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Il riposo e’ d’obbligo

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Il riposo e’ d’obbligo
(Last Updated On: 13 giugno 2016)

Qualcuno di noi ha ammirato, magari con un poco d’invidia, il quadro di Vincent Van Gogh “Riposo dopo il lavoro” (1890, Musée d’Orsay).

Tutti sappiamo come ci si sente dopo una bella dormita oppure, al contrario, dopo una notte passata senza chiudere occhio o a rigirarsi nel letto. In campo sanitario emerge la fatidica parola “reperibilità”.

Il buon riposo è un ingrediente essenziale della nostra qualità di vita, del nostro modo di essere, è un momento irrinunciabile in cui il corpo e la mente si rigenerano per poter ripartire con una marcia in più.

Il riposo è la prima “forma di benessere” che utilizziamo sin dalla nascita, non a caso si dice “dorme come un bambino”. Ma come diciamo reperibilità tutti storciamo la bocca. I ricorsi alle “interpretazioni aziendali” di questo diritto ex lege (e le cause) si sprecano.

Ebbene si, finalmente un po’ di chiarezza sul riposo dopo la reperibilità. Con la sentenza n° 5465 del 18 marzo 2016 la Corte di Cassazione sembra avere posto fine alle mille diatribe che ci affliggevano sull’argomento.

La Suprema Corte distingue, nel giorno di riposo settimanale, la Reperibilità Passiva ovvero quando sei a disposizione ma te ne resti tranquillamente a fare gli affari tuoi e la Reperibilità Attiva ovvero quando ti chiamano e devi lasciare tutto quello che stavi facendo e correre a lavorare.

Nel primo caso hai diritto, su richiesta, a un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.

Nel secondo caso, l’Azienda deve pagarti lo straordinario o in alternativa consentirti il recupero orario, ma in più deve garantirti il riposo compensativo anche senza una tua specifica richiesta. Il riposo compensativo, anche in questo caso, non riduce il debito orario.

Cosa significa tutto questo da un punto di vista organizzativo?

Semplice. Il responsabile dell’UO dovrà sempre tener presente la possibile assenza – obbligatoria – di chi fa la reperibilità di festivo. In pratica il riposo compensativo va sempre programmato, magari poi non sarà usufruito, ma per non sbagliare dobbiamo farlo diventare un obbligo.

 

BIBLIOWEB:

Ÿ Cassazione Civile Sezione L Sentenza 5465/16

Ÿ Contratto Collettivo di Lavoro 3.11.2005 Art.17 comma 5

Ÿ Direttiva 2003/88/CE art. 5

 

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

 

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Giuseppe Catanoso

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