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Arrivano le nuove Sdo

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Arrivano le nuove Sdo
(Last Updated On: 17 febbraio 2017)

Tra le nuove annotazioni: la creatinina

L’adeguamento alle esigenze di informazione sui ricoveri (in tutta Europa) ha portato a sviluppare i contenuti delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO), con più informazioni sui ricoveri, per implementare la “base di dati” che fotografa l’attività sanitaria fornita, guardando agli esiti delle cure.

La SDO deve  essere  compilata per tutti i pazienti  dimessi  dagli  istituti  di  cura  pubblici  e privati ed è parte integrante della cartella clinica, di cui costituisce (e deve essere) una rappresentazione sintetica e fedele, finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.

Per questo, negli anni, ha sviluppato sia il potenziale economico, legato alla remunerazione del “sistema DRG”, sia il valore epidemiologico, tramite registrazione delle patologie curate negli ospedali italiani (e non solo). I codici ICD 9 assicurano l’universalità (e quindi i paragoni) con le varie situazioni di cura, attraverso un “Lexicon” internazionale.

Non c’è dunque da stupirsi che si vogliano ampliare i contenuti delle SDO: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Febbraio entrerà in vigore (il 22 c.m.) la nuova Scheda di dimissione ospedaliera che sostituisce quella prevista dal DM del 2000. Il decreto del Ministero della Salute (n.261) integra le attuali caratteristiche della Scheda di dimissione ospedaliera. L’obiettivo è quello di adeguare le informazioni alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, considerando anche gli orientamenti, definiti dalla normativa europea, sull’assistenza trans-frontaliera.

Rispetto alla “vecchia” SDO, il nuovo decreto di Lorenzin amplia la mole di dati da raccogliere per ogni ricovero ospedaliero e prevede l’invio dei dati, da parte delle Regioni, con cadenza mensile anziché trimestrale. La revisione di sistema viene completata dall’adeguamento del Sistema Informatico, con le nuove regole di sistema contenute nel Decreto n.262 (in vigore dal giorno successivo quello delle SDO, il 23 c.m).

Le nuove SDO dovrebbero consentire non solo il miglioramento (monitoraggio e valutazione) dell’assistenza sanitaria del “percorso nascita”, ma anche caratterizzare le reali condizioni dei pazienti (appropriatezza delle prestazioni erogate, rispetto degli standard dei volumi di attività chirurgica per unità operativa e per operatore) stimando, con maggiore accuratezza, gli esiti degli interventi sanitari e gli indicatori di qualità dell’assistenza erogata.

Tra le novità: 1) la raccolta di informazioni sul livello di istruzione del paziente, 2) la data di prenotazione della prestazione e la classe di priorità, 3) eventuali trasferimenti da un ospedale all’altro, 4) la check list della sala operatoria, 5) l’identificativo del chirurgo e dell’anestesista, 6) la rilevazione del dolore, 7) la stadiazione condensata, 8) la pressione arteriosa sistolica, 9) la frazione di eiezione e 10) la creatinina sierica. In questi casi l’esame di laboratorio (creatinina) diventa parte integrante della cartella clinica. E’ esame diagnostico per definizione (di legge). Uno dei sogni dei laboratoristi si è avverato! Riferendoci alla creatinina, esplicitiamo le regole per il campo SDO.

Inserire il valore di creatinina sierica in milligrammi per decilitro (mg/dL).

Il campo deve essere compilato sempre e solo nei seguenti casi:

1) intervento chirurgico principale o secondario di by-pass aortocoronarico (codice ICD9-CM 36.1x) o sulle valvole cardiache (codice ICD9-CM 35.1x-35.2x). Indicare il valore pre-operatorio della creatinina serica (mg/dl) riportato in cartella clinica e rilevato nel momento più vicino possibile all’inizio dell’intervento;

2) diagnosi principale o secondaria di frattura del collo del femore (codice ICD9-CM 820.xx). Indicare il valore della creatinina sierica (mg/dl) riportato in cartella clinica e rilevato al momento del ricovero in ospedale;

3) intervento chirurgico principale o secondario di sostituzione protesica totale o parziale (codici ICD-9 CM = 81.51, 81.52) o riduzione di frattura (codici ICD-9-CM: 79.00, 79.05, 79.10, 79.15, 79.20, 79.25, 79.30, 79.35, 79.40, 79.45, 79.50, 79.55). Indicare il valore pre-operatorio della creatinina sierica (mg/dl), riportato in cartella clinica e rilevato nel momento più vicino possibile all’inizio dell’intervento.

BIBLIOWEB:

MINISTERO DELLA SALUTE  DECRETO 7 dicembre 2016, n. 261 Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27  ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni,  concernente  la  scheda  di dimissione ospedaliera. (17G00015) (GU n.31 del 7-2-2017)  Vigente al: 22-2-2017 
MINISTERO DELLA SALUTE  DECRETO 7 dicembre 2016, n. 262  Regolamento  recante  procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale  del  Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato. (17G00016)  (GU n.32 del 8-2-2017)  Vigente al: 23-2-2017
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=hahRkiKsdnNURvu36aytgA__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-07&atto.codiceRedazionale=17G00015&elenco30giorni=false

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Giovanni Casiraghi

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