Blog

Certificato di Malattia e Licenziamento

Posted by:

Certificato di Malattia e Licenziamento
(Last Updated On: 27 maggio 2023)

Licenziamento per assenza ingiustificata

ILlicenziamento di un dipendente è sempre un “evento limite”, sia per l’Azienda sia per l’interessato. Spesso la ragione è difficile da assegnare, in toto, ad una delle due parti e le sentenze provocano a volte degli sviluppi interpretativi non sempre corretti e condivisibili. I pronunciamenti giudiziari risolvono di norma queste interpretazioni fallaci e, per tale motivo, si estendono a tutti gli ambiti lavorativi. Anche se non di ambito strettamente sanitario, commentiamo un caso “paradigmatico”.

Una società del settore tessile intima il licenziamento, per giusta causa, a un dipendente perché assente ingiustificato dal lavoro per una settimana. La giusta causa è da intendersi come una situazione priva di una documentazione che attesti l’esistenza di una causa sospensiva dell’obbligo lavorativo. La Corte di appello, nel rigettare il reclamo della datrice, conferma l’illegittimità del licenziamento del dipendente, precisando che è stata considerata non giustificata l’assenza quando, in realtà, aveva ricevuto la certificazione medica attestante la malattia del dipendente.

La stessa ha inoltre trascurato il fatto che il medico che ha redatto il certificato si è assunto la responsabilità della redazione del documento retroattivo, perché attestante una condizione di malattia insorta più di una settimana prima.

La Cassazione, a cui si è rivolta la società datrice (soccombente in entrambi gradi di merito), conferma il ragionamento della Corte di appello, rilevando come il contratto collettivo del settore tessile prevede il licenziamento in caso di assenza ingiustificata per più di tre giorni con sanzione conservativa se il lavoratore non rispetta la procedura formale di comunicazione della malattia.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 33134/2022, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, precisa in primis che la produzione tardiva del certificato medico non equivale alla mancata presentazione e non considera rilevante l’attestazione di retroattività dell’insorgenza della malattia.

La Corte ha osservato che la contrattazione collettiva disciplina con due norme diverse l’assenza ingiustificata e la tardiva o irregolare comunicazione. Nell’un caso sanzionandola con il licenziamento (art. 74 lett. b), nell’altro prevedendo la sanzione conservativa della multa (art. 72). La ratio va ravvisata nel punire le violazioni formali con sanzioni conservative e che il licenziamento si applica al caso in cui il datore di lavoro contesti l’esistenza di una giustificazione dell’assenza, indipendentemente dalla sua tempestività.

Per quanto riguarda invece la questione del certificato medico tardivo, la Cassazione precisa che la valutazione della assunzione di responsabilità da parte del medico è rimessa al giudice di merito (ed a nessun altro) e come tale è insindacabile, in sede di legittimità. Il tardivo rilascio ella certificazione da parte del curante è stato preso in considerazione dal giudice di appello che ne ha ritenuto l’irrilevanza, valutando sia l’aspetto della responsabilità (che il medico si assume) sia la specifica natura dell’affezione riscontrata, in continuità con la storia clinica del lavoratore. In sostanza, la valutazione dei fatti in questione è rimessa alla esclusiva competenza del giudice.

La sentenza sottolinea la responsabilità personale di ognuno, chiarendo all’azienda che non può rivalersi sul dipendente per un errore (riconosciuto) del medico certificatore, escludendo così l’assenza ingiustificata e derubricando la colpa a violazioni formali, includenti il motivo del licenziamento, sancendone quindi la “illegittimità”.

BIBLIOWEB:

Corte Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2022 (in PDF allegato)
Rifiuti e discrezionalità https://newmicro.altervista.org/?p=9857
Dare dell’incompetente al medico https://newmicro.altervista.org/?p=9738
Consensi informati: il ruolo dei Medici https://newmicro.altervista.org/?p=9682
Il mobbing del datore di lavoro è Stalking aggravato https://newmicro.altervista.org/?p=9463
Licenziamento economico https://newmicro.altervista.org/?p=8392
Eccesso di Potere – il ricorso https://newmicro.altervista.org/?p=8366
Eccesso di Potere https://newmicro.altervista.org/?p=8354
Mobbing: da straining a bossing https://newmicro.altervista.org/?p=8239
Decesso da lavori forzati https://newmicro.altervista.org/?p=2940

 Corte Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2022 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Francesco Bondanini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni