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Pubblicità & Farmaci di automedicazione

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Pubblicità & Farmaci di automedicazione
(Last Updated On: 1 aprile 2017)

Ecco le nuove linee guida del Ministero della Salute per la loro pubblicità

Farmaci di automedicazione – OTC: alle case farmaceutiche è vietato utilizzare i social network per fare la pubblicità. La pubblicità senza richiesta di autorizzazione viene ammessa esclusivamente sui siti web istituzionali di proprietà delle aziende.

Il documento, recentemente reso disponibile dal Ministero della Salute sul proprio sito internet, “Aggiornamento delle linee guida all’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione”, traccia le linee guida avendo a riferimento una categoria specifica di medicinali (a differenza di quello precedente, del 2010, dedicato alla pubblicità per diverse tipologie di prodotti): non solo medicinali di automedicazione, ma anche dispositivi medici, presidi medico chirurgici e medicinali veterinari. In particolare viene operata una distinzione tra siti web istituzionali (che l’azienda utilizza per promuovere la propria immagine senza alcun intento promozionale dei prodotti), siti aziendali di proprietà, siti di prodotto e, infine, siti non di proprietà.

Il No (quasi categorico) alla pubblicità degli OTC sui social, viene motivato con le caratteristiche della comunicazione sul farmaco effettuata sui social network: il messaggio pubblicitario autorizzato dal Ministero deve avere carattere di staticità, ossia non può essere modificato né dall’azienda titolare del prodotto pubblicizzato né da altri soggetti. La diffusione di messaggi di questo genere, ad esempio attraverso la piattaforma Facebook, è consentita esclusivamente nella colonna destra del “muro” del Social Network, con l’apposizione di un’immagine e di un testo breve. L’utente, cliccando sull’inserzione, sarà indirizzato verso un sito esterno che contiene messaggi già autorizzati. Le pagine aziendali, presenti su Facebook, non possono pubblicare post relativi ai prodotti.

Risultato, No alla pubblicità degli OTC su Twitter e “nì” su Facebook, dove è consentita soltanto se appare nella colonna di destra già oggi riservata ad annunci ed inserzioni statiche (due le formule tollerate: testo+Immagine singola+link oppure testo+immagini multiple+link). Un condizionato anche a YouTube, dove le aziende possono inserire solo pubblicità autorizzate dal Ministero (video, audio, script e immagini) previa disabilitazione delle funzioni social, ossia “mi piace”, “condividi” e “commenta”.

Un patteggiato anche alla pubblicità via sms e mms (purché si tratti sempre di campagne autorizzate ed al consumatore sia consentita la cancellazione dalla mailing list, in qualsiasi momento) ed a quella assicurata da link/banner, nel qual caso all’atto del click deve comparire una dicitura che specifichi «State abbandonando il sito dell’azienda … contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria».

Infine, a riguardo della comunicazione rivolta agli operatori (tra i quali farmacisti e medici), l’avvertenza del Ministero è che l’accesso rimanga riservato ai professionisti anche quando è diffusa via internet.

«Pertanto le aziende devono prevedere l’istituzione di aree criptate, con accesso tramite password. «Ne consegue» conclude il Ministero «che anche nell’ambito dei siti di libero accesso al grande pubblico, i link verso aree destinate all’informazione degli operatori sanitari devono comunque fungere da barriera d’accesso, per coloro che non si configurano come tali».

BIBLIOWEB:

 Linee Guida del Ministero della Salute sulla pubblicità sanitaria di OTC (in formato PowerPoint-FlipBook)

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Sergio Galmarini

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