La Cassazione con la sentenza n° 11522 del 23 maggio 2014, entra pesantemente nella suddivisione delle competenze specialistiche. Un Ortopedico fa un intervento sul ginocchio, perfettamente riuscito.
Al paziente, però, negli esami del Pre-ricovero, il collega Radiologo aveva segnalato il sospetto di una neoplasia polmonare. L’Ortopedico non se ne cura, il medico di famiglia dopo qualche mese procede ad ulteriori accertamenti e la diagnosi è fatta: neoplasia polmonare non operabile. Il Paziente dopo altri due mesi muore.
L’Ortopedico si difende: non è mia competenza e, in ogni caso, gli altri colleghi specialisti intervenuti avrebbero dovuto approfondire il sospetto diagnostico. Così afferma in sede giudiziaria, e se i giudici di primo e secondo grado gli danno ragione, la Cassazione no! E lo condanna.
Un passaggio della sentenza è fondamentale:
“… il chirurgo, quale primo e terminale operatore sul paziente, è gravato, al di là e a prescindere dal tipo di intervento che è chiamato ad eseguire, dell’onere di una attenta, diligente e corretta lettura di tutti gli accertamenti, radiologici, radiografici e di laboratorio, che egli ha disposto e che devono essere sottoposti al suo esame.”
Due sono i punti da evidenziare e su cui riflettere:
1) Se tu Clinico chiedi un esame lo devi sapere interpretare e ti devi interessare delle risultanze dello stesso in prima persona.
2) E per il laboratorista, ricordati di lasciare sempre traccia allorché hai rilevato un esame patologico e lo hai segnalato al clinico o al MMG. Perché è vero che “… primo e terminale operatore sul paziente,…” è il clinico ma è pur vero che nella mole di dati che il laboratorio fornisce un dato patologico non evidenziato può sfuggire e noi, per il giudice, potremmo diventare correi.
In allegato la Documentazione relativa in formato PDF
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