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La responsabilità è multidisciplinare

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La responsabilità è multidisciplinare
(Last Updated On: 21 settembre 2015)

La cassazione penale, con la sentenza 30991 del 2015, lo afferma senza ombra di dubbio.  Per la prima volta accomuna la responsabilità tipica dei medici del tavolo operatorio alla responsabilità del personale paramedico.

Il fatto: paziente in attesa di anestesia su lettino, l’anestesista deve effettuare una sedazione profonda, due infermieri generici devono assistere la paziente. L’anestesista procede alla sedazione senza curarsi che ella sia legata come previsto dalle procedure, gli infermieri prima non si sono preoccupati di legare la paziente e, tanto meno, poi di controllare la stessa dopo la sedazione. La paziente scivola dal lettino e si procura un trauma cranico con emorragia subdurale.

Processati tutti e tre per il delitto di lesione colpose non si procede per avvenuta prescrizione ma, con la sentenza, vengono confermate le statuizioni civili, ovvero, tutti e tre devono pagare i danni.

I due infermieri fanno ricorso in cassazione affermando, tra l’altro, che l’unico responsabile doveva essere ricercato nell’anestesista: egli aveva iniziato la sedazione troppo presto con un comportamento “del tutto anomalo ed imprevedibile”.

Ahimè i giudici della suprema corte gli han dato torto rigettando il ricorso.

La motivazione? Semplice: ” una volta posizionata la paziente sul lettino, adagiata sul fianco, tale posizionamento lasciava intendere che la procedura di intervento diagnostico-terapeutico era già iniziata …” era compito precipuo degli infermieri, di conseguenza, il legarla immediatamente o quanto meno non perdere di vista la stessa avendo osservato ciò che aveva fatto l’anestesista. L’anestesista è stato si imprudente ma la sua condotta non poteva certo considerarsi imprevedibile: era lì per fare la sedazione e quello aveva fatto, non era certo li per prendere un caffè con la paziente.

In diverse sentenze precedenti la cassazione aveva affermato che, “qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare anche se non svolta contestualmente” ogni sanitario è tenuto a conoscere e valutare l’attività svolta da altro collega sia pure in altra disciplina e, se in grado di riconoscere eventuali errori, egli è tenuto a porvi rimedio. Con quest’ultima sentenza i giudici chiaramente non si rivolgono solo ai medici ma anche al personale del comparto e dicono: aprite gli occhi su quello che avviene intorno a voi.

È un bel cambiamento da non sottovalutare anche nei nostri Laboratori.

BIBLIOGRAFIA:
Cassazione Penale Sez. 4 Sent. Num. 30991 Anno 2015 Data pubblicazione: 16/07/2015

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Giuseppe Catanoso

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