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Molestie sul lavoro Tolleranza zero

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Molestie sul lavoro Tolleranza zero
(Last Updated On: 28 maggio 2023)

Ratificata la Convenzione OIL n190

Una donna su due subisce molestie sul posto di lavoro. La maggior parte (81%) non denuncia per paura. Per eliminare e comunque contenere tale “fenomeno”, il nostro paese ha promulgato una Legge (n .4 del 12 gennaio 2021, in GU n.20 del 26-1-2021) con cui si dà esecuzione alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 190, dedicata all’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, già adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, durante la sessione n. 108 della Conferenza generale.

Nella parte iniziale, dopo aver richiamato altre importanti Convenzioni e Dichiarazioni di natura internazionale, si riconosce il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, comprese quelle di genere, che rappresentano una vera e propria violazione dei diritti umani e che costituiscono una minaccia alle pari opportunità. Secondo la definizione che ne dà il relativo Codice (D. lgs. n. 198/2006), intendiamo “ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, che risulta indesiderato a una delle parti e ne offende la sua dignità“.

Dopo aver chiarito che cosa si intende con l’espressione “violenza e molestie di genere”, la Convenzione chiarisce che, dal punto di vista soggettivo, essa si pone l’obiettivo di tutelare coloro che lavorano, compresi i soggetti in formazione, i tirocinanti, gli apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone impegnate nella ricerca di un impiego o che si candidano ad un lavoro, ed anche i soggetti che esercitano l’autorità, con i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro. Il tutto sia nel settore pubblico che privato.

Si sottolinea poi l’importanza di assumere misure adeguate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, la tutela è prevista non solo nell’ambiente lavorativo, ma in tutte le occasioni e i luoghi con esso collegati: luoghi destinati al consumo dei pasti, servizi igienici, spogliatoi, ma anche viaggi, eventi formativi, attività sociali correlate al lavoro ed altro ancora.

Ai datori di lavoro, ai sindacati e alle istituzioni del mercato del lavoro il compito di adoperarsi al fine d’identificare e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica, i cui effetti si ripercuotono sull’occupazione, la produttività, la salute e la sicurezza. I datori di lavoro devono adottare misure adeguate a prevenire il fenomeno, attraverso opportune politiche aziendali, l’inclusione degli effetti psicologici negativi derivanti dalla violenza nella gestione del lavoro e della sicurezza, l’identificazione dei pericoli, l’erogazione d’informazioni e formazione sui rischi delle condotte violente e moleste.

Agli Stati Membri che hanno aderito alla Convenzione, spetta la responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti delle molestie che compromettono la salute fisica, sessuale e psichica delle donne, nonché la loro dignità e il loro ambiente sociale e familiare. Gli Stati devono assumere un approccio globale, che preveda attività educative e formative incentrate sul rispetto, meccanismi e strumenti d’ispezione, misure sanzionatorie, possibilità per le vittime di agire per il risarcimento del danno ed anche il monitoraggio del fenomeno e la prevenzione.

Importantissima la prescrizione contenuta nell’art. 6: “…ciascun membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia d’impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti a uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità, che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.”

Una delle parti più interessanti della Convenzione è quella che impone di “…garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro, che siano sicuri, equi ed efficaci” prestando attenzione a tutelare la vita privata e la riservatezza delle persone e adottando misure “rapide” quando la vittima si trovi in pericolo di vita.

Il contrasto deve essere oggetto di politiche nazionali e i datori di lavoro, come i lavoratori, devono avere a disposizione risorse e strumenti accessibili, al fine di organizzare campagne di sensibilizzazione ed eventi formativi, fondamentali per la prevenzione. Sono inclusi nella definizione di molestie tutti “…i comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo“.

Se si è vittime di molestie sessuali, la prima cosa da fare è quella di manifestare al molestatore, in maniera chiara e decisa, il proprio dissenso rispetto al suo comportamento, anche scrivendo se si ha il timore di affrontarlo direttamente. Il secondo passo da compiere, se non si riesce a bloccare la situazione in tal modo, è quella di chiedere l’aiuto di un soggetto esterno.

