF)

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Giuseppe Catanoso

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