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Le nuove Linee guida del Garante della Privacy: vietato diffondere informazioni sulla salute

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Le nuove Linee guida del Garante della Privacy: vietato diffondere informazioni sulla salute
(Last Updated On: 8 luglio 2014)

La nuova legge sulla trasparenza ha portato il Garante della Privacy a chiarire il contesto che riguarda la diffusione dei dati. Ecco le novità del Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014 – Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

Le Linee guida, emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia digitale.

Possiamo sintetizzare con alcuni ‘slogan’ il contenuto.

5 anni. Durata degli obblighi di pubblicazione.

l periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni (decreto legislativo n.33).

Solo dati aggiornati e indispensabili.

Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria.

E’ vietato diffondere informazioni sulla salute.

E’ sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Sì agli “open data”, ma senza danneggiare i diritti delle persone.

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.
L’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di pubblicare dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, il diritto alla privacy.

Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili.  

Le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo, prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali,.

Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, prima devono procedere a rendere anonimi questi dati, evitando soluzioni che consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato.

Garanzie per i più deboli.

Open data e riutilizzo dei dati: le Pa dovranno inserire sui propri siti web nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto della Privacy. Motori di ricerca: l’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza (durante il periodo di pubblicazione obbligatoria). Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

 

   In allegato la Documentazione relativa  in formato PDF

Click per il download del Documento

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Giuseppe Catanoso

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