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Risarcire l’ASL

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Risarcire l’ASL
(Last Updated On: 13 novembre 2022)

Medico responsabile risarcisce tutto il danno all’azienda

“Utilizzare il ragionamento”, per giungere alla diagnosi differenziale, è un imperativo per ogni medico che svolga il proprio lavoro in modo competente. Ma se così non fosse? La sentenza n. 282/2022 della Corte dei Conti chiarisce a cosa andiamo in contro in una situazione anomala.

Il caso in questione riguarda un dirigente medico che si appella alla sentenza (n. 291 del 13.11.2020) della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che lo ha condannato, nella sua qualità di dirigente medico presso l’Azienda USL, a “risarcire” l’Erario per le lesioni prodotte a una paziente e derivante da un errore diagnostico commesso nell’esercizio dell’attività sanitaria.

Il danno arrecato alla paziente, per tardiva diagnosi di tumore, è da attribuire interamente al medico, che in presenza di un quadro clinico di quella specie non doveva limitarsi ai controlli routinari, ma doveva approfondire. Solo una diagnosi tempestiva e controlli più scrupolosi avrebbero potuto impedire o quanto meno diminuire la gravità dell’evoluzione della patologia. Per questi fatti, il giudice civile ha ritenuto responsabile anche la struttura, in via solidale con il medico, a causa delle conseguenze derivate alla paziente a cui è stata diagnosticata, con grave ritardo, una patologia tumorale.

Il medico ha regolarmente provveduto al risarcimento posto a suo carico, ma poi la Procura Erariale lo cita in giudizio, chiedendo il risarcimento per danno indiretto, al fine di ristorare le pubbliche finanze per la parte di danno economico attribuito all’Ente sanitario, con la cifra di 35.865,17 euro. Somma a cui vanno aggiunte le spese di lite sostenute da dall’Ente sanitario per difendersi davanti al tribunale ordinario e che ammontano a 13.931,43 euro.

La Corte dei Conti condivide pienamente la tesi della Procura generale, che ha messo in risalto ciò che deve essere preso in esame, quando si parla di responsabilità medica. Per la Procura, l’errore sanitario deve essere valutato in base alla delicatezza del bene da tutelare, ossia la salute delle persone e le caratteristiche delle leggi scientifiche che devono essere rispettate in questo settore.

Le numerose circostanze rivelatrici di un caso che fuoriesce dalla routine, individuate nella consulenza tecnica d’ufficio, avrebbero dovuto portare il medico a non attenersi acriticamente alla prassi dallo stesso richiamata, valutando che comunque la genericità che caratterizza uno standard comportamentale fissato in linee guida, a certune condizioni che si sono verificate nella fattispecie, non poteva giustificare l’adozione di una metodologia del tutto insufficiente a fronte dei peculiari segnali di rischio che andavano evidenziandosi, come accertato nella sede peritale.”

Indubbio quindi l’atteggiamento omissivo, di cui è stato accusato il medico, soprattutto alla luce della sua preparazione specialistica e del ruolo di prestigio e responsabilità ricoperto all’interno dell’Azienda sanitaria. Tutti elementi che portano a ritenere, con un grado di ragionevole sicurezza, soprattutto se si tiene conto delle conclusioni del perito, che la sua condotta ha costituito la fonte principale del danno cagionato dalla ritardata diagnosi della malattia tumorale che ha colpito la paziente.

Il consulente incaricato della perizia ha individuato il nesso eziologico, partendo dal percorso alternativo che avrebbe potuto evitare o diminuire il rischio. Una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di evitare l’evento dannoso a carico della paziente. Se il medico avesse agito infatti con la dovuta diligenza e avesse eseguito gli accertamenti necessari a comprendere l’evoluzione anomala della prima lesione tumorale e della seconda tumefazione, senza sottovalutare i sintomi persistenti che la paziente ha più volte manifestato, il danno arrecato alla stessa sarebbe stato sicuramente più ridotto.

La Corte dei Conti si limita a rideterminare la somma a cui è stato condannato il medico responsabile, in favore dell’Ente sanitario, ma respinge la parte restante dell’atto di appello avanzato nei confronti della Procura erariale. Condanna poi il medico a rifondere all’Azienda sanitaria il danno erariale e le spese di giudizio, emersa la sua esclusiva responsabilità per omessa o tardiva diagnosi

Questa sentenza dimostra che la legge Gelli non sempre difende il medico, in particolare se questi si appiattisce su ritmi lavorativi inadeguati (come in questo caso), con la conseguenza che il risarcimento erariale totale è a carico dello stesso sanitario.

BIBLIOWEB:

Corte dei Conti – Sentenza n. 282-2022 (vedi PDF allegato)
Se la malattia è difficile https://newmicro.altervista.org/?p=9251
PS obbligo approfondire https://newmicro.altervista.org/?p=9161
Mancata diagnosi https://newmicro.altervista.org/?p=9024
Intervento tempestivo: danno evitato o ridotto? https://newmicro.altervista.org/?p=8986
Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
Gli errori dei medici ricadono sull’ASL https://newmicro.altervista.org/?p=8826
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004
Ritardo di Guarigione https://newmicro.altervista.org/?p=7138
Perdita di chance https://newmicro.altervista.org/?p=6712
Perché la Gelli https://newmicro.altervista.org/?p=6665
Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017

 Corte dei Conti – Sentenza n. 282-2022 (PDF)

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Francesco Bondanini

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