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TSLB, TAR & Rappresentatività

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TSLB, TAR & Rappresentatività
(Last Updated On: 6 marzo 2015)

I giudici del TAR Lazio della Sezione III quater hanno annullato il Decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 7 febbraio 2013 nel passaggio in cui si indicava la Fitelab tra le associazioni maggiormente rappresentative della professione.

Il chiarimento è importante intervenendo sul nodo della rappresentatività delle associazioni delle professioni sanitarie nei rapporti con le istituzioni nazionali e locali, Ministeri e Regioni.
Con la sentenza n. 1376 depositata il 26 gennaio 2015 il Tribunale amministrativo interviene sulla rappresentatività della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico accogliendo nel merito il ricorso di Antel (Associazione italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico) contro Fitelab (Federazione italiana tecnici di laboratorio biomedico).

Ha sentenziato che è chiara l’individuazione della “caratteristica organizzativa di un’associazione che aspira a essere dichiarata maggiormente rappresentativa di una determinata categoria di professionisti sanitari”.
Di conseguenza non sussistono “gli estremi per giustificare un’interpretazione estensiva della norma tale da ricomprendere tra le associazioni anche la Fitelab”, che risulta invece dotata di una struttura organizzativa radicalmente diversa”.

Poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, allo stato attuale, l’unica associazione con rappresentatività della professione dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ai sensi del D.M. 26.4.2012, è Antel.

Ne consegue che, l’unica Associazione munita di rappresentatività della Professione dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ai sensi del D.M. 26.4.2012 è Antel, poiché la sentenza è immediatamente esecutiva.

Ancora una volta è intervenuto il TAR per dirimere questioni che né politica né le istituzioni (stavolta il Ministero della Salute), affrontano con la dovuta ponderatezza ed equità.

Il Ministero della Salute dovrà porre maggiore attenzione nel riconoscimento di una sola associazione per ognuna delle Professioni.
Con tali premesse dovrebbe rivedere il precedente decreto ( 2005) che prevede la possibilità di riconoscere la rappresentatività anche a due associazioni per le diciotto professioni sanitarie che, tra l’altro, sono tuttora prive di regolamentazione con Albo e Collegio/Ordine, e che avrebbe evitato questo contenzioso.

BIBLIOGRAFIA
Sentenza TAR Lazio della Sezione III quater, n. 1376, depositata il 26 gennaio 2015

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Sergio Galmarini

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