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Dimagranti in farmacia

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Dimagranti in farmacia
(Last Updated On: 12 aprile 2017)

Dimagrire è uno degli obiettivi della popolazione europea ed italiana. Fare ricorso alla preparazione confezionata “su misura” dal farmacista, che nel suo laboratorio utilizza sostanze richieste dal medico proprio per quel paziente, è una delle caratteristiche che contraddistingue molte terapie per i “chili di troppo”.

Nel dicembre 2016 era stato emanato un decreto che vietava 40 delle sostanze che potevano essere utilizzate nelle preparazioni galeniche: l’elenco delle sostanze “proibite” aveva suscitato perplessità, tanto da richiedere un supplemento di attenzione, a seguito della richiesta della Federazione degli Ordini dei Medici e della Fofi, concretizzatasi nell’istituzione (e nell’attività) di un Tavolo tecnico.

Lo scorso 31 marzo Il ministro Lorenzin ha firmato il nuovo decreto che modifica il recante “Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina e altri” frutto del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della salute, congiuntamente all’Aifa ed all’Istituto Superiore di Sanità e al quale hanno partecipato anche Asfi, Assofarm, Farmacie Unite, Federfarma, FNOMCeO, Sifap, Sifo e Utifar.

L’integrazione riguarda l’articolo 1, modificativo del precedente. Limita a sedici, le sostanze medicinali vietate nella prescrizione ed allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante. Nel nuovo decreto è precisato che è fatto divieto ai medici di prescrivere (ed ai farmacisti di eseguire) preparazioni magistrali, a scopo dimagrante, contenenti le sostanze medicinali in forma singola o in combinazione tra loro ed il divieto riguarda anche le prescrizioni per il medesimo paziente: vietate due o più preparazioni magistrali singole, contenenti una delle suddette sostanze medicinali, a scopo dimagrante.

Gli obblighi per i medici ed i farmacisti: l’articolo 2, confermando i divieti e le limitazioni vigenti circa la prescrizione e la preparazione di composti magistrali a scopo dimagrante e richiamando la disciplina, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce gli obblighi riportati di seguito.

Per il medico 

-  l’obbligo di ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;
- l’obbligo di specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso;
- l’obbligo di trascrivere (senza riportare le generalità del paziente) un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato. 

Per il farmacista 

- trasmissione mensile delle ricette  (in originale o in copia) all’Azienda unità sanitaria locale o all’Azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico – per le opportune verifiche.
- La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, del Ministero della Salute, trasmetterà copia di tali ricette all’Istituto Superiore di Sanità (che comunicherà con cadenza trimestrale, al Ministero della Salute, gli esiti del monitoraggio).

- L’articolo 3 prevede l’obbligo per le Asl o le Aziende Ospedaliere di trasmettere le ricette alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, anche ai fini dell’eventuale adozione, da parte del Dicastero, di provvedimenti di divieto di utilizzazione di medicinali ritenuti pericolosi per la salute pubblica.

Ecco i  principi attivi vietati nei due decreti (prima ed ora):

Dimagranti per testo

BIBLIOWEB:

Decreto Ministero della Salute del 22 dicembre 2016 G.U. n. 1 del 2-1-2017 (in allegato)

  Decreto 22 Dicembre 2016  (in formato PDF-FlipBook)

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Ines Bianco

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