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Profili di Colpa

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(Last Updated On: 5 aprile 2017)

Medico e infermiere: i limiti della responsabilità

Chi fa che cosa? Con che mezzi? Queste due domande, cardine della EBM, declinate a livello legale ci “destabilizzano”. Ma sono le domande che spesso ci facciamo quando si parla di Tribunali e di processi e spesso le situazioni ipotizzate ci creano un fondo di angoscia. Dove finisce la responsabilità del medico e inizia quella dell’infermiere, nella fase post operatoria ? O meglio, quando e in quali casi l’uno ha competenza prioritaria sul paziente ? Tra i professionisti medici, quali sono gli obblighi propri e quelli altrui ?

L’aiuto (inatteso!?) ci viene dalla Cassazione, civile o penale, con le sentenze che rendono più “intelligibili” le leggi. Passiamo quindi “in rassegna” alcune delle sentenze che riguardano il mondo sanitario della “Colpa Medica”.

Sentenza 3173 della Cassazione civile, anno 2016 – Pur avendo competenze distinte, Anestesista e Chirurgo operano congiuntamente, ognuno con la propria condotta, concorrendo al risultato sperato. Ciascuno dei due è tenuto, nei confronti del Paziente, ad osservare le regole tecniche proprie della specialità d’appartenenza e nel contempo al controllo della condotta dell’altro, nei limiti ed in virtù delle proprie competenze (ai sensi dell’Art.1176 c.c., comma 2).

Sentenza 8080 della Cassazione penale, Sezione IV, anno 2017 – Questa sentenza rinvia alla Corte di appello (di Catania) per il riesame, una sentenza di condanna, per lesioni personali colpose, a carico di un medico anestesista e di un infermiere, con una pena di mesi 6 di reclusione (per entrambi), sospesa e condizionata al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili. Il motivo: per non aver adeguatamente vigilato un paziente nella fase di risveglio, al termine di un intervento chirurgica, non accorgendosi di un arresto respiratorio che provocava un successivo arresto cardio-circolatorio, con lesioni gravissime derivate alla prolungata ipossia cerebrale e successivo stato di coma. La Suprema Corte ha rinviato la sentenza ai giudici di Appello, ritenendo che avrebbero dovuto scindere le responsabilità dei due professionisti che, in questo caso, non avrebbero dovuto coinvolgere l’anestesista, ma solo l’infermiere.

La Cassazione sottolinea che la Corte Territoriale ha fatto sì ampio riferimento alle linee guida ed ai protocolli operativi vigenti nell’ospedale, come prescritto dalla legge (Balduzzi), ma ha poi concluso affermando che “una attenta vigilanza ed un intervento di rianimazione tempestivo da parte degli imputati (anestesista e infermiere), effettuato nell’immediatezza dell’arresto respiratorio (e non dopo un periodo di tempo di dieci minuti, come nel caso in oggetto), avrebbe evitato con elevato grado di probabilità le lesioni gravissime ed il conseguente stato di coma irreversibile.  Da ciò deriva “l’estrema gravità della condotta tenuta dagli imputati, i quali hanno disatteso l’obbligo di vigilanza su di essi gravante e le irreversibili conseguenze derivanti, a seguito della loro condotta sulla salute del paziente”. L’errore è nella sovrapposizione di due differenti posizioni di garanzia, non chiarendo quale avrebbe dovuto essere, in base alle linee guida ed ai protocolli operativi, il “diligente comportamento alternativo corretto”, quale sia stata la “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato definito dalle standardizzate regole d’azione”, in che misura si è realizzata la divergenza tra la condotta tenuta e quella che era da tenere e quanto fosse rimproverabile la condotta tenuta sulla base delle condizioni, e quale fosse la motivazione della condotta e se sia stato compreso o meno di tenere una condotta pericolosa o negligente “ovvero imperita”.

L’errore della Corte d’Appello, che ha determinato un difetto di motivazione sulla valutazione del grado della colpa, è di non aver tenuto nella giusta considerazione la distinzione esistente tra “fase di risveglio” e “fase di recupero“: la prima affidata in via prioritaria al medico (che deve intervenire con le manovre tecniche necessarie a ripristinare le normali funzioni vitali – correttamente assolta), la seconda affidata prioritariamente al personale infermieristico (per la quale è richiesta l’assidua sorveglianza del paziente, per controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico ove necessario). L’anestesista si era allontanato dalla stanza in cui il paziente era già nella “fase di recupero” per completare lo scarico dei farmaci, lasciando l’infermiere che (come si deduce dalla sentenza impugnata) si è allontanato in un momento successivo.  

Sentenza 14520 della Cassazione penale, anno 2017 – Il Ginecologo che distrugge od occulta una parte del tracciato cardiotocografico (eseguito nel corso del parto) non deve risarcire danni se da tale non siano derivate conseguenze dirette (come causa  di lesioni del neonato). Deve essere qualificato come Falsità Materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (C.P. art. 476, comma 1, circostanza aggravante e non titolo autonomo di reato).

Le Cassazioni, nell’esplicitare il parere sui casi in giudizio, ci forniscono interessanti chiarimenti su situazioni di “vita vissuta sanitaria”: a noi farne tesoro.

BIBLIOWEB:

  • Cassazione civile Sezione III,    Sentenza 3173,   anno 2016 –  pubblicazione 18.2.2016
  • Cassazione penale Sezione IV, Sentenza 8080,  anno 2017 –  pubblicazione 20.2.2017
  • Cassazione penale Sezione V,  Sentenza 14520,  anno 2017 –  udienza 10.11.2016

  Sentenza 3173 – Responsabilità Anestesista e Chirurgo (in formato PDF)

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 Sentenza 14520 – Responsabilità medica del Ginecologo (in formato PDF)

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 Sentenza 8080 – Limiti di Responsabilità per Medico ed Infermiere (in formato PDF)

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Giuseppe Catanoso

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