Alcune grandi aziende, hanno istituito un consigliere di fiducia preposto a gestire simili situazioni. Nelle amministrazioni pubbliche c’è il Comitato unico di garanzia, incaricato di tutelare il benessere di chi lavora, contro ogni discriminazione. Altri enti che possono aiutare le vittime di molestie sul lavoro, sono i consiglieri di pari opportunità territoriale, le organizzazioni sindacali e gli avvocati.

Se la cosa si fa seria è necessario raccogliere tutte le prove in grado di dimostrare il comportamento del molestatore: indipendentemente dallo svolgimento di un processo, di esse c’è comunque bisogno, anche nel tentare di risolvere in maniera conciliativa la vicenda. Confidarsi con i colleghi è importante: oltre ad essere di aiuto come testimoni nella battaglia contro le molestie, gli altri lavoratori potrebbero risultare a loro volta vittime di molestie e quindi validi alleati per sconfiggere il fenomeno.

A testimonianza di come la lotta alle molestie sessuali rappresenti un obiettivo prioritario, recentemente Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno siglato l’Accordo quadro sulla violenza nei luoghi di lavoro, recependo nei fatti un accordo firmato già nel 2007 dalle parti sociali europee. Il rispetto reciproco e la dignità nei luoghi di lavoro, sono elementi che un’organizzazione di successo deve garantire e il chiaro intento del testo è quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini su tale argomento, fornendo un quadro di azioni concrete e idonee a gestire il fenomeno.

Già da tempo molte aziende hanno predisposto appositi regolamenti volti a disciplinare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro e di esse si sono interessati anche numerosi contratti collettivi. Alcuni di questi prevedono il rimborso delle spese legali, nel caso di comportamenti indesiderati di superiori o colleghi.

Le molestie sessuali, oltre a ledere la dignità di chi le subisce, possono essere causa di ansia e disagi psicologici, condizionando negativamente la vita personale e professionale della vittima. La giurisprudenza ha chiarito che l’averle subite rappresenta una giusta causa di dimissioni e possono dar luogo a risarcimento del danno. Viceversa, può essere in generale considerato legittimo il licenziamento dell’autore delle molestie sessuali, così come quello di chi accusi ingiustamente qualcuno di averle compiute.

BIBLIOWEB:

Convenzione OIL 190-2019 (in PDF allegato)
Legge n .4 gennaio 2021 GU n.20 del 26-1-2021 (vedi PDF)
Inail Biotecnologie e sicurezza digitale https://newmicro.altervista.org/?p=9691
Privacy, trasparenza PA e dati sanitari https://newmicro.altervista.org/?p=9472
Dalla Parte della Donna https://newmicro.altervista.org/?p=9377
Giornata mondiale sicurezza dei pazienti https://newmicro.altervista.org/?p=9396
Sicurezza sul lavoro Formaldeide e linee d’indirizzo https://newmicro.altervista.org/?p=9388
Sostanze pericolose sul lavoro serve revisione https://newmicro.altervista.org/?p=9311
PArliamo https://newmicro.altervista.org/?p=9116
Ri-formare la PA https://newmicro.altervista.org/?p=9043
Violazione della Privacy e tipo di danno https://newmicro.altervista.org/?p=8845
Sicurezza Virtuale https://newmicro.altervista.org/?p=8789
Discriminazione di genere: uccide https://newmicro.altervista.org/?p=5067
Linee guida contro la violenza sulle donne https://newmicro.altervista.org/?p=3852
Sicurezza sul lavoro in Sanità https://newmicro.altervista.org/?p=3411

 Convenzione OIL 190-2019 (PDF)

Un Click per Leggere

 Legge n .4 gennaio 2021 GU n.20 del 26-1-2021 (PDF)

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